Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23003 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18268-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 98/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CATANZARO, SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del 4/06/08,

depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 98/15/08, depositata l’11 giugno 2008, la CTR della Calabria, in riforma della sentenza della CTP di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto da C.G. D. avverso gli avvisi d’accertamento per il recupero del credito d’imposta, concesso ex lege n. 388 del 2000, ritenendo che l’obbligo di comunicazione introdotto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 non si applicava ai rapporti, quale quello in esame, esauriti interamente prima della sua entrata in vigore. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in base a due motivi. L’intimato non ha presentato difese.

2. Con il secondo, assorbente, motivo, la ricorrente afferma che la CTR ha violato la L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a) in relazione all’art. 360 n 3 epe, nel ritenere la norma applicabile, solo, per l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora utilizzati alla data di entrata in vigore della legge. La ricorrente sostiene, invece, che la norma si applica anche ai soggetti che hanno conseguito il diritto al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate della L. n. 388 del 2000, ex art. 8 anteriormente alla data dell’8.7.2002, di tal che, anche costoro hanno l’obbligo di presentare la comunicazione CVS entro la data del 28.2.2003, a pena di decadenza dal beneficio fiscale.

3. Il motivo appare manifestamente fondato: secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 3578/2009; 16442/2009; 19127/2010) l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a)) nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto modello CVS), disposizione che non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito (cfr. Corte Cost. n. 124 del 2006).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che il ricorso è stato notificato al rappresentante processuale che l’ha rifiutato, nonchè alla parte personalmente, che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e che, pertanto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo;

che le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre l’intimato va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00 oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito, e condanna l’intimato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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