Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23004 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.02/10/2017),  n. 23004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11964/2015 R.G. proposto da:

C.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO

FUSCELLARO, con domicilio eletto in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 188/2015 del

TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. MASTROBERARDINO PAOLA, che ha

chiesto che questa Corte sospenda il giudizio e trasmetta gli atti

al Primo Presidente per la rimessione della controversia alle

Sezioni Unite e, in subordine, che, in accoglimento del regolamento

di competenza, stabilisca l’obbligo del Tribunale di Napoli Nord di

fissare un termine di riassunzione dell’appello innanzi al Tribunale

di Napoli territorialmente competente, o fissi direttamente il

termine di riassunzione del giudizio d’appello innanzi a tale

Ufficio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. ha proposto istanza di regolamento di competenza nei confronti della Generali Italia S.p.a. (già Generali Assicurazioni S.p.a.) e avverso la sentenza n. 188/2015 del 23 marzo 2015, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto contro la sentenza n. 1054/2013, depositata in data 10 aprile 2013, con cui il Giudice di Pace di Casoria aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento dei danni riportati in occasione di un sinistro stradale, verificatosi in data 9 luglio 2010, allorchè, mentre attraversava la strada, era stato investito da un veicolo non identificato, domanda proposta contro detta società assicuratrice quale impresa designata per la Regione Campania dal F.G.V.S..

1.1. Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che esso avrebbe dovuto essere proposto davanti al Tribunale di Napoli, atteso che, ai fini dell’individuazione del giudice “competente” sull’appello assumeva rilevanza – quale implicazione del principio tempus regit actum (richiamato, citando giurisprudenza amministrativa e penale, nonchè Cass., sez. un. civ., 20 dicembre 2006, n. 27172, concernente l’individuazione del termine di impugnazione e delle regole del relativo giudizio con riguardo alla legge applicabile al momento di pubblicazione del provvedimento impugnato) e in difetto di espressa disciplina transitoria – la circostanza che la sentenza del Giudice di pace era stata pubblicata anteriormente alla data dell’efficacia della disposizione istitutiva del Tribunale di Napoli Nord ai sensi del D.Lgs. n. 155 del 2012, cioè prima del 14 settembre 2013, di tal che, essendo competente per l’appello, prima di quella data, la Sezione distaccata di Casoria del Tribunale di Napoli, il cui territorio era stato attribuito al Tribunale di Napoli Nord, l’applicazione del detto principio comportava che l’appello si dovesse proporre al Tribunale di Napoli.

A fondamento della soluzione adottata, il Tribunale di Napoli Nord ha richiamato i primi due commi del D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9 e i commi 2-bis e 2-ter al predetto articolo aggiunti dal D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8, nonchè una circolare del C.S.M. del 22 maggio 2013, desumendone il principio che il nuovo Tribunale di Napoli Nord sia nato come ufficio senza pendenze giudiziarie.

Il Tribunale di Napoli Nord, inoltre, ha negato la possibilità della transiatio iudicii, sostenendo che la riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. si risolverebbe in una forma surrettizia di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, e richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel nostro ordinamento processuale civile/non ha fondamento l’idea che la regola di individuazione dell’ufficio giudiziario legittimato ad essere investito dell’impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile nel Capo 1^ del Titolo 1^ del Libro 1^, in quanto, se anche la disciplina della individuazione del giudice dell’impugnazione assolve ad uno scopo di massima simile, sul piano funzionale, a quello che ha la disciplina della individuazione del giudice competente in primo grado, l’una e l’altra afferendo a regole che stabiliscono avanti a quale giudice debba svolgersi un determinato tipo di processo civile, in ragione del grado, tuttavia appare impossibile ravvisare fra i due fenomeni normativi una eadem ratio sufficiente a giustificare l’estensione anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla prima sul piano dell’analogia; ne consegue che a quest’ultima non trovano applicazione nè la norma dell’art. 50 c.p.c. sulla cosiddetta translatio iudicii nè quella dell’art. 38, dello stesso codice sul regime di rilevazione della incompetenza (Cass. 10/02/2005, n. 2709; Cass. 7/12/2011, n. 26375).

2. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il P.M. ha sostenuto l’infondatezza della dedotta violazione dell’art. 5 c.p.c. in quanto, a suo avviso, il principio tempus regit actum applicato al regime delle impugnazioni comporta che l’impugnazione sia governata dalla regola processuale vigente al momento del deposito della sentenza, nella specie anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 155 del 2012 che ha modificato la “geografia giudiziaria”, con la conseguenza che va individuato nel Tribunale di Napoli il Giudice territorialmente competente a decidere l’appello di cui si discute.

Con riferimento al secondo vizio denunciato dal ricorrente, il P.M. ha rappresentato di ritenere condivisibile il principio affermato da questa Corte con l’ordinanza 9/06/2015, n. 11969, secondo cui, “qualora il giudice d’appello, incompetente per territorio, abbia erroneamente definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilità del gravame per intervenuta decadenza, anzichè declinare la competenza e disporre la rimessione del processo, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., facendo salvi gli effetti conservativi dell’impugnazione, in quanto comunque proposta ad organo egualmente giudicante in secondo grado, la causa, all’esito della cassazione di detta sentenza, va rinviata al giudice d’appello competente”. Ha poi segnalato la pendenza dinanzi alle Sezioni Unite di questione sul punto, rimessa con O.I. 9 dicembre 2015, n. 24856. Ha, quindi, ha formulato le sue conclusioni scritte chiedendo la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la rimessione della controversia alle Sezioni Unite, e, in subordine, che, in accoglimento del regolamento di competenza, si stabilisca l’obbligo del Tribunale di Napoli Nord di fissare un termine di riassunzione dell’appello innanzi al Tribunale di Napoli territorialmente competente, ovvero che si fissi direttamente il termine di riassunzione del giudizio d’appello innanzi a tale Ufficio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

5. Il ricorrente ha basato l’istanza di regolamento di competenza su due motivi.

5.1. Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.p.c., C.M. ha dedotto che la competenza sull’appello, ai sensi della norma appena citata, sarebbe spettata al Tribunale di Napoli Nord, in quanto competente al momento della proposizione della domanda sottesa all’esercizio del diritto di impugnazione, rappresentando che l’atto di appello era stato notificato nel novembre 2013, che detto Tribunale era stato istituito il 14 settembre 2013 e che quest’ultimo aveva competenza sugli appelli proposti dal Giudice di pace di Casoria.

5.2. Con il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c., il ricorrente, in via estremamente subordinata, nel caso di ritenuta competenza del Tribunale di Napoli a decidere l’appello in parola, ha chiesto la concessione del termine per la riassunzione innanzi a tale Giudice, richiamando una “prassi” in tal senso già diffusa tra i giudici di merito e deponendo, a suo avviso, in tal senso quanto già più volte affermato da questa Corte, secondo cui, “dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della norma processuale, deve esser preferita quella maggiormente aderente al dettato costituzionale; e il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111 Cost., comma 1, impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell’interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito” (Cass. 11/02/2009, n. 3362 del 2009; Cass., O.I., 25/11/2013, n. 26278).

6. Il Collegio rileva che nelle more della fissazione dell’adunanza è stata depositata, in data 14 settembre 2016, la sentenza n. 18121 delle Sezioni Unite di questa Corte con cui, decidendo sulla questione rimessa con O.I. del 9 dicembre 2015, n. 24856, è stato espressamente affermato che l’individuazione del giudice competente sull’impugnazione, tanto in senso verticale, quanto in senso orizzontale, integra un problema di competenza c.d. funzionale riconducibile alla nozione generale di competenza e ne ha tratto la conseguenza, in dissenso dall’orientamento inaugurato da Cass. 10/02/2005, n. 2709, che “l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della transiatio iudicii”.

7. Di tale principio occorre tener conto per la decisione della causa all’esame e a tale riguardo si osserva altresì quanto segue.

8. Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite appena richiamata, il ricorso per regolamento di competenza all’esame deve essere ritenuto ammissibile, in quanto la decisione di inammissibilità dell’appello qui impugnata si è risolta in una decisione negatoria della competenza del giudice adito e della possibilità della transiatio iudicii dinanzi al giudice competente e, quindi, trattasi, al di là della formulazione usata dal giudice nel senso dell’inammissibilità, di una pronuncia sulla sola competenza e sul suo regime.

Ne consegue che il presente ricorso per regolamento, ancorchè proposto dal difensore del ricorrente nel giudizio di merito senza procura speciale per il presente giudizio, deve ritenersi ritualmente proposto (Cass. 25/03/1995, n. 3538; Cass., ord., 19/03/2012, n. 4345; Cass., ord., 27/12/2013, n. 28701).

9. Ritiene il Collegio che il giudice competente sull’appello in questione sia il Tribunale di Napoli e non il Tribunale di Napoli Nord, in difetto di norme transitorie – nella richiamata legislazione che ha mutato la geografia giudiziaria e che ha istituto il nuovo Tribunale di Napoli Nord a decorrere dal 13 settembre 2013 – riguardo alla individuazione del giudice competente per l’appello il cui termine di proposizione sia in corso a tale data, come nella specie, essendo la sentenza di primo grado stata depositata in data 10 aprile 2013, con la precisazione che tale normativa non ha riguardato il mezzo di impugnazione esperibile, che risulta, quindi, immutato.

9.1. Va osservato che qualificata – alla luce della recente e già richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte – come questione di competenza quella relativa alla individuazione del Giudice dinanzi al quale proporre l’impugnazione, e, quindi, introdurre “la domanda” espressa con l’esercizio del diritto di impugnare, occorre interrogarsi sulla rilevanza di tale qualificazione con riferimento alla norma di cui all’art. 5 c.p.c., che stabilisce che la competenza si determina con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

9.1.1. Ed invero, se per “proposizione della domanda” si intende la proposizione della domanda di impugnazione, una volta ricondotto al concetto di competenza il problema della individuazione del giudice davanti al quale va proposta tale “domanda” – come ritenuto dalle Sezioni Unite – potrebbe da tanto pure inferirsi che, agli effetti dell’applicazione dell’art. 5, tale riconduzione implichi che debba intendersi per “domanda” l’atto con cui l’impugnazione viene proposta, con la conseguenza che, sopravvenuto un mutamento della legge regolatrice della “competenza” sul giudizio di impugnazione, nell’esercitare il diritto di impugnazione, bisogna fare riferimento a tale norma, in quanto vigente al momento in cui si propone l’impugnazione.

9.1.2. Se, invece, si ritenga che la già richiamata decisione delle Sezioni Unite non implichi pure la qualificazione dell’atto di impugnazione come “domanda” anche agli effetti dell’applicazione dell’art. 5 citato, risulta chiaramente evidente che il mutamento della legge regolatrice della competenza ai fini dell’impugnazione, in mancanza di contraria disposizione del legislatore, potrebbe ritenersi del tutto irrilevante rispetto ai giudizi introdotti in primo grado anteriormente a tale modifica, dovendo identificarsi la “domanda”, cui si riferisce l’art. 5 c.p.c., con quella introduttiva del giudizio in primo grado.

9.1.3. Il Collegio ritiene di aderire alla tesi da ultimo prospettata.

Ed invero, in base a consolidata interpretazione, si ritiene che tale norma sia stata dettata dal legislatore con riferimento alla “domanda” intesa come domanda introduttiva del giudizio, cioè all’atto di instaurazione originaria del processo, e non all’atto introduttivo dei successivi gradi o fasi del processo.

Deve, pertanto, ritenersi che il ricorso alla nozione di competenza con riferimento alla “domanda” sottesa all’introduzione di un’impugnazione non possa giustificare, come conseguenza dell’applicazione di tale concetto, l’abbandono dell’esegesi della nozione di domanda ai sensi dell’art. 5 nel senso sopra indicato.

10. Tanto precisato, va rilevato, con riferimento all’istituzione del Tribunale di Napoli Nord, che all’atto della sopravvenuta efficacia della normativa istitutiva di tale Ufficio giudiziario (D.Lgs. n. 155 del 2012), la norma transitoria di cui all’art. 9 del detto decreto non stabiliva alcuna deroga all’art. 5 c.p.c., con la conseguenza che le impugnazioni proposte dopo quell’efficacia, cioè dopo il 13 settembre 2013, le quali, secondo la ripartizione anteriore all’efficacia dell’istituzione del detto Tribunale, avrebbero dovuto essere presentate davanti ad un Tribunale o a una Sezione distaccata, il cui circondario risultava attribuito al Tribunale di Napoli Nord, dovevano essere proposte al Tribunale precedentemente competente a ricevere l’appello, sulla base dell’art. 5 c.p.c. e in mancanza di norme transitorie che ad esso derogassero quanto al principio della irrilevanza della legge regolatrice del momento di proposizione della domanda di impugnazione. Si rimarca che, nella norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9, non si rinveniva alcuna deroga all’art. 5 sotto il profilo indicato nè alcuna previsione specifica con riferimento alle impugnazioni delle decisioni rese dagli uffici soppressi anteriormente alla data dell’efficacia delle nuove disposizioni (13 settembre 2013) in relazione alle quali, a tale data pendeva ancora il termine per impugnare.

Consegue a quanto precede che, in difetto di specifiche norme transitorie di diverso tenore, l’applicazione dell’art. 5 c.p.c. nei sensi sopra precisati (fermo restando che l’esercizio del diritto di impugnazione se avvenuto prima di quella data, correttamente si era incardinato presso l’Ufficio prima competente), implicava che, dopo detta data, l’esercizio del diritto di impugnazione dovesse avvenire davanti al Tribunale di Napoli.

Nella specie, il C. esercitò il diritto di impugnazione in appello nel novembre del 2013, quindi successivamente alla data dell’efficacia delle nuove disposizioni (13 settembre 2013); egli avrebbe dovuto, quindi, correttamente esercitare tale diritto davanti a quel Tribunale, spettando allo stesso la competenza al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, e non davanti al nuovo Tribunale di Napoli Nord, come invece avvenuto.

10. Alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la più volte richiamata sentenza 14/09/2016 n. 18121, l’appello proposto dal C. dinanzi al Giudice incompetente non determina l’inammissibilità dell’impugnazione ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii.

11. Conclusivamente, va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

12. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

13. Stante l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge; spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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