Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23005 del 21/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 21/10/2020), n.23005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10336/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –
contro
Saform s.a.s. di T.L. & C. s.a.s., in persona del
legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 99/17/12, depositata il 12
aprile 2012.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto
procuratore generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio
2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.
Fatto
PREMESSO
CHE:
1. con la sentenza n. 99/17/12 del 12/04/2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (hinc CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 85/04/08 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa (hinc CTP) che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla Saform s.a.s. di T.L. & C. (hinc Saform) nei confronti di un avviso di pagamento, con il quale si contestava la legittimità del rimborso delle agevolazioni sulle accise concernenti gasolio per autotrazione e relative agli anni 2001 e 2002, e del relativo atto di contestazione sanzioni;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’Agenzia delle dogane aveva ritenuto di rifiutare la concessione del beneficio in quanto i consumi di gasolio per autotrazione non erano stati giustificati a mezzo fattura ma a mezzo di semplici schede carburanti; b) la CTP accoglieva i ricorsi riuniti della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata dall’Agenzia delle dogane;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto degli appelli proposti osservando che: a) l’onere per gli operatori del settore autotrasporto di richiedere la fattura quale documento fiscale per l’acquisto di carburante non riguardava le imprese svolgenti attività diversa, che utilizzavano i mezzi di trasporto per la consegna dei propri prodotti; b) poichè Saform non era impresa di autotrasporto, la stessa ben poteva dimostrare l’acquisto del gasolio da autotrazione attraverso la scheda carburanti, onde godere delle relative agevolazioni;
2. l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
3. Saform non si costituiva in giudizio e restava, pertanto intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 1, comma 2, e art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, ai fini di beneficiare dell’agevolazione prevista dalla legge, il contribuente deve documentare gli acquisti di gasolio per autotrazione solo a mezzo fattura;
2. il motivo è fondato.
2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica normativa apportata al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 non ha derogato, anche dopo l’introduzione del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso. Invero, il D.P.R. n. 277 del 2000, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l’esibizione, su richiesta dell’Ufficio, dei “documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati”, dovendo essere riportati nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto e stabilendo, solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all’11 ottobre 2000, data di entrata in vigore), che la “scheda carburanti” di cui al D.P.R. n. 444 del 1997 tenga luogo della fattura” (Cass. n. 9562 del 19/04/2013);
2.2. la decisione della CTR non è conforme al superiore principio di diritto in quanto ha erroneamente ritenuto che la semplice produzione della scheda carburanti fosse sufficiente a supportare l’istanza di rimborso e compensazione della società contribuente, in quanto operante trasporto per conto proprio e non per conto terzi: distinzione quest’ultima irrilevante;
3. il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto degli originari ricorsi proposti da Saform;
3.1. poichè l’orientamento della S.C. applicato nella presente controversia si è formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite relative all’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi proposti dalla controricorrente;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020