Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 230 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 230 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Sacco

Salvatore

Giuseppe,

quale

titolare

dell’omonima ditta individuale, elettivamente
domiciliato in Roma Via Oslavia 30, presso lo
studio dell’Avv.to Ludovico Motti Barsini, e
rappresentato e difeso dall’Avv.to Salvatore Lo Re,
in forza di procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la
rappresenta e difende ex lege
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 53/30/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Sicilia, Sezione
Staccata di Palermo, depositata il
12/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to Giuseppe Motti Bargini, per parte
ricorrente, su delega;

Data pubblicazione: 09/01/2014

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Sacco

Salvatore

Giuseppe,

quale

titolare

dell’omonima ditta individuale, propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, avverso la
sentenza n. 53/30/2008 del 12/05/2008, depositata

Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Palermo,
con la quale – in una controversia concernente
l’impugnazione di un provvedimento di revoca
dell’incentivo fiscale usufruito (a fronte
dell’assunzione di due dipendenti a tempo
indeterminato, nell’anno 1998) dall’imprenditore,
ai sensi dell’art.4 1.449/1997, revoca disposta
dall’Ufficio per difetto dei requisiti di legge,
avendo operato l’impresa, fino al 22/05/1999, nel
territorio di Agrigento, Comune non rientrante,
fino a tale data, nelle aree territoriali c.d.
svantaggiate di cui agli obiettivi della normativa
è stata riformata la decisione n. 1/07/2006
della Commissione Tributaria Provinciale di
Agrigento, che aveva accolto il ricorso del
contribuente.
I

giudici

d’appello

sostenuto che: l) “Il

hanno,

in

particolare,

Comune di Agrigento non

rientrava tra i territori di cui agli obiettivi 1
del Regolamento CEE n, 2052/88 e successive
modificazioni e in quelli per i quali la
Commissione della Comunità Europea ha riconosciuto
la necessità di intervento con decisione n. 836
dell’il aprile 1997, confermata con decisione SG
(97) D/4949 del 30 giugno 1997”;

2) il diritto

all’agevolazione era sottoposto alla verifica, da

2

in data 12/05/2008, della Commissione Tributaria

parte

dell’Amministrazione

Finanziarie,

della

sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
legge per usufruirne; 3) non era sufficiente “I/
solo requisito della sottoscrizione del Patto
Territoriale da parte del comune di Agrigento”
Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con
controricorso, eccependo anche l’inammissibilità
del ricorso per erronea individuazione del soggetto

in giudizio l’Ufficio territoriale di Agrigento
dell’Agenzia delle Entrate) e per violazione del
disposto di cui all’art.366 bis c.p.c..
Considerato in diritto
1.Risulta

anzitutto

infondata

l’eccezione

pregiudiziale sollevata dalla controricorrente, in
quanto il ricorso, pur rivolto contro l’Ufficio
periferico dell’Agenzia delle Entrate anziché
presso la sede centrale dell’Agenzia, è
ammissibile, stante il carattere unitario
dell’Agenzia delle Entrate e la natura impugnatoria
del processo tributario, che attribuisce la qualità
di parte all’ente-organo (e non alle sue singole
articolazioni) che ha emesso, o, in caso di
diniego, non ha emesso l’atto di cui si
controverte, come già ritenuto da questa Corte
(Cass. 15718/2009:

“La notifica da parte del

contribuente dell’impugnazione presso un ufficio
della locale Agenzia delle Entrate non
territorialmente competente, perché diverso da
quello che ha emesso l’atto impositivo, non
comporta né la nullità né la decadenza
dall’impugnazione, sia per il carattere unitario
dell’Agenzia delle Entrate, sia per il principio di
effettività della tutela giurisdizionale che impone
di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità,

3

leggitimato passivo (avendo il ricorrente evocato

sia per la natura impugnatoria del processo
tributario, che attribuisce la qualità di parte
all’organo (e non alle singole articolazioni
organizzative) che ha emesso l’atto o il
provvedimento impugnato”;

cfr. Cass.22889/2006 e

Cass. 30753/2011).
2.

Tanto premesso, il contribuente deduce, in

ricorso, due motivi, la violazione e/o falsa

c.p.c., in relazione agli artt.4 n. 2 1.449/1997 ,
8 DM 311/1998 e 21 1. 144/1999 (dovendo ritenersi
spettante il beneficio, atteso che, al momento
della richiesta da parte dell’Impresa, il Comune di
Agrigento, nel cui territorio la prima operava,
aveva

sottoscritto

il

“Patto

Territoriale

Empedocle” e successivamente il “Patto Territoriale
Concordia”, essendo ininfluente il venire meno
successivo di tali accordi, ed inoltre lo stesso
Comune partecipava ad un Consorzio ASI), e l’omessa
motivazione su fatto decisivo e controverso, ex
art.360 n. 5 c.p.c. (avendo i giudici tributari
omesso di pronunciarsi sulla eccezione, sollevata
dal contribuente nell’appello incidentale,

in

ordine alla illegittimità del provvedimento di
revoca dell’agevolazione per violazione dell’art.8
del DM 311/1998 e della relativa comunicazione, da
parte del Centro Operativo di Pescara,

al

contribuente, dell’avvio del procedimento di revoca
della agevolazione).
3. Il primo motivo è infondato.
L’art.4 legge 449/1997, commi l e 2, nel testo
vigente sino al 22/05/1999, così recita:

“l. Alle

piccole e medie imprese, come definite dal decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato

4

applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3

nella

Gazzetta

Ufficiale n. 229 del 1 ottobre

1997, in conformita’ alla disciplina comunitaria,
che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000
assumono nuovi dipendenti e’ concesso, a partire
dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 1998,
un credito di imposta per un importo pari a 10
milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed
a 8 milioni di lire per ciascuno del successivi.

superare l’importo complessivo di lire 60
milioni annui in ciascuno dei tre periodi d’imposta
successivi alla prima assunzione. 2. Le imprese
di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti
aree comunque situate nei territori di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e
successive modificazioni, e in quelli per i quali
la Commissione delle Comunita’ europee ha
riconosciuto la necessita’ di intervento con
decisione n. 836 dell’Il aprile 1997, confermata
con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:
a) aree interessate dai patti territoriali di cui
all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662; b)

aree urbane svantaggiate dei
120.000

comuni con popolazione superiore a
abitanti

che presentano indici socio-economici

inferiori sia

rispetto

alla

media

nazionale

sia rispetto alla media delle citta’ cui
appartengono, nella misura stabilita con delibera
del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
con riguardo, in
disoccupazione

particolare,
giovanile,

al tasso di
all’indice

di

scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori

Il credito di imposta non puo’ comunque

socio-demografici e ambientali; c)

comuni che

partecipano alle aree di sviluppo industriale e al
nuclei industriali istituiti a norma del testo
unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14
maggio 1981, n. 219, e comuni montani; d)
con

isole,

esclusione della Sicilia e della Sardegna,

salvo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c).”.

di dettaglio,

“con

decreto

del Ministro delle

finanze, da emanare ai sensi dell’articolo

17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”, al
fine di stabilire “anche
controllo

in

le

funzione

procedure

di

del contenimento

dell’evasione fiscale e contributiva
prevedendosi altresi’ specifiche cause di decadenza
dal diritto al credito”.
Il

secondo

dell’art.4,

comma

per

effetto

dell’entrata in vigore dell’art.21 1.144/1999, dal
23/05/1999,
soppressione

è

stato
delle

quindi
lettere

modificato,
a),b),c),d)

con
(“Le

imprese di cui al comma 1 devono operare nelle ((
. )) aree comunque situate nei territori
di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88, e successive modificazioni, e in quelli
per i quali la Commissione delle Comunita’ europee
ha riconosciuto la necessita’ di intervento con
decisione n. 836 dell’il aprile 1997, confermata
con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno
1997”).
In sostanza,

l’agevolazione veniva estesa,

partire a tale data,

a

a tutte le aree già

contemplate nel secondo comma ed in particolare
all’intero territorio della Regione Sicilia.
Ora, in ordine alla sussistenza, sino alla data del

Il successivo comma 6 contemplava poi la disciplina

22/05/1999, in capo al territorio di Agrigento,
delle condizioni dettate dalle lettere a,b,c,d
dell’art.4 1.449/1997, il motivo non è
non

autosufficiente,

essendo

descritta

sussistenza di tutte le condizioni sopra elencate.
In ogni caso,

il contribuente,

condizione sub a)

quanto alla

(“Aree interessate dai patti

territoriali di cui all’art.2 comma 203 della legge
ritiene sufficiente la

semplice stipula da parte del Comune del Protocollo
d’Intesa, individuando quale momento temporale
inoltro,

rilevante quello di

da parte del

contribuente, della richiesta del beneficio
fiscale, il che non è conforme alla legge, a
prescindere dalla successiva interruzione o revoca
della procedura relativa alla stipula del Patto,
occorrendo invece l’effettiva sottoscrizione da
parte del Comune dell’accordo.
In ordine alla condizione sub c) (Comuni che
partecipano ad aree di sviluppo industriale), il
ricorrente si limita poi a riportare un passaggio
della motivazione (integralmente riformata) della
sentenza della C.T.P., ma non chiarisce quando e
come sarebbe stata dimostrata, nel corso del
giudizio, la partecipazione del Comune di Agrigento
al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale
(contestata dalla controricorrente).
4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto si
contesta l’omessa motivazione su eccezione (in
ordine alla omessa comunicazione al contribuente
dell’avvio del procedimento di revoca, ai sensi
dell’art.8 del DM 311/1998 ) sollevata dal
contribuente

“in sede di appello incidentale”,

senza specificare se detta contestazione
costituisse

anche

un

motivo

7

originario

di

23 dicembre 1996 n. 662″),

impugnazione dell’atto di revoca dell’agevolazione
fiscale.
5. La Corte rigetta il ricorso.
Le

spese

processuali,

liquidate

come

in

dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi 1.000,00, a titolo di compensi, oltre
eventuali spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 13/11/2013.

(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.

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