Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23003 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 16/09/2019), n.23003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26131-2017 proposto da:

M.M., P.E., B.O., A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati ERNESTO BUSNE’, KATIA GAVIOLI;

– ricorrenti –

contro

BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU’, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO MAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1768/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che è stato proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino 31 luglio 2017, la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato improcedibile, per mancato esperimento nel termine assegnato della mediazione D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, l’opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù;

– che Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù si difende con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, per avere la corte erroneamente ritenuto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi sull’opponente piuttosto che sull’opposto, con la conseguenza che il suo mancato esperimento nei termini causa l’improcedibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e comunque tale onere resta soggetto all’evenienza che venga domandata la provvisoria esecuzione del decreto o la sospensione di essa;

– che il motivo è manifestamente infondato;

– che la statuizione della corte di merito risulta essere conforme al principio secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poichè il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre” (Cass. n. 24629/2015);

– che, in fatti, “la peculiarità del procedimento monitorio, consente di collegare la procedibilità dell’azione alla formale introduzione del giudizio di merito – mediante la notifica dell’atto di opposizione -, piuttosto che alla introduzione della lite – mediante la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio -, soluzione che, da un lato, appare funzionale alla logica deflattiva del processo cui tende il meccanismo conciliativo, come questa Corte ha già affermato, in quanto è con l’atto di opposizione – e non anche con il ricorso monitorio – che la parte interessata intende accedere al giudizio ordinario di cognizione (Cfr. – Corte cass. Sez. 3, Sent. n. 24629 del 03/1212015), e dall’altro, risponde alla peculiare struttura del procedimento monitorio che, nella fase sommaria, volta a conseguire agevolmente una definizione della lite senza giudizio di merito, non richiede la instaurazione di un contraddittorio, invece previsto dalla procedura conciliativa che, pertanto, se applicata “anticipatamente” al momento della proposizione del ricorso monitorio ex art. 633 c.p.c., priverebbe di utilità tale fase” (Cass. n. 25611/2016, sia pure in obiter dictum);

– che, in altri termini, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio (in tal senso, relativamente alla procedura conciliativa obbligatoria di cui all’oggi abrogato art. 412-bis c.p.c., Corte Cost. n. 376/2000), grava sulla parte che promuove un simile giudizio l’onere di assolvere tale condizione di procedibilità;

– che nel procedimento monitorio un processo fondato sul contraddittorio, ossia il giudizio di cognizione ordinaria, consegue solo all’eventuale opposizione dell’ingiunto: pertanto, spetta a quest’ultimo

– e sempre a condizione che sia domandata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sospensione della stessa: come nella specie appunto è avvenuto (cfr. la narrativa del processo, p. 4 della decisione impugnata) – l’esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione, essendo nel suo interesse definire alternativamente il giudizio; da ciò logicamente consegue che, in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, sarà la sua azione (proposta sotto forma di opposizione) a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità;

– che, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, la “logica del contraddittorio” (p. 12 del ricorso) viene adeguatamente garantita proprio assicurando al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziaria la controversia nella fase del giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione (la cui proposizione è soggetta a termine perentorio che, in difetto di espressa norma di legge, non viene ad essere sospeso dalla proposizione della istanza di mediazione divenendo definitivo ed irrevocabile il decreto di condanna in caso di omessa attivazione dell’opponente);

– che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese di lite, liquidate in Euro 3.300,00 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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