Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23003 del 02/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2017, (ud. 30/03/2017, dep.02/10/2017),  n. 23003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10438-2015 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 292,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 839/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.S., quale erede di T.M., ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 26 febbraio 2014 che, rigettando l’appello proposto dalla T. nei confronti del Ministero della Salute e avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2012, ha confermato il rigetto della domanda – avanzata dalla predetta nei confronti del già indicato Ministero – di risarcimento dei danni per contagio da HCV asseritamente derivati da una trasfusione effettuata nel 1976, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra l’infezione cronica da HCV da cui era affetta la T. e le trasfusioni cui era stata sottoposta la medesima allorchè si trovava ricoverata presso la (OMISSIS) ((OMISSIS)), pur facendosi riferimento al criterio del più probabile che non.

Il Ministero della Salute ha resistito con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Omesso esame ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe affermato l’impossibilità di accertare il nesso causale tra le trasfusioni effettuate alla paziente e la contrazione del virus sulla base della circostanza che il livello normale delle transaminasi negli esami del 1981, 1984 e 1998 sarebbe incompatibile con un’infezione risalente al 1976, il che, ad avviso del ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto affermato dal C.T.U. nella premessa della sua relazione che perverrebbe a incongruenti conclusioni.

Inoltre, altra perizia, relativa ad un terzo e ad altro processo, e depositata agli atti di questa causa, si afferma la compatibilità tra un’infezione remota e un persistente normale livello di transaminasi.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, assume il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe applicato la regola del più probabile che non “cristallizzata” negli artt. 40 e 41 c.p., dando esclusivo rilievo al livello normale delle transaminasi per due o tre anni, non considerando che in quel periodo la fonte più probabile del contagio fossero le trasfusioni.

4. Entrambi i motivi del ricorso – che, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente considerati, – sono inammissibili.

4.1. Va al riguardo evidenziato, per quanto attiene ai lamentati vizi motivazionali, che il presente ricorso è, ratione temporis, soggetto all’applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, in relazione a tale modificazione, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257), non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4) (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze sopra ricordate, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato – come nel caso all’esame comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4.2. In relazione alle doglianze veicolate con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si osserva che il vizio della sentenza previsto dalla norma appena richiamata, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata, come avvenuto nel caso all’esame (Cass. 29/11/2016, n. 24298).

4.3. A quanto precede va aggiunto che, con entrambi i motivi, la parte ricorrente tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Pur essendo stato il ricorso per cassazione proposto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il ricorrente, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, risulta esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

8. Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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