Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22999 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 19/02/2019, dep. 21/10/2020), n.22999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24215./2014 R.G. proposto da:

Ongetta s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli n. 48,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

e contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di

Treviso, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 1022/07/14, depositata il 18 giugno 2014 e notificata il 2 luglio

2014.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 1022/07/14 del 18/06/2014 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli e respingeva l’appello incidentale di Ongetta s.r.l. avverso la sentenza n. 14/05/10 della Commissione tributaria provinciale di Treviso (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti della società contribuente avverso gli avvisi di irrogazione sanzioni relativi a diritti doganali, dazi ed IVA concernenti le annualità 2003 e 2004;

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) la vicenda traeva origine dalla rettifica, operata dall’Ufficio delle dogane di Treviso, di numerose bollette doganali, a seguito della quale si era generato un ampio contenzioso, definitosi con sentenza di questa Corte n. 2254 del 03/02/2014, che aveva confermato la legittimità dei provvedimenti impositivi; b) a seguito delle rettifiche venivano emessi nove atti di irrogazione sanzioni, tutti impugnati davanti alla CTP di Treviso con separati ricorsi; c) la CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva; d) avverso la sentenza della CTP l’Agenzia delle dogane proponeva appello principale e Ongetta s.r.l. appello incidentale;

1.2. la CTR accoglieva l’appello principale dell’Agenzia delle dogane così motivando: a) non era applicabile il cumulo giuridico previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5, in quanto “il presupposto impositivo dei tributi doganali si verifica all’atto della singola operazione e quindi è istantaneo” ed, inoltre, mancavano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 della stessa disposizione; b) l’Ufficio aveva utilizzato un procedimento di rettifica dei dazi doganali corretto, operando il calcolo del valore delle merci esposto nelle liste valorizzate “tenendo in considerazione i prezzi della seta importata dalla Cina, in assenza di una adeguata contabilizzazione dei quantitativi di seta movimentati sia in entrata che in uscita dal magazzino”;

1.3. la CTR rigettava, altresì, l’appello incidentale proposto da Ongetta s.r.l. e dichiarava assorbita “ogni altra eccezione e doglianza”;

2. Ongetta s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Ongetta s.r.l. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la motivazione fornita dalla CTR con riferimento all’applicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, sarebbe apparente;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che, nel caso di specie, vi sarebbero tutti i requisiti per l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, anzichè del cumulo materiale;

3. i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati;

3.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così, tra le tante, Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016);

3.2. nel caso di specie il giudice di appello ha evidenziato che l’inapplicabilità è legata al carattere istantaneo delle imposte doganali, che esclude la computabilità del periodo d’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, e alla insussistenza di violazioni formali della stessa disposizione o di violazioni della stessa indole, così come previsto dai commi 1 e 2 della menzionata disposizione;

3.3. una tale motivazione, per quanto essenziale, non può certo dirsi apparente, perchè è esplicativa del ragionamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla ritenuta applicabilità della disposizione;

3.4. comunque, anche nel caso in cui sia denunciato un error in procedendo per motivazione apparente (cfr. Cass. n. 23989 del 11/11/2014; Cass. n. 16157 del 03/08/2016), la Corte può procedere all’esame del motivo nel merito, ove non vi sia la necessità di nuovi accertamenti di fatto (Cass. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 21968 del 28/10/2015; Cass. n. 21257 del 08/10/2014), esame che sostanzialmente coincide con quello concernente il secondo motivo;

3.5. come si evince da un recentissimo arresto di questa Corte (Cass. n. 901 del 16/01/2019), le fattispecie sanzionatorie tributarie possono essere raggruppate in tre tipologie fondamentali, e precisamente: a) violazioni sostanziali, consistenti nella omessa o infedele dichiarazione degli elementi rilevanti dell’imposta; b) violazioni “formali”, non incidenti sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta; c) violazioni “meramente formali”, previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 7, comma 1, lett. a), a decorrere dal 20 marzo 2001, che non arrecano alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass. n. 27211 del 22/12/2014; Cass. 5897 del 8/3/2013; Cass. n. 23352 del 6/10/2017);

3.5.1. con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 è possibile fare applicazione del cumulo giuridico sia nel caso di cd. concorso formale, che si ha quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero distinte disposizioni anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo), sia nel caso del cd. concorso materiale, che si ha quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo);

3.5.2. occorre ancora precisare che le violazioni “formali” indicate nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 1, sono solo quelle che, nello stesso tempo: a) non rientrano nella previsione del precedente art. 6, comma 5-bis (violazioni “meramente formali”), per le quali opera la sopra menzionata causa di non punibilità; b) non hanno natura sostanziale e, quindi, non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo;

3.6. la condotta della società contribuente, alla quale è stata contestata la violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303 (Testo unico sulla legge doganale – TULD), non rientra nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12;

3.6.1. invero, nella specie non può parlarsi di concorso formale omogeneo o eterogeneo, così come più sopra specificato, trattandosi di più violazioni della medesima disposizione di legge;

3.6.2. non può nemmeno parlarsi di condotte che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2): per le violazioni dell’art. 303 TULD, infatti, non può parlarsi di periodicità della liquidazione (come correttamente evidenziato dal giudice di merito) e il pregiudizio alla determinazione dell’imponibile deriva già dalla singola violazione;

3.6.3. residua il solo concorso materiale omogeneo che, peraltro, anche nella specificazione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, riguarda unicamente le violazioni formali, così come più sopra individuate, mentre le violazioni dell’art. 303 TULD hanno sicuramente natura sostanziale (cfr. Cass. 10738 del 16/05/2014; Cass. nn. 3466, 3467 e 3468 del 14/02/2014; Cass. n. 24937 del 06/11/2013);

3.7. deve, pertanto, concludersi per l’inapplicabilità del cumulo giuridico e per l’applicabilità del cumulo materiale, così come ritenuto dalla CTR;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e controversi tra le parti, costituiti dalla circostanza che si tratterebbe di violazioni della stessa indole;

5. il motivo, a parte ogni considerazione sulla sua ammissibilità, resta assorbito dal rigetto del secondo motivo;

6. con il quarto motivo di ricorso Ongetta s.r.l. contesta la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando l’omessa valutazione degli elementi istruttori offerti nei giudizi di merito, da cui sarebbe emersa la ricorrenza dei presupposti legittimanti l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico;

7. il motivo è inammissibile in quanto è ripetitivo del terzo, anche se sotto il diverso angolo visuale dell’error in procedendo;

7.1. peraltro, laddove si denuncia l’omessa valutazione di elementi probatori acquisiti agli atti del processo, si rientra chiaramente nel vizio di motivazione, denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

8. i motivi di ricorso dal quinto al nono denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento ai motivi di appello incidentale involgenti la violazione del principio di affidamento (quinto motivo), l’insussistenza dell’elemento soggettivo e la violazione del principio di colpevolezza (sesto motivo), l’applicabilità delle cause di non punibilità (settimo motivo), l’errata quantificazione della sanzione in ordine all’IVA (ottavo motivo) e la mancanza di definitività di uno degli avvisi di rettifica dell’accertamento (nono motivo);

9. i motivi sono infondati in quanto la CTR: a) ha dato conto delle domande della società contribuente nella parte relativa allo svolgimento del processo; b) ha rigettato espressamente l’appello incidentale proposto da Ongetta s.r.l., ritenendo altresì assorbite le ulteriori eccezioni e doglianze;

9.1. nessun vizio di omessa pronuncia è, dunque, imputabile alla CTR, dovendo soltanto precisarsi, con riferimento al nono motivo, che lo stesso riguarda un avviso di rettifica non oggetto del giudizio, per come delimitato dalla CTR a pag. 13 della sentenza;

10. in conclusione, il ricorso va respinto;

10.1. la relativa novità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;

10.2. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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