Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23000 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.02/10/2017),  n. 23000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12409/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134 presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3682/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/05/2011 R.G.N. 5857/08.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado la quale aveva dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato tra F.P. e Poste Italiane s.p.a., in relazione al periodo 16.7.2003/30.9.2004, la sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannato Poste Italiane s.p.a. alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora.

1.1. che, secondo il giudice di appello, la clausola alla base dell’apposizione del termine, stipulato “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa addetto al servizio recapito presso la Regione Sud assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal (…)”, risultava affetta da genericità atteso che la datrice di lavoro aveva omesso innanzitutto di precisare quanto meno le ragioni dell’assenza ed il numero dei lavoratori da sostituire con nuove assunzioni a termine nell’unità organizzativa di assegnazione del lavoratore; la prova articolata, riproposta in appello, risultava inammissibile in quanto anch’essa priva di specificità in relazione alla concreta fattispecie; nessuna censura era stata con l’atto di gravame articolata in punto di conseguenze economiche relative alla ingiusta cessazione del rapporto;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di due motivi;

3. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo si deduce, violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 368 del 2001, art. 1, artt. 1362 c.p.c. e segg., nonchè contraddittoria e omessa pronunzia in ordine ad un punto decisivo della controversia, censurandosi la valutazione di genericità della clausola del termine giustificata dal ricorrere di esigenze sostitutive del personale di ruolo addetto al settore recapito;

2. che con il secondo motivo (per evidente refuso indicato in ricorso come terzo) si deduce insufficiente motivazione in ordine all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 e violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c.c., censurandosi la decisione per avere ritenuto erroneamente formato il giudicato sulla statuizione di condanna al risarcimento del danno, con conseguente inapplicabilità dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

3. che il primo motivo di ricorso risulta fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576), secondo cui in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori – da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità;

3.1. che è’ stato anche precisato che tale principio non si pone in senso contrario Corte cost. n. 214/09 laddove, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 11, afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione, atteso che, come questa S.C. ha già chiarito nelle proprie precedenti sentenze, il passo della sentenza della Corte cost. sopra citato deve essere letto nel relativo contesto argomentativo, che individua la ratio legis proprio nell’esigenza di assicurare trasparenza e dellimmodificabilità nel corso del rapporto; che ne discende che, nell’ampia casistica offerta dall’esperienza concreta, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori deve passare necessariamente attraverso la specificazione dei motivi, mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma. In questi termini, le due opzioni interpretative (quella della cit. sentenza n. 214/09 della Corte cost. e quella accolta nella summenzionata giurisprudenza di questa S.C.) risultano coerenti. (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-42012 n. 6216,Cass. 30- 5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-52011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868);

4. che la decisione impugnata non risulta coerente con tali indicazioni avendo il giudice di appello ancorato la valutazione di genericità della causale “esigenze sostitutive” indicata in contratto alla necessità di specificazione della tipologia delle assenze cui era finalizzata la sostituzione, all’indicazione del numero dei dipendenti da sostituire con nuove assunzioni a termine nell’unità organizzativa del lavoratore;

5. che a tanto consegue l’accoglimento del primo motivo, con effetto di assorbimento delle ulteriori censure e la cassazione della decisione con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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