Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23000 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 08/03/2019, dep. 21/10/2020), n.23000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17407/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SPESA INTELLIGENTE S.P.A., in persona del Presidente del consiglio di

amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Celimontana n. 38, presso lo studio dell’Avv. Paolo Panariti che,

anche disgiuntamente con l’Avv. Elisabetta Baldo, la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA LIGURIA, depositata il 17 maggio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 marzo 2019 dal Consigliere Dott. MUCCI ROBERTO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Liguria ha rigettato il gravame interposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della CTP di Genova di accoglimento del ricorso di Spesa Intelligente s.p.a. contro l’applicazione del dazio antidumping, a seguito di controllo a posteriori, per l’importazione nel 2003 di una partita di lampade fluorescenti compatte elettroniche dichiarate di origine preferenziale filippina (certificato FORM A), ma in realtà di origine cinese, come emerso successivamente da un’informativa antifrode del 2006 sulla falsa dichiarazione d’origine filippina delle lampade in questione e da indagini OLAF condotte nel 2007 congiuntamente con l’autorità filippina previa verifica presso la società Global Lighting Phils Inc.;

2. ha ritenuto la CTR di condividere il convincimento della CTP circa la sussistenza della buona fede della società importatrice in quanto (p. 3 della sentenza): a) la società importatrice era stata tratta “in inganno dall’assicurazione dell’origine filippina del prodotto dove, tra l’altro, sarebbe arrivato non assemblato”; b) la società “risulta aver osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in Dogana dalla normativa vigente”; c) “il Giudice di prime cure mette in evidenza i concetti di autorità competente e errore attivo, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, riconoscendo, nella fattispecie, l’errore dell’autorità del Paese esportatore e rilevando che non risultano elementi da cui dedurre la possibilità di qualche sospetto da parte dell’importatore su un’eventuale origine diversa della merce”; d) “la buona fede della società deve essere riconosciuta e non osta a tal fine neppure il fatto che la merce sia stata giacente un solo giorno, in quanto risulta che l’importatore non ne fosse al corrente, infatti tale circostanza è stata provata dalla Dogana solo in sede di contenzioso e non era nota al momento dell’importazione e non era nemmeno nota alla Dogana alla redazione del primo accertamento, poi annullato”;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a due motivi, cui replica Spesa Intelligente con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 220, comma 2, lett. b), CDC (reg. n. 2913/92/CE del 12 ottobre 1992, codice doganale comunitario): la CTR non avrebbe tenuto conto della mancata diligenza della società nell’operare e del fatto che ricade sull’importatore, quale rischio professionale, la responsabilità della ricerca e della scelta del soggetto con cui intrattenere rapporti commerciali, così indebitamente esentando l’importatrice dalla prova di aver agito con la necessaria diligenza;

5. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 e falsa applicazione dell’art. 220 CDC: la CTR ha annullato l’atto di contestazione della sanzione per falsa dichiarazione d’origine alla dogana in virtù della ritenuta buona fede della società, in applicazione dell’art. 220 CDC cit. che, invece, attiene alla sola obbligazione doganale e non alle sanzioni;

6. l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e del primo mezzo, poichè teso, secondo la controricorrente, ad ottenere una rivalutazione del fatto, è manifestamente priva di pregio: il ricorso risulta correttamente confezionato mercè il richiamo ai fatti di causa sì come riepilogati esaustivamente e senza contestazioni da parte della società – dalla stessa CTR; il primo motivo, lungi dal sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, denuncia propriamente la violazione della norma del codice doganale comunitario come interpretata dalla giurisprudenza interna e unionale;

7. il primo motivo è fondato, atteso che la motivazione offerta dalla CTR, più sopra riportata pressochè integralmente, risulta meramente tautologica e non si allinea ai consolidati principi enunciati da questa Corte;

7.1. come recentemente ribadito dalla Sezione in analoga fattispecie di importazione di lampade fluorescenti (Sez. 5, 8 febbraio 2019, n. 3739), secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di tributi doganali, l’applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa all’origine e/o alla provenienza della merce, intendendosi per “origine” il luogo dove la merce è stata realizzata e per “provenienza” il luogo dal quale essa giunge o dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione (a tal fine non essendo sufficienti le operazioni di spolveratura, lavaggio, verniciatura, selezione, riduzione a pezzi, ecc.); pertanto, considerato che un certificato di origine “ignota” va considerato come “inesatto”, le Autorità doganali, qualora constatino la falsità dei certificati di origine e provenienza, devono procedere alla contabilizzazione “a posteriori” dei dazi doganali, salve le deroghe nei seguenti casi tipizzati che devono concorrere cumulativamente: riscossione dovuta ad errore delle autorità competenti (sia di quella alla quale spetta procedere al recupero sia di quella di rilascio del certificato preferenziale di esportazione); errore tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, provocato da un comportamento “attivo” delle autorità che rilasciarono il certificato, non rientrandovi l’errore indotto da dichiarazioni inesatte rese dall’esportatore, salvo che le autorità di quel paese fossero informate o dovessero sapere dell’inoperatività dell’esenzione; osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione in dogana” (Sez. 5, 2 marzo 2009, n. 4997);

7.2. la deroga al recupero a posteriori è appunto quella prevista dall’art. 220, comma 2, lett. b), CDC, ammessa nel concorso delle suddette tre condizioni che la norma contemporaneamente richiede (v. Corte di Giustizia, 14 maggio 1996, cause C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e altri; 3 marzo 2005, causa C-499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood; 18 ottobre 2007, causa C-173/06, Agrover; 15 dicembre 2011, C-409/10, Afasia Knits; 16 marzo 2017, causa C47/16, Veloserviss); in particolare, la buona fede dell’importatore non può dirsi sussistente “qualora, sebbene abbia evidenti ragioni per dubitare dell’esattezza di un certificato di origine “modulo A”, un importatore si sia astenuto dall’informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se tali dubbi fossero giustificati” (così Corte di Giustizia, 16 marzo 2017, cit., par. 43);

7.3. nella specie, l’ufficio doganale di Genova ha proceduto alla contabilizzazione a posteriori dei dazi in ragione del fatto che l’origine della merce, indicata dall’esportatore come filippina, è stata in un secondo momento accertata come cinese e, poichè la falsa certificazione di origine della merce non è oggetto di contestazione, con ciò l’ufficio ha assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante (cfr. Corte di Giustizia, 16 marzo 2017, cit., par. 47), restando a carico dell’importatore la prova della ricorrenza delle ulteriori condizioni per l’applicazione della esenzione prevista dall’art. 220, comma 2, lett. b), CDC (cfr. Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7674, in motivazione; adde Sez. 5, 26 febbraio 2019, n. 5560 e, ancora in fattispecie di importazione di lampade elettroniche dalle Filippine, la conforme Sez. 5, 27 marzo 2013, n. 7702);

7.4. in proposito, va in primo luogo evidenziato che “il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati EUR 1 per il fatto che essi siano stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale di uno Stato membro dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell’ambito dell’accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all’esercizio di controlli successivi” (Corte di Giustizia, 9 marzo 2006, causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV, richiamata da Corte di Giustizia, 8 novembre 2012, causa C-438/11, Lagura, con riferimento ai certificati FORM A, documenti giustificativi utili a fruire delle preferenze generalizzate unilateralmente concesse dalla UE ed utilizzati nel caso di specie), e ciò in quanto le prescrizioni del codice doganale comunitario, alla luce del suo sesto considerando (“considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali”), vanno interpretate nel senso che “(…) al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, l’autorità suddetta non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità” (Corte di Giustizia, 15 settembre 2011, causa C-138/10, DP Group EOOD); ne consegue, ha ribadito la Corte, che “(…) qualora un controllo a posteriori non consenta di confermare l’origine della merce indicata nel certificato EUR 1, si deve ritenere che essa sia di origine ignota e che, per conseguenza, il certificato EUR 1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente” (Corte di Giustizia, 9 marzo 2006, cit.);

7.5. in secondo luogo, a fronte dell’accertata falsità dei certificati di origine della merce, l’Unione Europea non può essere tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (Corte di giustizia, 17 luglio 1997, causa C97/95, Pascoal & Filhos; Sez. 5, 6 settembre 2006, n. 19195; Sez. 5, 30 maggio 2008, n. 14509; Sez. 5, 3 febbraio 2012, n. 1583; Sez. 5, 19 settembre 2012, n. 15758);

7.6. è dunque irrilevante lo stato soggettivo di consapevolezza della irregolarità della introduzione della merce in capo alla società – che vanamente oppone di non essere operatore economico esperto del settore dell’importazione di lampadine – e il comportamento reiterato nel tempo degli uffici doganali: grava infatti sull’importatore l’obbligo di vigilare “sull’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione dall’esportatore, al fine di evitare abusi” (Sez. 5, 23 novembre 2011, n. 24675), ciò che non risulta avvenuto nella specie, e l’affermazione dell’obbligo in questione si rispecchia nel par. 57 della sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997, cit., richiamata da Sez. 5, n. 24675/2011, cit., la quale afferma che, se la buona fede dell’importatore fosse capace di esentarlo comunque da responsabilità, “(…) l’importatore sarebbe indotto a non verificare più l’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell’esportatore, nè la buonafede di quest’ultimo, il che darebbe luogo ad abusi”;

7.7. si noti che, sebbene la sentenza della Corte di Giustizia si riferisca al reg. n. 1697/79/CEE del 24 luglio 1979, l’attualità del detto pericolo evidenziato dalla Corte di Giustizia e l’obbligo affermato da questa Corte con le pronunce testè richiamate trovano riscontro nell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, secondo cui la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale; si tratta di una diligenza qualificata, da ragguagliare, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, alla natura dell’attività esercitata e al rischio imprenditoriale ad essa sotteso, ciò che comporta ineludibilmente uno sforzo diligente esteso al controllo esigibile dell’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore (per tutte, oltre ai precedenti citati, si v. Sez. 5, 23 maggio 2018, n, 12719);

7.8. nè può configurarsi l’errore determinato da un comportamento “attivo” delle autorità competenti: l’ufficio doganale di Genova e l’autorità doganale filippina hanno esaminato la regolarità formale dei documenti giustificativi del regime preferenziale, come loro specifico onere; solo successivamente, a seguito della segnalazione dell’OLAF e

una volta venuta a conoscenza della diversa origine della merce, l’amministrazione ha proceduto al recupero a posteriori (come ritenuto legittimo da Corte di Giustizia, 16 marzo 2017, cit.);

8. dalla fondatezza del primo mezzo consegue l’assorbimento del secondo.

9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Liguria che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi ai suesposti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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