Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23002 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 05/07/2021, dep. 17/08/2021), n.23002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9944/2015 R.G. proposto da:

GENTECH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCO PADOVANI e GUGLIELMO

FRANSONI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Crescenzio n. 2, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1952/29/2014 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata in data 9 ottobre 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2021

dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dalla Gentech s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. T8B030500781/2011, contenente ripresa a tassazione di plusvalenza da vendita di immobile e recupero di costi indeducibili in quanto non inerenti all’attività di impresa e oggetto di falsa fatturazione a opera della ditta individuale Edilia di P.M., dell’Impresa Edile B.F. e dell’impresa M.E.D. Scavi di S.D., in relazione all’anno di imposta 2004.

2. Il giudice di appello, respinta l’eccezione di decadenza dell’avviso, ha ritenuto provata l’inesistenza dei costi dedotti e non provata la loro inerenza all’attività di impresa, con riferimento a tutte e tre le imprese che avevano emesso le fatture in favore della contribuente.

3. Per la cassazione della citata sentenza, Gentech s.r.l. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservata la facoltà di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

4. Con atto depositato in data 21 giugno 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dal D.L. n. 193 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il citato atto, depositato in data 21 giugno 2021, soddisfa i criteri di cui all’art. 390 c.p.c., risultando l’atto di rinuncia notificato alla controparte via pec (r.a.c. del 15 giugno 2021), di talché il processo può essere dichiarato estinto;

le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e che la formula definitoria esclude di dover provvedere in tema di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio e dispone che le spese di lite del presente giudizio di legittimità restino a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

 

 

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