Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23 del 03/01/2011

Cassazione civile sez. I, 03/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 03/01/2011), n.23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., C.C.L., C.C.

C., C.C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, L.re Flaminio 46 presso Gian Marco Grez e rappresentati e

difesi dall’avvocato Dallari Marzio giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Larino, in persona del Sindaco in carica, elett.te dom.to

in Roma via G. Ferrari 11 presso l’avv. Pinto Aldo con l’avv. Antonio

Guida che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonche’ sul ricorso iscritto al n. RG 15120 dell’anno 2008 proposto

da:

Comune di Larino in persona del Sindaco in carica, dom.to rapp.to e

difeso c.s.;

– ricorrente incidentale –

contro

C.A., C.C.L., C.C.

C., C.C.S., dom.ti, rapp.ti e difesi c.s.;

– controricorrenti a ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 94 della Corte (d’Appello di Campobasso

depositata il 15.5.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

1.12.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Marzio Dallari che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Antonio Guida che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale ed

accogliersi il ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Apice Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 29.4.1994 L., E. e C.A., sull’assunto di essere comproprietarie di area di mq. 173.850 sita nel Comune di Larino che l’Ente aveva occupato in via d’urgenza, nel marzo 1989, per l’esecuzione del (OMISSIS) lotto del P.I.P. realizzando le opere edili nel Dicembre 1991 ma non provvedendo all’esproprio nel termine di legge, pur prorogato, hanno convenuto in giudizio il Comune per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni in relazione alle aree trasformate, con interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitosi il Comune ed espletata CTU, il Tribunale di Larino adito, con sentenza 25.11.2003, ha accertato la irreversibile trasformazione dell’area e pertanto, sul rilievo di un valore di mercato unitario di L. 15.000 al Dicembre 1991 e di un’area espropriata di mq. 180.810, ha liquidato in favore delle attrici la somma di Euro 1.066.550 con interessi dal gennaio 2001 al saldo.

La sentenza, impugnata dagli eredi di C.L. ed E. e da C.A., e’ stata in parte riformata dalla Corte di Campobasso nel contraddittorio con il Comune, con sentenza del 15.5.2007.

Nella pronunzia la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha affermato:

– che il criterio per liquidare il risarcimento del danno doveva essere individuato nella L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 (L. n. 359 del 1992, art. 7 bis) trattandosi di occupazione acquisitiva ed essendo la norma immune da sospetti di incostituzionalita’;

– che alla stregua della esatte indicazioni della CTU, trovanti riscontro in altre relazioni peritali, era corretto indicare in L. 15.000 a mq. il valore di mercato unitario dell’area da assumere a base del calcolo di cui al citato art. 3, comma 65;

– che andava pur accolto il motivo di appello relativo alla spettanza della indennita’ di occupazione legittima dal di della occupazione (26.4.89) a quello della acquisizione ((OMISSIS)), riconoscendo gli interessi legali sulla somma derivalutata al 1991 e con accessori dalla liquidazione al saldo;

– che pertanto, se andava confermato l’importo di Euro 1.066.550,00 liquidato dal primo giudice al Gennaio 2001, detto importo andava rivalutato sino alla data della sentenza del Tribunale (25.11.2003) e sui ratei derivalutati annualmente maturati dal (OMISSIS) (data dell’illecito) spettavano gli interessi legali, anche spettanti sulla somma rivalutata al 25.11.2003 sino al saldo; andava pur riconosciuto l’importo degli interessi legali sulla somma dal 1989 al 1991;

– che andavano liquidate a carico del Comune le spese attoree del primo giudizio e, sulla base dell’esito del giudizio, andavano compensate per meta’ quelle del grado di appello.

Per la cassazione di tale sentenza C.A. ed i sigg.ri C.C. hanno proposto ricorso in data 22.4.2008 affidato a tre motivi, resistiti da controricorso del Comune di Larino in data 29.5.2008, contenente ricorso incidentale articolato su tre motivi, a loro volta resistiti da controricorso del 3.7.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. perche’ proposti avverso la stessa sentenza.

Ritiene il Collegio che siano fondati primo e secondo motivo del ricorso principale e terzo motivo del ricorso incidentale nel mentre sono infondati primo e secondo motivo di tale impugnazione incidentale, restando assorbito nell’effetto rescindente il terzo motivo del ricorso principale afferente il regime delle spese.

Il ricorso principale.

Il primo motivo denunzia l’illegittimita’ della liquidazione operata sulla base della L. n. 663 del 2006, art. 3, comma 65 dichiarata incostituzionale dalla decisione 348/07 e superata dalla previsione di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. E. La censura appare fondata ed il motivo deve essere accolto, avendo la Corte di Appello non solo applicato il diritto all’epoca vigente (in tal caso lo jus superneniens avrebbe solo autorizzato a provvedere sul ricorso per dare ingresso alla nuova disciplina) ma espressamente, quanto erroneamente, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalita’ pur sottopostale e che solo cinque mesi dopo la pubblicazione della sentenza in disamina sarebbe stata accolta dalla Corte Costituzionale (sent. 348/2007). E pertanto, venuto meno come afferma il ricorso, per effetto della richiamata pronunzia, il criterio di cui al comma 7 bis introdotto nella L. n. 359 del 1992, art. 5 dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 torna nuovamente applicabile al caso di specie il criterio del valore venale pieno di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39 posto che, secondo l’indirizzo di questa Corte, il sopravvenuto L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 della si applica ai procedimenti espropriativi e non ai processi in corso (Cass. n. 14939 del 2010). Ditalche’, accolto il ricorso e cassata in parte qua la sentenza, e’ a tal parametro, con riguardo al valore del Dicembre 1991, che il giudice del rinvio dovra’ far capo, giusti i criteri che appresso saranno esposti in sintesi. Il secondo motivo si duole della erronea rivalutazione del valore dell’area solo al 25.11.2003 anziche’ alla data della sentenza di appello (15.5.2007). La censura appare in parte fondata : ed invero se e’ indubbio che la rivalutazione non andava certo limitata alla data della prima pronunzia ma si sarebbe dovuta calcolare sino al 15/5/2007, e’ altrettanto indubbio che, cassata la sentenza e dovendosi rielaborare il calcolo della sorte, il giudice del rinvio non potra’ che applicare il corretto criterio di computo e cioe’ operare la determinazione del valore venale dell’area trasformata alla data della trasformazione e tal valore rivalutare sino alla data della decisione emessa in sede di rinvio. Anche tale criterio sara’ precisato appresso.

Il terzo motivo lamenta la compensazione parziale delle spese d’appello. La regolamentazione delle spese non puo’ che essere rimessa al giudice del rinvio sulla base della valutazione del complessivo esito della lite: la doglianza resta pertanto assorbita.

Il ricorso incidentale.

Con il primo motivo, dopo ampia digressione sulle pronunzie, sulle difese e sulle acquisizioni peritali, si denunzia sia come violazione: di legge sia come vizio di motivazione la mancata considerazione da parte della CTU e dei giudici del merito – nonostante la questione fosse stata posta dalla difesa del Comune – dei vincoli conformativi posti sulla zona dal PRG e dal PIP in termini di standards di edificabilita’ e di volumi assentibili. La censura per la parte denunziante violazione di legge e’ affidata a quesiti privi di specifica pertinenza con il decisum, essendo essi costruiti sulla linea della denunzia di astratti errores in judicando che la Corte di merito non ha mai consapevolmente commesso per la semplice ragione che ha fatto capo alla CTU e disatteso le proposte di attribuzione di diverso valore unitario del Comune (pag. il sentenza) senza formulare alcun giudizio in diritto suscettibile di essere censurato come erroneo. La censura e’ invece articolata e plausibile proprio dove denunzia il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte nell’aver aderito acriticamente a conclusioni peritali senza farsi carico di esaminare i rilievi afferenti la incidenza dei vincoli conformativi scaturenti, per l’area, dal P.I.P. applicabile. Ma tal censura, non carente di autosufficienza nel suo ampio argomentare, essendo trascritte e dedotte le rilevazioni, diventa i-nammissibile perche’ non conclusa dalla sintesi finale indispensabile alla stregua dell’orientamento di questa Corte, la necessaria sintesi conclusiva (S.U. n. 20603 del 2007 e Cass. n. 27680 del 2009 e n. 16528 del 2008). E si badi che solo tale sintesi avrebbe consentito di individuare la reale portata della denunzia di vizio motivazionale in termini di risultato indebitamente eccessivo che la valorizzazione recepita dai giudici del merito avrebbe prodotto rispetto a quello, che si sarebbe dovuto indicare con precisione e compiutezza onde consentire la valutazione di rilevanza della omissione valutativa, portato dalla considerazione della comprensione dell’area nel P.I.P. Ma, come si e’ detto, il motivo si conclude con quesiti in diritto privi di pertinenza e difetta della sintesi chiarificatrice ed autosufficiente della denunziata carenza di indagine.

Con il secondo motivo si censura poi per novita’ la pronunzia sulla domanda di riconoscimento della indennita’ da occupazione legittima proposta per la prima volta in grado di appello ed attribuita quale elemento della domanda di riconoscimento del risarcimento per i danni da occupazione appropriativa limitatamente allo spossessamento registrato dal 26.4.1989 al 10.12.1991.

Che gli espropriati abbiano chiesto solo in appello l’indennita’ di occupazione legittima, qualificandola risarcimento dei danni da indisponibilita’ temporanea dell’area e che la Corte di merito abbia accolto tale domanda liquidando, con l’errato nomen juris di risarcimento, proprio e soltanto gli interessi legali sul valore dell’area nei quali si risolve l’indennita’ dovuta per l’occupazione legittima, e’ dato che pare sfuggito al ricorrente incidentale.

Quanto ai problemi di tardivita’ della domanda denunziati nel motivo, essa appare priva di fondamento posto che la domanda de qua aveva quale unico oggetto proprio l’indennita’ di occupazione legittima dovuta prima della irreversibile trasformazione del fondo e, quindi, si sarebbe dovuta proporre proprio alla Corte di Appello quale giudice in unico grado ed essa Corte avrebbe dovuto esaminarla anche se indebitamente proposta in prime cure (Cass. n. 25966 del 2009, n. 14687 del 2007 e n. 25013 del 2006). E pertanto l’intera doglianza appare frutto da un canto di equivoco nella qualificazione dell’indennizzo attribuito e, dall’altro canto, di una mancata considerazione della competenza esclusiva in unico grado proprio della Corte di Appello adita. Con il terzo motivo, quindi, si censura il riconoscimento degli interessi legali sugli importi rivalutati nonche’ il fatto di aver liquidato il valore alla data della CTU e non a quella dell’illecito. Il motivo e’ da ritenersi in parte fondato – con riguardo al criterio di calcolo, seguito dalla sentenza impugnata, degli accessori sul valore individuato al 2001 – alla luce delle stesse ragioni che sono state esposte con riguardo al secondo motivo del ricorso principale; esso va quindi accolto nei termini in cui viene accolto tale motivo e sara’ compito del giudice del rinvio.

Cassata quindi la sentenza in relazione ai motivi accolti, sara’ compito del giudice del rinvio:

1. determinare il risarcimento del danno sulla base del prodotto del valore unitario del fondo (Euro 7,746 a mq.) per l’area irreversibilmente trasformata (mq. 180.810), ottenendo il valore complessivo al 10.12.1991;

2. rivalutare sulla base degli indici ISTAT l’importo sub 1) alla data della decisione in sede di rinvio;

3. attribuire gli interessi legali sul capitale sub 1) annualmente rivalutato secondo indici ISTAT, con decorrenza dal termine delle singole annualita’ di capitale rivalutato sino alla data della decisione;

4. assegnare quale indennita’ per occupazione legittima gli interessi legali sul valore sub 1 dal 26.4.1989 al 10.12.1991;

5. prevedere che sull’importo sub 2 spettino gli interessi legali dalla decisione in sede di rinvio al saldo e che sull’importo sub 4 spettino gli interessi legali dalla data della domanda proposta in appello al saldo.

Competera’ alla Corte di rinvio, oltre che la cognizione del motivo afferente le spese, qui dichiarato assorbito, anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie primo e secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il terzo, rigetta primo e secondo motivo del ricorso incidentale e ne accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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