Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23002 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. II, 16/09/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 16/09/2019), n.23002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28325-2015 proposto da:

M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO NOVARO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BROCHIERO

MAGRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO

BELMONDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1015/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l’estinzione del giudizio;

udito l’Avvocato Brochiero Magrone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.A.M. ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 1015/2015 della Corte di Appello di Genova, del 22 luglio 2015.

Il Condominio (OMISSIS) resiste con controricorso.

Con ricorso dell’8 novembre 2011 M.A.M., proprietaria di un appartamento sito al primo piano e di una cantina collocata al piano seminterrato del Condominio (OMISSIS), impugnò la Delib. condominiale 9 ottobre 2004, con la quale veniva approvata l’installazione di un ascensore in una delle due scale condominiali.

L’adito Tribunale di Imperia, con sentenza in data 16 ottobre 2006, accolse la domanda e dichiarò la nullità della delibera. Il Condominio (OMISSIS) propose gravame dinanzi alla Corte di appello di Genova che, dapprima con sentenza non definitiva del 29 maggio 2013, riconobbe la sussistenza dell’interesse di M.A.M. ad impugnare la delibera in questione. Con la sentenza n. 1015/2015 la Corte di Genova ha poi accolto l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale, ha respinto l’impugnazione della deliberazione assembleare.

Il primo motivo di ricorso di M.A.M. censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., comma 1, art. 1123 c.c., comma 3, art. 61 disp. att. c.c., art. 1120 c.c., comma 1, art. 1136 c.c., comma 5, L. n. 13 del 1989, art. 2, comma 1, art. 1136 c.c., artt. 2-3.

Col secondo e col terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1120 c.c., u.c.

Il quinto motivo di ricorso censura la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 236 del 1989, art. 4, punto 1.10, n. 1.

Il sesto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 236 del 1989, art. 6, punto 2, comma 2.

Il settimo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione “in riferimento al combinato disposto della tabella A) e del punto 2.4 dell’allegato al D.M. n. 246 del 1987”.

L’avvocato Maurizio Novaro, difensore della ricorrente M.A.M., ha tuttavia presentato in data 29 giugno 2019 la dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando l’atto di rinuncia al ricorso comunicato all’avvocato Guido Belmondo, difensore del controricorrente Condominio (OMISSIS), con adesione dello stesso alla rinuncia, non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di cassazione.

Stante la rinuncia al ricorso, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA