Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23001 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 28/06/2017, dep.02/10/2017),  n. 23001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13107-2012 proposto da:

A.V., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), – Società con

socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di

Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE

ROSSA 1 (c/o Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.- Legale Lavoro)

presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSANDRA DE SIMONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO FAETA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6593/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/11/2011 R.G.N. 11028/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza pubblicata il 17.11.11 la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame di A.V. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto la domanda, proposta nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di superiore inquadramento contrattuale nella qualifica di applicato a decorrere dal 5.5.88 in luogo di quella di commesso;

che per la cassazione della sentenza ricorre A.V. affidandosi a quattro motivi;

che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. resiste con controricorso;

che le parti depositano memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non si è attenuta al principio di diritto, già affermato tra le medesime parti con sentenza n. 4316/04 di questa Corte Suprema in un giudizio poi estintosi per mancata riassunzione, secondo cui nella declaratoria del profilo di applicato di cui al D.M. 14 maggio 1985, n. 1085 (applicabile ratione temporis nel caso di specie) non sono previsti gli ulteriori requisiti dell’autonomia decisionale nello svolgimento delle mansioni espletate e della responsabilità diretta con facoltà di iniziativa;

che il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 393 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale non ha considerato che tale norma prevede che la mancata riassunzione entro il termine di cui all’art. 392 stesso codice comporta non solo l’estinzione dell’intero processo e la caducazione della sentenza di primo grado, ma anche il permanere dell’effetto vincolante della sentenza rescindente anche nel nuovo processo che sia instaurato fra le medesime parti con la riproposizione della domanda, domanda che – appunto – è stata riproposta da A.V.;

che il terzo motivo prospetta violazione o falsa applicazione del citato D.M. 14 maggio 1985, n. 1085, per avere i giudici di merito respinto la domanda nonostante che sussistessero tutti i presupposti per il rivendicato inquadramento nella qualifica di applicato, ossia l’espletamento da parte dell’odierno ricorrente – per un periodo ben più lungo di tre mesi e in base ad espresso incarico ricevuto dai superiori – di mansioni esecutive di carattere amministrativo, consistenti nell’archiviazione dei fogli di corsa per linea e per data, nella loro ricerca in caso di richiesta e nella loro spedizione all’ufficio richiedente e di archiviazione, selezione e distribuzione di dati (contenuti nel modello M42) comprendenti l’orario dei treni del compartimento di Napoli;

che analoga doglianza viene fatta valere con il quarto mezzo, sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; che i primi due motivi di censura – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono inconferenti perchè attribuiscono alla sentenza impugnata ciò che essa non ha affatto asserito: in realtà i giudici d’appello, lungi dal negare la vincolatività della citata sentenza n. 4316/04 di questa S.C. anche nel successivo autonomo processo tra le medesime parti, si sono limitati ad affermare, correttamente, che tale sentenza di cassazione con rinvio non precludeva il riesame nel merito della vicenda, sia pure nel rispetto del principio di diritto in essa stabilito, vale a dire l’irrilevanza, ai fini del riconoscimento della superiore qualifica di applicato, degli ulteriori requisiti dell’autonomia decisionale nello svolgimento delle mansioni espletate e della responsabilità diretta con facoltà di iniziativa;

che il terzo e il quarto mezzo si collocano all’esterno dell’area di cui all’art. 360 c.p.c., perchè in sostanza sollecitano – ad onta del richiamo normativo contenuto nel terzo mezzo – una mera rivisitazione delle risultanze istruttorie affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione;

che, in altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134);

che, in breve, la sentenza impugnata ha accertato a monte – con motivazione immune da vizi logici o giuridici e che assorbe ogni altra considerazione sulla prova testimoniale non ammessa – che le mansioni del ricorrente erano perfettamente riconducibili a quelle della qualifica di commesso, visto il carattere meramente manuale ed esecutivo delle mansioni de quibus; che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi e che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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