Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2300 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 26/01/2022), n.2300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19240 – 2017 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– ricorrente –

contro

Avvocato G.N.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del 30.5.2017 del Tribunale di Pisa;

udita la relazione nella camera di consiglio del 4 novembre 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto in data 25.5/25.6.2016 il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, accoglieva l’istanza dell’avvocato G.N. di liquidazione dei compensi ad ella spettanti in qualità di difensore d’ufficio di I.S., imputato nel procedimento penale iscritto al n. 2634/2013 reg. trib., e liquidava la somma di Euro 960,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa; rigettava l’istanza dell’avvocato G.N. di rimborso delle spese e di pagamento dei compensi relativi alla procedura esecutiva promossa ai fini del vano tentativo di recupero, nei confronti dell’assistito, delle somme dovute per la difesa d’ufficio.

2. Proponeva opposizione l’avvocato G.N. limitatamente al rigetto dell’istanza di rimborso delle spese anticipate.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

3. Con ordinanza del 30.5.2017 il Tribunale di Pisa accoglieva l’opposizione e liquidava in favore dell’avvocato G.N. l’ulteriore somma di Euro 659,00, oltre i.v.a. e c.p.a., a titolo di compensi e di rimborso delle spese anticipate per la procedura esecutiva azionata ai fini del recupero delle spettanze nei confronti di I.S.; condannava il Ministero a rimborsare all’opponente le spese del giudizio di opposizione.

Reputava il tribunale che il difensore d’ufficio che ha invano esperito ai fini del recupero dell’onorario nei confronti dell’assistito azione esecutiva, ha diritto al rimborso delle relative spese e competenze in sede di liquidazione dei suoi compensi, siccome l’attività recuperatoria è un presupposto della liquidazione.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione.

L’avvocato G.N. non ha svolto difese.

5. Con l’unico motivo il Ministero ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116.

Deduce che al difensore d’ufficio non competono il rimborso delle spese e la liquidazione degli onorari relativi alla procedura esecutiva promossa ai fini del recupero nei confronti dell’assistito degli onorari per la difesa penale.

6. Il motivo è privo di fondamento e va respinto.

7. E’ sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. (ord.) 10.9.2019, n. 22579; Cass. (ord.) 10.9.2021, n. 24522).

8. L’avvocato G.N. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.

9. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il Ministero ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9938, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

 

 

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