Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2300 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2300 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA
sul ricorso 15355-2017 proposto da:
COCUZZA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA, 66, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
PATERNO’ RADDUSA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANIELE AIELLO;
– ricorrente contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA,
32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LO PINTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO LO PINTO;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 10076/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/04/2017;

e

I

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI.
Rilevato che:
il Cocuzza ha proposto ricorso per la revocazione

sesta civile) in data 2.3.2017 e depositata il successivo
21.4.2017, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità (per
tardività) del ricorso per cassazione proposto dal medesimo
Cocuzza nei confronti dell’ANAS s.p.a.;
il ricorrente ha denunciato «errore di fatto ex art. 391 bis
e 395 n. 4 cpc nell’applicare il principio giurisprudenziale della
sentenza Cass. Civ., S.U., 15.7.2016 n. 14954» nonché
«violazione degli artt. 325, 326 e 330 cpc»;
più precisamente, il Cocuzza ha dedotto che la Corte è
incorsa in errore di fatto per aver ritenuto che il procedimento
notificatorio non fosse stato ripreso tempestivamente (ai sensi
della giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, di Cass., S.U. n.
14594/2016) dopo il primo tentativo di notifica non andato a
buon fine: premesso che era certamente tempestiva la
richiesta di notifica effettuata in data 8.7.2015, assume che la
Corte aveva contraddittoriamente disatteso la valenza di tale
«prima notifica», considerando unicamente la seconda (del
20/25.11.2015) e trascurando la «valenza della legittima e
giuridicamente logica istanza presentata il 15.10.2015» al
Presidente di Sezione per la rimessione in termini, «in coerenza
con l’allora vigente orientamento giurisprudenziale»; aggiunge,
al riguardo, che la Corte non avrebbe potuto ritenere maturata
una preclusione per effetto di un orientamento
giurisprudenziale mutato successivamente ai fatti e che,
comunque, avrebbe dovuto tener conto delle «circostanze
Ric. 2017 n. 15355 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

dell’ordinanza n. 10076/2017 emessa da questa Corte (Sezione

eccezionali connesse al rinnovo della notificazione legate alla
ricerca di un diverso domicilio legittimo» (che non era stato
reperito, con la conseguenza che la notifica era stata ripetuta
al precedente indirizzo, questa volta con esito positivo);
ha resistito l’ANAS con controricorso;

Considerato che:
il ricorso non individua alcun «errore di fatto risultante
dagli atti o documenti della causa» (secondo l’indicazione di cui
all’art. 395, n. 4 cod. proc. civ.) in cui sarebbe incorsa la Corte,
ma si limita a svolgere un’articolata contestazione
dell’apprezzamento sulla correttezza e sulla tempestività della
ripresa del procedimento revocatorio (escluse dall’ordinanza
impugnata), che non è tuttavia deducibile in sede revocatoria,
in quanto attiene alla valutazione di situazioni processuali che
sono state esattamente percepite nella loro oggettività (cfr.
Cass. n. 14267/2007 e Cass. n. 7778/2017);
ne consegue l’inammissibilità del ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al
30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art.
13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
Ric. 2017 n. 15355 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-3-

il ricorrente ha depositato memoria;

di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma, 15.11.2017

Il Funzionano Giudiziano
Unit.ssa Rossatta,Riccardi

esidente

Il

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