Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2300 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.30/01/2017),  n. 2300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15733-2012 proposto da:

A.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell’avvocato RANDO TRIMARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MASSIMO ZACCARINI;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 603/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato RANDO Giuseppe, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ZACCARINI Carlo Massimo difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 20 febbraio del 2006, accertava l’inesistenza del diritto di servitù allegato dall’attore A.F.G. e rigettava la domanda da questi proposta nei confronti di A.G. e C.P., condannava l’attore al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte di Appello di Palermo, pronunciandosi su appello di A.F.G. e nella contumacia degli appellati, con sentenza n. 603 del 2011, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte di Palermo, l’azione esperita da A.F.G., tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto dell’attore di sciorinare la biancheria sui lastrici solari del fabbricalo sito in (OMISSIS), con dritto di accedervi da questa ultima via e l’accertamento che i lavori edili eseguiti dai convenuti impedivano l’esercizio di tale diritto, andava, indubbiamente, qualificata quale azione confessoria. Posto, poi, che come aveva accertato il primo giudice, l’atto di divisione del 18 ottobre non aveva costituito alcuna servitù in favore dell’unità immobiliare di piano terra e a carico di quella sovrastante, ma attribuiva agli assegnatari della prima quota, un diritto personale di sciorinare la biancheria sui lastrici solari e di accedervi dalla via (OMISSIS), fino a quando qualcuno di essi fosse rimasto proprietario dell’appartamento del piano terra.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da A.F.G. con atto di ricorso affidato a due motivi. A.G. e C.P., in questa fase, non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo A.F.G. lamenta la violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Il ricorrente si duole che entrambi i giudici di merito avrebbero omesso di pronunciarsi sulla sua domanda originaria volta ad accertare la violazione del suo diritto a sciorinare i panni nel lastrico solare. Una violazione questa, sempre secondo il ricorrente, perpetrata dai convenuti mediante alcuni lavori edili che avrebbero ostruito tale accesso. Ad avviso dell’ A. la confessoria servitutis era solo una domanda subordinata, non potendosi muoversi dubbi sulla qualificazione della domanda come violazione di un’obbligazione da parte dei coniugi C..

1.1. = Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè la Corte distrettuale non ha commesso l’errore denunciato, cioè un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., dato che, come era in suo potere/dovere, interpretando l’atto introduttivo del giudizio e le dichiarazioni sia della parte che del legale, ha ritenuto che la “sola ed unica” domanda proposta fosse una domanda di confessoria servitutis. Come afferma la Corte di prossimità, “(…) L’azione esperita tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto dell’attore di sciorinare la biancheria sui lastrici solari del fabbricato (…), va indubbiamente qualificata come azione confessoria, tenuto conto delle domande formulate tutte rientranti nella previsione complessiva dell’art. 1079 c.c., del riferimento contenuto in citazione, al presunto consolidamento del diritto vantato a seguito dell’acquisto da parte dell’attore, di ulteriori quote indivise di comproprietà dell’appartamento a piano terra. (…) A.F.G. in risposta all’interrogatorio formale deferitogli, ha dichiarato di aver fruito del diritto di servitù fino al 1991 (…). Il suo difensore, all’udienza del 14 novembre 2001, ha chiesto accertarsi tramite CTU le conseguenze che le opere edili realizzate dai convenuti avevano avuto sull’esercizio della servitù di accesso ai soprastanti lastrici solari, da parte dell’odierno attore, conformemente da quanto da quest’ultimo lamentato nell’atto introduttivo.

Ed è giusto il caso di ribadire, anche in questa sede, che l’interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità, solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire.

1.1.a) Ad un tempo, la Corte distrettuale ha escluso l’esistenza di un diritto di servitù interpretando l’atto di divisione del 1985 da cui si evinceva che “comune intenzione” delle parti era solo quella di attribuire un diritto personale sul lastrico limitato allo “stendaggio” e quindi, per un verso, senza alcuna funzione di vantaggio a carico di un fondo servente per l’utilità a favore di un fondo dominante, e, per altro verso, con esclusivo vantaggio (e conservazione in vita) a favore delle sole persone indicate nell’atto.

2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del disposto dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente ritiene insufficiente e/o contraddittoria la motivazione con cui la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che l’accesso di via (OMISSIS) fosse esistente e l’appellante avrebbe ammesso, in primo grado, di essere in possesso delle chiavi del portoncino di ingresso e che, comunque, le chiavi dell’appartamento del primo piano si trovavano sempre appese alla porta con conseguente possibilità di accesso al lastrico solare, perchè non avrebbe tenuto conto che l’ostacolo all’esercizio del diritto di cui si dice non era dovuto all’accesso da via (OMISSIS), ma dal fatto che, a seguito dei lavori edili compiuti dagli originari convenuti, per raggiungere il lastrico solare era necessario accedere all’abitazione privata.

2.1. = Anche questo motivo è infondato e, essenzialmente, perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di Cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettale non presenta vizi logici e/o giuridici. Come afferma la Corte di prossimità “(…) tale accesso da via (OMISSIS) è tuttora esistente e l’appellante ha ammesso in primo grado di essere in possesso delle chiavi del portoncino di ingresso. (…) Tale accesso è, dunque, sempre possibile, come osservato anche dal Tribunale, sebbene, a seguito dei lavori eseguiti dagli appellati negli anni 80 (…), sia divenuto necessario attraversare la cucina del primo piano (…)”. E’ di tutta evidenza, dunque, che la Corte distrettuale ha escluso che, nel caso concreto, l’esercizio del diritto oggetto del giudizio fosse ostacolato.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre predisporre il regolamento delle spese del presente giudizio di Cassazione dato che A.G. e C.P., intimati, in questa fase, non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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