Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23006 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. I, 17/08/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 17/08/2021), n.23006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10211/2020 proposto da:

E.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Tibaldo,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4214/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 4214/2019 depositata il 4-10-2019, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da E.F., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché era stato sospettato di complicità nell’attentato avvenuto il 22-7-2015. La Corte territoriale, rilevando che le doglianze dell’appellante concernevano solo il diniego della protezione umanitaria, pur contenendo l’atto di appello diffuse deduzioni sulla violenza generalizzata in (OMISSIS), ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione della (OMISSIS), descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la non corretta applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), richiamando il tenore di detta norma e deducendo che la situazione legittimante la concessione della protezione umanitaria era stata ben descritta nell’atto di appello, nonché rilevando di aver quantomeno diritto alla protezione umanitaria, per avere il ricorrente, che ha reperito lavoro in Italia, diritto alla possibilità di un futuro migliore; (ii) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata perché non tradotta nella lingua madre del ricorrente.

2. Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente perché concerne la denuncia di un vizio processuale, è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Cass. n. 21450/2020; Cass. n. 23760/2019).

Pertanto la garanzia linguistica opera solo nell’ambito endo-procedimentale amministrativo e non in quello giurisdizionale, e peraltro neppure il ricorrente indica quale vulnus sia conseguito dalla mancata traduzione, avendo egli tempestivamente impugnato i provvedimenti decisori che lo riguardano (cfr. tra le tante Cass.n. 13769/2020).

3. Il primo motivo è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito che nei giudizi aventi ad oggetto l’esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’onere – rispettivamente – di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa; di censurare in modo chiaro le statuizioni del giudice di primo grado; e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6. (Cass. n. 28780/2020).

La censura in esame è espressa mediante considerazioni del tutto generiche, senza un’esposizione compiuta dei fatti, riconducendo il ricorrente in modo non lineare la protezione umanitaria alla distinta fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

Neppure è dato rinvenire nell’illustrazione del motivo una critica specifica al percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata, neppure riportato in ricorso, atteso che il ricorrente si limita a richiamare la situazione del suo Paese, che assume di aver ben descritto nell’atto di appello senza altre precisazioni, e un rapporto di lavoro in Italia presso un concessionario di automobili, non meglio specificato.

4. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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