Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23002 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 17/04/2019, dep. 21/10/2020), n.23002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3506/2014 R.G. proposto da:

A.F. PETROLI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti

Raffaele Violante e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone n. 44;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto presso la sua sede in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 100/19/13 depositata il 28/10/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

17/04/2019 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, in parziale accoglimento del ricorso proposto da A.F. Petroli s.p.a. contro gli avvisi di pagamento notificatile dall’Agenzia delle Dogane per il recupero di accise su forniture di gas industriale relative agli anni di imposta 2006/2008, annullò, per quanto in questa sede ancora rileva, la pretesa impositiva fondata sulla ritenuta, illegittima applicazione dell’aliquota agevolata prevista per consumi superiori a 1.200.000 mc. annui sulle forniture eseguite dalla contribuente nel 2007 in favore di R. s.n.c., società produttrice di laterizi;

– con sentenza depositata il 28.10.2013, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione staccata di Venezia – Mestre, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane contro la decisione;

– la CTR ha ritenuto che, per poter applicare l’agevolazione, A.F. Petroli avrebbe dovuto essere preventivamente in possesso di documentazione oggettiva e certa (certificato CCIAA; dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il consumatore utilizza il gas esclusivamente per gli usi agevolati), attestante il diritto della cliente ad essere ammessa al beneficio;

– la società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogana e dei Monopoli.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo mezzo di gravame si denuncia violazione e falsa applicazione del TUA, art. 26, e della L. n. 388 del 2000, art. 24, comma 5, per avere la CTR erroneamente escluso l’applicazione sia della riduzione del 40% dell’accisa sul gas metano per consumi superiori a 1.200.000 mc all’anno sia dell’esenzione totale da accisa per il gas impiegato nella produzione di laterizi;

– il secondo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del TUA, art. 26, e del D.M. 12 luglio 1977, di attuazione del D.L. n. 15 del 1977, oltre che per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, per avere la CTR ritenuto che la documentazione attestante il diritto dei consumatori ad usufruire dell’agevolazione in parola debba essere nella disponibilità della società erogante prima dell’inizio della fornitura, anzichè in tempo utile ad allegarla alla prima dichiarazione di consumo (come sarebbe avvenuto nella specie), al fine di consentire all’amministrazione di effettuare i dovuti controlli;

– il terzo e il quarto motivo denunciano, sotto i diversi profili del vizio di motivazione e dell’error in procedendo, l’omesso esame dell’eccezione difensiva con la quale era stato dedotto che, ai sensi del TUA, art. 21, comma 13, vigente ratione temporis, R. s.n.c., quale società produttrice di laterizi, era esentata totalmente dal pagamento delle accise sul gas naturale a far data dal 1 giugno 2007;

– non appare superfluo precisare, preliminarmente, che l’unico capo della sentenza d’appello oggetto di impugnazione dinanzi a questa Corte è quello che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha affermato la legittimità del disconoscimento dell’agevolazione concessa da A.F. Petroli alla s.n.c. R.: gli altri capi della decisione, concernenti le ulteriori pretese impositive sulle quali si fondavano gli avvisi, non sono stati impugnati dalla ricorrente e sono perciò coperti da giudicato interno, sicchè le difese illustrate dall’Agenzia delle Dogane nel controricorso risultano estranee alla residua materia del contendere;

– ciò premesso, il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati, deve essere accolto;

– le disposizioni di cui al TUA, artt. 17 e 26, ritenute applicabili dalla CTR, non prevedono alcun obbligo, in capo ai soggetti fornitori dell’energia, di acquisire in via preventiva la documentazione attestante il diritto del cliente ad ottenere l’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 24, comma 5, (norma, i cui termini di efficacia sono stati continuamente prorogati, che accorda una riduzione del 40% dell’accisa sul gas metano per consumi industriali superiori a 1.200.000 mc annui), atteso che tale diritto, che opera obiettivamente, ma in relazione a ciascun anno di imposta, può evidentemente essere riconosciuto solo dopo che un consumo superiore a detto quantitativo vi sia effettivamente stato;

– analogamente, il TUA, art. 21, comma 13, come riformato dal D.Lgs. n. 26 del 2007, che esenta totalmente dal pagamento dell’accisa i prodotti energetici utilizzati per la fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi di cui al codice DI 26 del Reg. CEE n. 3037 del 1990, (fra cui rientrano mattoni, tegole ed altri prodotti in terracotta per l’edilizia), è norma che opera in maniera obiettiva e che non richiede la preventiva acquisizione di specifica documentazione da parte del fornitore – debitore di imposta;

– il TUA, art. 26, stabilisce invece, al comma 13, che l’accertamento dell’accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito di imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce: è dunque all’atto della presentazione della dichiarazione che la debitrice di imposta dovrà allegare i documenti che attestano il diritto del cliente ad usufruire dell’agevolazione accordata, al fine di consentire all’amministrazione di controllare la veridicità e l’esattezza di quanto dichiarato;

– mette conto infine di precisare, ove mai la pretesa impositiva dell’Agenzia delle Dogane si fondasse sul del D.M. 12 luglio 1977, art. 4, (disposizione, per il vero, non esaminata e neppure menzionata dalla CTR), che tale D.M. è inapplicabile in materia, sia perchè emesso in attuazione del D.L. n. 15 del 1977, conv. dalla L. n. 102 del 1977, norma primaria abrogata in virtù del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 68, sia per la sua incompatibilità con il T.U.A quanto a contenuto, destinatari e presupposti (cfr. Cass. n. 27648/219);

– all’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CTR del Veneto, in diversa composizione, che dovrà, in fatto, accertare se, secondo quanto affermato in ricorso, A.F. Petroli abbia allegato alla dichiarazione presentata a marzo 2008 per l’anno 2007 la visura CCIIA (o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) necessarie a documentare che R. s.n.c. era esonerata dal pagamento dell’accisa, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 21, comma 13, come riformato dal D.Lgs. n. 26 del 2007, od aveva diritto ad usufruire dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 24 comma 5;

il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

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