Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23006 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21973-2017 proposto da:

ONIF FINANCE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e

per essa nella sua qualità di mandataria PHOENIX ASSET MANAGEMENT

SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI, 6,

presso lo studio dell’avvocato LUCA DI DONNA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. 453/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Phoenix Asset Management S.p.A., quale mandataria di Onif Finance Srl, ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, contro il decreto del 19 luglio 2017 con cui il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo dell’importo di Euro 11.367.343,88 in chirografo, osservando: i) quanto al credito derivante da rapporti di conto corrente bancario, che la creditrice non aveva prodotto gli estratti conto relativi all’intera durata di ciascun rapporto, stante l’insufficienza sia dell’estratto conto ex art. 50 T.U.B., sia degli ulteriori estratti conto scalare, considerato che in detti estratti conto era riportato, quale dato iniziale, un importo a debito del correntista, che faceva, quindi, riferimento ad un pregresso svolgimento del rapporto; ii) quanto al credito derivante da fideiussioni che difettava la dimostrazione dell’andamento di ciascun rapporto oggetto della garanzia, che era stata azionata nei confronti della società fallita garante, inidonea essendo, per analoghe ragioni, la produzione degli estratti conto scalare.

2. – Il Fallimento non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando il decreto impugnato per non aver preso in esame tutti i documenti effettivamente prodotti dalla banca prima a corredo della domanda di insinuazione al passivo e, poi, con l’opposizione allo stato passivo, mentre l’esame di tale corposa documentazione avrebbe certamente consentito al giudice di valutare ed apprezzare la sussistenza dei crediti azionati.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per non aver riconosciuto che l’odierna ricorrente aveva correttamente adempiuto l’onere probatorio su di essa gravante.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – E inammissibile il primo motivo, giacchè estraneo al paradigma dell’art. 360 c.p.c., invocato n. 5.

Trova difatti nella specie applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione attualmente vigente, la quale ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso in esame, viceversa, il motivo non ha ad oggetto la mancata considerazione di uno specifico fatto storico, bensì la valutazione del materiale probatorio versato in atti, in particolare degli estratti conto, che il giudice di merito ha esaminato ed ha ritenuto insufficienti a fini probatori, peraltro in applicazione del principio secondo cui la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. 27 settembre 2018, n. 23313).

5.2. – Parimenti fuori bersaglio è il secondo motivo.

Ed invero, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).

Nel caso in esame non vi è stato alcun ribaltamento del riparto dell’onere probatorio, ma, al contrario, il Tribunale ha ritenuto che la creditrice non avesse provato quanto effettivamente, proprio essa, doveva provare.

Parimenti, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).

Ed anche per tale aspetto il motivo non è volto a censurare l’erronea applicazione delle regole di giudizio normativamente previste, ma attinge direttamente il governo del material istruttorio da parte del giudice di merito.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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