Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23004 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 21/10/2020), n.23004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 12369/2012 e 12894/2012 R.G.

rispettivamente proposti da:

ricorso n. 12369/2012:

S.A. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Galante e

Antonino Piacentini, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Eugenio

Carpinelli, con studio in Roma via Trionfale n. 21 giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

ricorso n. 12894/2012:

Agenzia delle entrate come sopra rappresentata e domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.A. come sopra rappresentato e domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia – Sez. staccata di Brescia n. 98/63/2011, depositata il 5

aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.A. ricorreva avverso quattro avvisi di accertamento nei suoi confronti emessi dall’Agenzia delle entrate di Bergamo per le imposte (Irpef, Irap e Iva) asseritamente dovute per gli anni dal 2003 al 2006, in cui non aveva presentato la dichiarazione dei redditi nè aveva emesso scontrini fiscali quale titolare di un esercizio pubblico (Cafè Royal) in Bergamo. Gli accertamenti erano stati effettuati con metodo induttivo, sulla base di indagini bancarie. 1.1- La Commissione tributaria provinciale di Bergamo (dopo aver riunito i ricorsi li rigettava ritenendo non giustificate le movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti del ricorrente.

2.- Il contribuente proponeva appello, cui resisteva l’Agenzia delle entrate, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.

2.1-La Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, escludendo dalla tassazione alcune movimentazioni bancarie che riteneva giustificate, e riconoscendo la detraibilità dee Iva risultante dalle dichiarazioni periodiche.

3.- Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione sia S.A. (ricorso iscritto al n. 12369/2012 RG) che L’Agenzia delle entrate (ricorso iscritto al n. 12894/2012). Il primo, premesso di essersi avvalso della definizione agevolata delle liti pendenti per gli anni di imposta 2005 e 2006, lamenta il mancato riconoscimento dei costi in deduzione dai ricavi e chiede la cassazione della sentenza per la parte a sè sfavorevole, vinte le spese. Avverso tale ricorso l’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini della partecipazione alò udienza di discussione.

3.1- L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ricorre per cassazione con due motivi, e chiede l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente pronunzia (eventualmente anche decidendo la lite), vinte le spese.

3.2- Il contribuente resiste con controricorso, con cui, premessa la definizione della lite per gli anni 2005 e 2006, chiede la riunione dei due ricorsi principali, e conclude per il rigetto del ricorso avverso, con il favore delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4.- Preliminarmente viene disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.

5.- Il ricorso proposto da S.A., che si limita ad esporre, in forma narrativa e senza alcuna articolazione specifica dei motivi, una richiesta di riconoscimento dei costi in detrazione dai ricavi, è inammissibile.

5.1-L’art. 366 c.p.c., n. 4 prevede che il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Pertanto dal suo contenuto devono potersi cogliere quali siano le specifiche doglianze avverso la decisione impugnata, con la precisa indicazione da parte del ricorrente delle norme che si assumono violate e dei vizi denunziati. Tale requisito non sussiste nel caso in cui il ricorrente si limiti a riproporre le stesse deduzioni ed argomenti già avanzati nel giudizio di merito, senza confrontarsi con la specifica statuizione resa al riguardo dal giudice del merito.

5.2.- Nel caso in esame il ricorrente ha omesso di dedurre specificamente quali affermazioni contenute nella sentenza impugnata siano a suo giudizio in contrasto, e per quale motivo, con le norme di legge regolatrici della fattispecie, ovvero in che modo e per quali motivi specifici la decisione possa incorrere in altri vizi denunziabili con ricorso per cassazione. Tale forma espositiva non consente alla Corte di svolgere il richiesto controllo di legittimità sulla decisione impugnata; il giudizio di cassazione, infatti è caratterizzato dalla critica vincolata ai motivi specificamente proposti dalle parti, per cui queste non possono limitarsi, come nel caso di specie, ad una generica affermazione di erroneità della sentenza impugnata che non abbia accolto le argomentazioni formulate in quella sede, e riproposte in questa.

5.3- Il ricorso del contribuente, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza obbligo di spese poichè la controparte non si è costituita in giudizio.

6.- Occorre ora esaminare il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Con il primo motivo questa lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 perchè la Commissione tributaria regionale avrebbe ignorato l’eccezione di inammissibilità dell’appello del contribuente proposta tempestivamente in relazione ai motivi nuovi formulati per la prima volta in sede di impugnazione, in violazione del divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; l’omessa pronunzia determinerebbe la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. che impone al giudice di pronunziarsi su tutta la domanda.

6.1- Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 perchè, anche nel caso dovesse ritenersi implicitamente rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata sarebbe ugualmente nulla per violazione delle norme indicate che non consentono la presentazione di motivi aggiunti se non nel caso di produzione ex adverso di documenti non conosciuti dalla parte (Cass. Sez. V n. 19337/2011).

7.- Il primo motivo di ricorso è fondato. Infatti nei ricorsi originari il S. si limitava ad attribuire l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi al professionista depositario delle scritture contabili, a lamentare l’esito sproporzionato della ricostruzione induttiva del reddito, ad invocare l’applicazione delle previsioni della L. 27 luglio 200, n. 212, artt. 10 e 11.

7.2- Lamenta l’Agenzia delle entrate che in sede di appello il contribuente abbia introdotto dei motivi nuovi non compresi nel ricorso originario, consistenti nell’invocare una giustificazione per i movimenti bancari posti a base degli accertamenti fiscali; ciò facendo avrebbe violato al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 57. Su questa eccezione la sentenza impugnata non si sarebbe espressa.

7.3- Osserva la Corte che la questione era stata tempestivamente eccepita dall’Agenzia delle entrate nelle controdeduzioni all’appello, ma non ha costituito oggetto di valutazione e neanche di decisione espressa o implicita da parte del giudice di appello, che si è espresso invece (rigettandola) sulla diversa eccezione di genericità dell’appello, affrontando così soltanto uno degli aspetti della inammissibilità prospettati dalla appellata, come emerge con chiarezza dalla motivazione della sentenza. Nè può ritenersi che la decisione di rigetto della eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi di appello possa ricomprendere anche l’aspetto del divieto di proposizione in appello di nuovi motivi, trattandosi di [NDR. testo originale non comprensibile]

7.4 – La fondatezza del primo motivo di ricorso assorbe, rendendola superflua, la decisione sul secondo motivo, del resto proposto in via subordinata.

8.- La sentenza impugnata pertanto deve essere annullata, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, con rinvio per un nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che valuterà nel contraddittorio delle parti anche la eventuale sussistenza di un restringimento della materia del contendere a seguito della parziale definizione agevolata di alcune annualità di imposta, e deciderà anche sulle spese, ai sensi dell’art. 385 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.A., accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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