Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23002 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 04/11/2011), n.23002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18167-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO ASSOCIATO di INGEGNERIA GABRIELLI-MARINI POMPEI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 2.4.08, depositata

il 10/06/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 228/40/08, depositata il 10 giugno 2008, con la quale è stato riconosciuto il diritto dello Studio Associato di Ingegneria Gabrielli-Marini-Pompei, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000-2004. L’intimato non ha depositato difese.

2. Con l’unico motivo di ricorso, corredato da adeguato momento di sintesi, si denuncia il difetto di motivazione in relazione al fatto controverso e decisivo relativo alla sussistenza di un’organizzazione autonoma, in relazione a) alla ritenuta irrilevanza di spese e compensi a terzi, negli anni 2000 e 2001, b) alla presunzione connessa all’esercizio in forma associata della professione.

3. Il ricorso appare manifestamente fondato. Questa Corte ha già affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, oltre che in caso di impiego da parte di beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, anche quando il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009); la sentenza non da conto della mancata valutazione dei compensi in favore di terzi, quali risultanti dal quadro RE delle dichiarazioni del contribuente relative agli anni d’imposta, e trascritti in sede di ricorso.

Inoltre l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio (Cass. n. 1370/2007; n. 17136/2008; n. 24058/2009).

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e che, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l’espletamento dei necessari accertamenti di fatto e per la regolamentazione delle spese, anche, del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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