Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23000 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. II, 16/09/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 16/09/2019), n.23000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9177-2016 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V.FRANCESCO SAVERIO

NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.FARNESINA 355,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA AMORESANO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

COLLI PROTUENSI 235, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE RICCI,

che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1814/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato GAGLIARDI Stefano, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RICCI Emanuele difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – V.D. convenne in giudizio C.A., chiedendo – per quanto in questa sede ancora rileva – l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto di compravendita col quale il convenuto in data 3/10/2002 aveva alienato a D.C.S. la nuda proprietà di un appartamento sito in (OMISSIS), immobile che lo stesso convenuto aveva precedentemente promesso in vendita al V. giusta contratto preliminare (stipulato inter partes con varie successive scritture a far data dall’8/7/1997) rimasto inadempiuto (come accertato dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2305/2004, passata in giudicato, che aveva disposto il trasferimento coattivo della proprietà dell’immobile in favore del V., pronuncia tuttavia inopponibile al terzo acquirente in ragione della mancata trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.).

Nella resistenza del convenuto e del terzo acquirente D.C.S., il Tribunale di Roma accolse la domanda di simulazione proposta dal V. e dichiarò la nullità dell’atto di alienazione stipulato tra il C. e il D.C..

2. – Sul gravame proposto in via principale dal C. e in via incidentale dal D.C., la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda di simulazione formulata dal V., che condannò al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso V.D. sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso D.C.S.; mentre C.A., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione con la quale il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (assumendo che il ricorrente non avrebbe impugnato l’affermazione della Corte territoriale – costituente ratio decidendi autonoma, in grado di sorreggere da sola la sentenza impugnata – circa la inesistenza della prova della conoscenza, da parte del D.C., del preliminare stipulato tra il V. e il C.), con conseguente formazione del giudicato interno.

Il ricorso, invero, impugna nel suo complesso gli argomenti posti dalla Corte di Appello a sostegno della decisione impugnata; cosicchè non sussiste la pretesa inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

2. – Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all’esame dei tre motivi.

2.1. Col primo mezzo, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto non provata la simulazione assoluta dell’atto di compravendita stipulato tra il C. e il D.C.; si lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato la mancata prova del pagamento del prezzo.

2.2. – Col secondo motivo, si deduce letteralmente “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione a omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 24 Cost.”; si lamenta l’erronea valutazione delle prove e degli indizi acquisiti, con particolare riferimento alla mancata prova del pagamento del prezzo.

2.3. – Col terzo motivo, si deduce letteralmente “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione a omessa, insufficiente, illogica applicazione in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c.”; secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato che il C. aveva disposto dell’immobile in favore del D.C. senza che si fosse formato il giudicato sulla sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, proposta da esso V..

3. – Tutti i motivi sono inammissibili, in quanto denunciano pretesi vizi di motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza della prova della dedotta simulazione del contratto di compravendita stipulato tra C.A. e D.C.S..

Sul punto, va ricordato che, in forza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012 (convertito nella L. n. 134 del 2012) e applicabile ratione temporis (il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, prevede, infatti, l’applicazione del nuovo testo relativamente alle sentenze pubblicate – come nella specie – dopo il giorno 11 settembre 2012), il c.d. vizio della motivazione non costituisce più un motivo per cui è ammesso il ricorso per cassazione.

Come hanno statuito le Sezioni unite di questa Corte, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014).

Nella specie, non sussiste nè la mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nè l’apparenza o la manifesta illogicità della motivazione, cosicchè i dedotti vizi motivazionali risultano inammissibili.

Ma i motivi sono inammissibili anche perchè si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione degli indizi acquisiti, profili del giudizio che non sono comunque sindacabili in sede di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass., Sez. 1, n. 28224 del 26/11/2008; Cass., Sez. 3, n. 903 del 18/01/2005). Sempre in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, questa Corte ha affermato che è compito del giudice del merito valutare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva; il suo apprezzamento, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 1404 del 01/02/2001; Sez. 3, n. 22801 del 28/10/2014; Sez. 3, n. 7512 del 27/03/2018).

Nella specie, i giudici di merito hanno ritenuto che gli indizi acquisiti non fossero univoci nell’attestare la simulazione assoluta del contratto di compravendita de quo, sottolineando, tra l’altro, come il contratto di compravendita fosse stato stipulato dopo che il Tribunale di Roma aveva accertato che nessun contratto preliminare era stato concluso tra il C. e il V. e come non vi fosse la prova che il D.C. conoscesse il contenuto dei rapporti negoziali intercorsi tra il C. e il V..

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica, che resiste alle censure mosse dal ricorrente.

Va piuttosto sottolineato che compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento di essa, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito; dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio costituente la ratio decidendi, per essere esente da manifesta illogicità, si sia mantenuto entro il limite del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

4. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

5. – Parte ricorrente è tenuta a versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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