Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22999 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. II, 16/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 16/09/2019), n.22999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13181/2015 proposto da:

D.L.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato DANIELA

SANTANGELO ed elettivamente domiciliata a Roma, via degli Scipioni

157, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO PIERALLI, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA ELENA

RIBALDONE, presso il cui studio a Roma, piazza del Popolo 18,

elettivamente domicilia per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2032/2014 della CORTE D’APPELLO DI TORINO,

depositata il 15/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/6/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G.C. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Verbania, D.L.G. ed ha chiesto la sua condanna, a norma dell’art. 948 c.c., all’immediato rilascio dell’immobile adibito a ripostiglio, sito nel Comune di (OMISSIS), censito nel N.C.T. del predetto Comune, al f. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), e nel N.C.E.U. al f. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), previo accertamento del suo diritto di piena proprietà esclusiva su tale immobile, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’occupazione senza titoleidello stesso.

D.L.G. si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda proposta dall’attore. Il convenuto, in particolare, ha dedotto di aver esercitato la signoria esclusiva sul bene da oltre ventisette anni e di averne curato la manutenzione nel corso degli anni, precisando, peraltro, che l’attore aveva realizzato, nei primi anni novanta, una tramezza al fine di dividere materialmente in due porzioni il ripostiglio, in tal modo riconoscendo il diritto del convenuto. Il convenuto, quindi, ha concluso per il rigetto della domanda attorea, chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse accertata l’intervenuta usucapione, in suo favore, dell’immobile oggetto di causa.

Il tribunale, con sentenza del 24/2/2011, ha rigettato la domanda dell’attore ed ha dichiarato l’intervenuto acquisto, per usucapione, in favore del convenuto, della piena proprietà dell’immobile in questione.

Il G. ha proposto appello avverso la citata sentenza.

Il D.L. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello ed, in totale riforma della sentenza impugnata, ha accertato la piena proprietà dell’attore sull’immobile, condannando il convenuto all’immediato rilascio dello stesso nonchè al rimborso delle spese di lite per i due gradi di giudizio.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che il tribunale, con statuizione non specificamente impugnata e quindi coperta dal giudicato, aveva ritenuto adempiuto l’onere da parte dell’attore di aver acquistato il bene in base ad un valido titolo d’acquisto nonchè l’appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assumeva di aver iniziato a possedere, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante aveva lamentato che il giudice di prime cure aveva ritenuto dimostrato, in capo al D.L., il possesso uti dominus del bene per un tempo superiore al ventennio. La corte, sul punto, ha ritenuto che la configurabilità del possesso ad usucapionem richiede, prima ancora della sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto inteso ad esercitare inequivocabilmente sulla cosa per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, l’esatta individuazione, che grava su chi agisce, del bene che si pretende di acquisire. Nel caso in esame, ha osservato la corte, il D.L., nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, ha dichiarato, e quindi ammesso, che nei primi anni novanta il G. aveva provveduto alla materiale divisione del ripostiglio, ponendo una tramezza al suo interno e realizzando una nuova entrata indipendente, in tal modo espressamente riconoscendo che “in un momento a partire dal quale l’usucapione non avrebbe potuto compiersi – essendo la domanda di rivendica stata notificata nel febbraio 2008 – il titolare del diritto reale dominicale aveva trasformato il bene”, con la creazione di due distinti vani con ingressi autonomi, tanto da far venire ad esistenza il bene di cui si pretende l’usucapione a decorrere da quel momento. Ne consegue, ha aggiunto la corte, che, quand’anche il D.L. avesse posseduto uti dominus lo sgabuzzino oggetto di causa fin dall’origine, e cioè a partire dagli anni novanta, non sarebbe maturato il tempo necessario ad usucapirlo a fronte dell’interruzione provocata dalla notifica della citazione in data 18/2/2008, con la conseguenza che non vi era più la necessità di valutare il cospicuo materiale probatorio raccolto in giudizio.

La corte, invece, ha rigettato la domanda con la quale l’attore aveva chiesto la condanna del D.L. al risarcimento del danno, non avendo dedotto nè provato il momento a partire dal quale l’appellato aveva iniziato a detenere l’immobile sine titulo.

La corte, infine, in ragione della totale soccombenza dell’appellato, lo ha condannato al rifondere all’appellante le spese di lite maturate nei due gradi di giudizio.

D.L.G., con ricorso notificato in data 13/5/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata il 28/4/2015.

G.G.C. ha resistito con controricorso notificato il 19/6/2015.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1140,1158 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha negato che fosse maturata la fattispecie acquisitiva della proprietà dell’area in questione non in ragione della carenza di un’attività materiale, e cioè l’utilizzazione dell’area animo domini, ma per l’assenza di segni visibili del possesso, e cioè la delimitazione della parte di sgabuzzino effettivamente occupata.

1.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, ha disapplicato il principio per cui gli elementi costitutivi della possessio ad usucapionem non possono essere acquisiti ovvero negati con esclusivo riferimento ad opere visibili e permanenti, le quali, nella loro materia esistenza o inesistenza, non assurgono a prova univoca della presenza del possesso necessario all’usucapione nè alla sua negazione, dovendosi in proposito aver riguardo alla risultanza di un potere di fatto esercitato sul bene ad immagine di quello di signoria escludente quella altrui.

1.3. In realtà, il ripostiglio in questione, come aveva correttamente accertato il tribunale, costituisce parte di un locale, sempre adibito a ripostiglio, originariamente unico, che nel corso del tempo è stato diviso per mezzo di una tramezza con la realizzazione di ingressi distinti, per cui il bene aveva una propria ed identica consistenza materiale ben prima ed indipendentemente dall’attività di trasformazione realizzatasi nella creazione di due distinti vani con ingressi autonomi.

1.4. Il tribunale, del resto, ha proseguito il ricorrente, dando il giusto rilievo alle prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio, aveva accertato la sussistenza di un possesso utile ai fini dell’usucapione in data anteriore al 1991, a far tempo almeno dal 1979/1980, evidenziando, in particolare, che con la scrittura del 16/9/1979, G.G. e M.P. avevano venduto a D.L.G. e Ma.Ge., tra l’altro, metà sgabuzzino a piano terreno, e che, nel successivo atto d’acquisto del 31/5/1980, non è stato più inserito alcun riferimento alla metà dello sgabuzzino: si trattava secondo il tribunale, di un indizio del fatto che, da quel momento, i G. non intendessero più esercitare il possesso su tale parte dell’immobile e che sia stato, invece, il D.L. ad avere il possesso di metà dello stesso.

1.5. La corte, ha aggiunto il ricorrente, non ha correttamente interpretato le affermazioni contenute nella comparsa di risposta depositata dal D.L. nel giudizio di primo grado, ritenendo che si trattava dell’espresso riconoscimento dell’avvenuta trasformazione del bene. Il convenuto, invece, aveva argomentato come la materiale divisione del ripostiglio, avvenuta negli anni novanta, fosse stata attuata dal G. nella piena consapevolezza della reale situazione in essere, e cioè della sussistenza del proprio diritto dominicale solo sulla parte residua, e cioè l’altra metà, non in contestazione, dello sgabuzzino, tanto che proprio tale residua porzione, come documentato con la produzione dell’atto notarile del 10/7/1991, era stata poi venduta dai danti causa dell’attore ad un terzo, e cioè A.L., che aveva contestualmente acquistato l’appartamento sovrastante.

1.6. La corte, in definitiva, ha concluso il ricorrente, non ha fatto corretta applicazione del principio dispositivo della prova, a norma degli artt. 115 e 116 c.p.c., attribuendo alle argomentazioni dedotte dal convenuto un significato diverso da quello dal medesimo prospettato.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia nonchè l’omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di esaminare le risultanze processuali raccolte, limitandosi ad affermare l’irrilevanza del materiale probatorio raccolto in giudizio.

2.2. Il tribunale, ha osservato il ricorrente, aveva correttamente accertato la sussistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione sia a decorrere dal 1991, sia in data anteriore, dando così correttamente rilievo alle risultanze testimoniali ed alla scrittura privata con la quale, in data 16/9/1979, G.G. e M.P. e cioè i danti causa dei donanti dell’attore, avevano acquistato un appartamento ed, al piano terreno, metà sgabuzzino.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità del procedimento, per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 c.p.c., il vizio di ultra o extrapetizione e violazione del giudicato interno ex art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che l’esistenza e l’individuazione, nella sua consistenza materiale, del bene oggetto della domanda di usucapione, ancor prima della sua materiale divisione in due vani, non è stata oggetto di contestazione da nessuna delle parti nei due gradi di giudizio e non aveva, comunque, costituito motivo d’appello da parte del G., il quale, infatti, aveva lamentato solo la contraddittorietà e l’inattendibilità delle prove assunte.

3.2. La decisione del tribunale, il quale aveva, sul punto, specificamente statuito che il ripostiglio in questione costituiva parte di un locale, sempre adibito a ripostiglio, originariamente unico, che nel corso del tempo è stato diviso per mezzo di una tramezza con la realizzazione di ingressi distinti, non è stata oggetto di una specifica censura da parte dell’appellante, nelle forme di cui all’art. 346 c.p.c. e può, dunque, ritenersi coperta dal giudicato interno, per effetto dell’acquiescenza prevista dall’art. 239 c.p.c., comma 2.

3.3. La corte, quindi, lì dove ha ritenuto che il D.L. non aveva assolto all’onere su di lui gravante, in relazione all’individuazione del bene, è incorsa nel vizio di ultra o extrapetizione, con la conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che l’esatta consistenza del magazzino, così come individuata in sentenza dal tribunale, non era oggetto del thema decidendum del giudice di secondo grado.

4.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e la contraddittoria motivazione sul punto, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di condannare il D.L. al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, laddove, al contrario, l’appellato, per effetto del rigetto della domanda al risarcimento dei danni proposta dal G. e delle istanze istruttorie dallo stesso formulate, non poteva essere ritenuto integralmente soccombente, tant’è che la stessa corte ha ritenuto di procedere al parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’appellante.

4.2. La corte, quindi, facendo errata applicazione dell’art. 91 c.p.c., ha ritenuto che il D.L. sia stato integralmente soccombente, laddove, al contrario, a fronte della reciproca soccombenza delle parti, avrebbe dovuto applicare la compensazione delle spese.

5.1. Il primo motivo è ammissibile e, nei limiti che seguono, fondato, con assorbimento delle residue censure.

5.2. Il ricorrente, come visto, ha – tra l’altro – lamentato che la sentenza impugnata non aveva correttamente interpretato le affermazioni contenute nella comparsa di risposta che lo stesso aveva depositato nel giudizio di primo grado, ritenendo che si trattava dell’espresso riconoscimento dell’avvenuta trasformazione del bene. Il convenuto, al contrario, aveva dichiarato che la materiale divisione del ripostiglio, avvenuta negli anni novanta, era stata realizzata dal G. nella piena consapevolezza della reale situazione in essere, e cioè della sussistenza del proprio diritto dominicale solo sulla parte residua, e cioè l’altra metà, non in contestazione, dello sgabuzzino, tanto che proprio tale residua porzione, come documentato con la produzione dell’atto notarile del 10/7/1991, era stata poi venduta dai danti causa dell’attore ad un terzo, e cioè A.L., che aveva contestualmente acquistato l’appartamento sovrastante.

5.3. Ora, il travisamento della prova implica la constatazione o l’accertamento che una determinata informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. Ricorre, quindi, tale ipotesi quando il ricorrente lamenta, come nella specie, il vizio di travisamento delle risultanze processuali e chiede alla Corte di Cassazione di esaminare un determinato atto perchè si accerti che l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto o addirittura non esista nell’atto. Il giudice di legittimità, in sostanza, non è chiamato a valutare la prova ma solo ad accertarne il travisamento per l’esistenza di un dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi, sempre che l’informazione probatoria risultante dalla prova travisata sia stata prospettata come decisiva, ossia capace da sola, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, di portare il giudice di merito, in sede di rinvio, a rovesciare (in tutto o in parte) i contenuti della sua decisione (Cass. n. 10749 del 2015, in motiv.; Cass. n. 12362 del 2006).

5.4. Gli atti del giudizio, cui la Corte accede direttamente attesa la natura processuale della censura svolta in parte qua, dimostrano, in effetti, che il convenuto, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, dopo aver evidenziato che: – “in data 16.09.1979 i Sig.ri D.L.G. e Ma.Ge. convenivano e stipulavano con i Sig.ri G.G. e M.P. un contratto di compravendita avente ad oggetto, oltre che l’appartamento posto al primo piano dell’immobile sito in (OMISSIS)…, la metà del ripostiglio accessorio all’abitazione…”, “successivamente l’accordo veniva trasfuso in un regolare atto notarile di compravendita stipulato il 31/05/1980”, senza, tuttavia, ricomprendere la metà dello sgabuzzino poichè il medesimo risultava essere un manufatto abusivo; – “a partire da tale data, e quindi per oltre ventisette anni, il convenuto ha esercitato la più ampia signoria di fatto sulla cosa, disponendone ininterrottamente sino ad oggi e godendone con pienezza, seppure limitatamente alla propria porzione”, curandone la manutenzione, apportando migliorie in modo da ampliarne e facilitarne l’uso e provvedendo al rifacimento della copertura a propria cura e spese “per la propria parte”; ha espressamente dichiarato che l’attore, “nei primi anni novanta provvedeva, ben consapevole della reale situazione in essere, alla materiale divisione del ripostiglio, ponendo una tramezza al suo interno e realizzando una nuova entrata indipendente, con ciò riconoscendo di fatto il diritto dell’odierno convenuto”: tant’è che gli eredi di G.G. e cioè i futuri danti causa dell’attore, hanno, in seguito, provveduto a vendere la propria porzione, con atto del 10/7/1991, a A.L., che da loro aveva contestualmente acquistato l’appartamento soprastante, e che, in tale qualità, ha partecipato alle richiamate spese di rifacimento della copertura per il 50%.

5.5. Queste essendo le difese spiegate dal convenuto nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, ritiene la Corte che le dichiarazioni ivi esposte non hanno affatto il significato che la corte d’appello, travisandone le risultanze, ha ritenuto di attribuire alle stesse: risulta, infatti, evidente, alla luce del complesso dei fatti dedotti nella comparsa di esame, che il convenuto, ben lungi dal riconoscere che il proprietario formale, con l’apposizione di una tramezza, aveva trasformato l’immobile in modo da creare due distinti vani con ingressi autonomi, facendo, in tal modo, venire ad esistenza, solo a decorrere da quel momento, il bene del quale pretende di aver maturato l’acquisto per usucapione, aveva, piuttosto, affermato che l’attore, nel momento in cui aveva provveduto alla materiale divisione del ripostiglio, ponendo una tramezza al suo interno e realizzando una nuova entrata indipendente, aveva riconosciuto la reale situazione che, a partire dal 1979 e per tutti il decennio successivo, si era già venuta, in fatto, a determinare, e cioè che il convenuto, “seppure limitatamente alla propria porzione”, “aveva esercitato la più ampia signoria di fatto sulla cosa, disponendone ininterrottamente sino ad oggi e godendone con pienezza”: come confermato, in tale prospettazione, sia dal fatto che, in seguito, gli eredi di G.G. e cioè i futuri danti causa dell’attore, hanno provveduto a vendere a A.L., con atto del 10/7/1991, solo la (residua) porzione rimasta nella loro disponibilità, sia dal fatto che la nuova proprietaria di tale porzione ha contribuito, al pari del convenuto, per la quota del 50% ciascuno, alle spese di rifacimento della copertura dell’immobile in questione.

6. Il ricorso, nei limiti che precedono, dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Torino la quale, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio, provvederà a verificare, attraverso l’esame delle prove raccolte in giudizio, se il D.L. abbia effettivamente esercitato il possesso utile ai fini dell’usucapione, determinandone, con il dovuto rigore, tanto l’inizio effettivo, quanto la porzione che, eventualmente, ne è stata l’oggetto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa, nei medesimi limiti, la sentenza impugnata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Torino, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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