Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23006 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.02/10/2017),  n. 23006

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11455/2016 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del

curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURELIANA 153, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO STRANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARRUBBA;

– ricorrente –

contro

ITALKALI S.P.A. – Società Italiana Sali Alcalini – C.F. (OMISSIS),

in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GORIZIA 22, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GABRIELE DARA;

– controricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 196/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del procuratore speciale Barbera Giuseppe, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Italkali s.p.a. chiedendo la condanna al risarcimento del danno. La convenuta chiamò in giudizio l’assicuratore. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello (OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore p.t. B.G.. Intervenuto il fallimento dell’appellante, si costituì la curatela fallimentare. Con sentenza di data 30 gennaio 2016 la Corte d’appello di Palermo rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che B.G. era privo della legittimazione processuale a proporre la domanda introduttiva del giudizio perchè la procura speciale non conferiva il potere di agire in giudizio e nominare difensori e che, quanto all’atto di appello, il documento relativo all’assemblea di data 10 gennaio 2007 era stato prodotto tardivamente (mentre nella disciplina del giudizio di appello mancava il richiamo all’art. 182 cod. proc. civ.), e comunque la nomina aveva efficacia per un triennio e non vi era prova della conferma del B. nella carica di amministratore.

Ha proposto ricorso per cassazione la curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. sulla base di due motivi e resiste con controricorso Italkali s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione della L. Fall., art. 43. Osserva la ricorrente che, a seguito del fallimento e della definitiva perdita di legittimazione processuale della fallita, si era costituita in giudizio la curatela, intendendo proseguire il giudizio facendo proprie le difese, richieste ed eccezioni già svolte con l’atto di citazione in appello dalla società fallita, e che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato dalla costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dello stesso, il quale manifesti la volontà anche tacita di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 182 c.p.c.. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, prima di dichiarare il difetto di rappresentanza processuale, avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182, applicabile anche a giudizio introdotto prima della novella n. 69 del 2009.

Il primo motivo è manifestamente fondato. Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del falsus procurator (Cass. 15 novembre 2016, n. 23274; 18 marzo 2015, n. 5343; 15 settembre 2008, n. 23670). La costituzione in giudizio della curatela fallimentare, soggetto dotato della legittimazione processuale, laddove come nella specie avvenga allo scopo di proseguire il giudizio introdotto con la domanda della società fallita, comporta volontà tacita di ratifica dell’operato del falsus procurator dell’ente.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al ai motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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