Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22998 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 21/10/2020), n.22998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35573-2018 proposto da:

B.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO LOMBARDO;

– ricorrente –

contro

MOSEMA S.P.A., – (MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato

MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO

ANDRONICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/05/2018 R.G.N. 905/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza del 22/05/2018, la Corte d’appello di Palermo, adita in sede di rinvio, ha confermato la decisione del locale Tribunale e respinto il ricorso di B.S. avverso il licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dalla Mongibello Servizi Mascalucia S.p.A. con lettera del 3 agosto 2007;

in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso afferente alla dedotta illegittimità della mancata comunicazione dei motivi, alla luce della intervenuta impugnativa stragiudiziale del licenziamento e della statuizione del Giudice di legittimità;

per la cassazione della sentenza propone ricorso B.S., affidandolo a due motivi;

resiste, con controricorso, la Mongibello Servizi Mascalucia S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo proposto, la difesa di parte ricorrente deduce, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè del n. 5 medesima disposizione, la violazione degli artt. 112,113,384 c.p.c. allegando l’errata interpretazione della sentenza di cassazione e l’omessa pronuncia su un punto decisivo ed oggetto di discussione fra le parti;

con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 c.p.c. e L. n. 604 del 1966, art. 2 e art. 2110 c.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentandosi l’applicazione di principi di diritto ad ipotesi diversa da quella oggetto del giudizio ed omessa pronuncia su un punto decisivo;

entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico giuridico, sono in parte inammissibili ed in parte infondati;

con riguardo alla violazione di legge dedotta con il primo motivo, va preliminarmente rilevato che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nella specie), ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni;

nella prima ipotesi, infatti, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;

nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr., sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 448 del 14/01/2020);

orbene, nei caso di specie, risulta evidente dalla motivazione della Corte territoriale come la stessa si sia congruamente attenuta al principio di diritto dettato dal Giudice di legittimità sebbene vada precisato per quale ragione non potesse formare più oggetto di accertamento la circostanza della legittimità della inottemperanza della società appellata alla richiesta di esplicitazione dei motivi, ritenuta dalla Corte di cassazione ininfluente al fine della valutazione della legittimità del licenziamento medesimo;

va premesso, al riguardo, che la Corte, nella sentenza 15069 del 17 giugno 2017, abbia affermato di voler dare continuità al principio giurisprudenziale, disatteso dai giudici di secondo grado, affermato in diverse occasioni da questa Corte (Cass. 13.7.2010 n. 16421; Cass. 3.8.2004 n. 14873; Cass. 10.12.2012 n. 22392) secondo cui, allorquando il lavoratore abbia direttamente impugnato il licenziamento, anche in via stragiudiziale, per superamento del periodo di comporto, la mancata ottemperanza del datore di lavoro alla richiesta di esplicitazione dei motivi è ininfluente ai fini della legittimità del licenziamento stesso;

osserva la Corte come l’avvenuta impugnazione esprima l’intento di contestare in ogni caso la conformità a legge del recesso, anche in difetto di una motivazione, e non può ritenersi idonea a determinare, con la richiesta dei motivi, l’onere del datore di lavoro di precisarli;

quest’ultimo, infatti, può precisare in giudizio i motivi ed i fatti che hanno determinato il superamento del periodo di comporto, non essendo ravvisabili in ciò una integrazione o modificazione della motivazione del recesso; in particolare, la Corte ha precisato che la L. n. 604 del 1966, art. 2 nella versione ratione temporis vigente, sulla forma dell’atto di licenziamento e sulla comunicazione dei motivi di recesso, che si applica anche ai licenziamenti per superamento del periodo di comporto, risponde alla finalità e alla ratio di consentire al lavoratore, su sua richiesta, di venire adeguatamente e immediatamente, dopo il licenziamento, a conoscenza delle precise ragioni e motivazioni dell’atto espulsivo al fine di potere eventualmente opporre rilievi o diverse ragioni e di evitare “impugnazioni” al buio;

orbene, osserva la Corte come queste finalità siano chiaramente incompatibili con la avvenuta impugnazione stragiudiziale del licenziamento, che determina, per il lavoratore, l’inizio della decorrenza dei termini per proporre l’azione giudiziale di annullamento negoziale e, per conseguenza, la consumazione della facoltà di fruire di uno spatium deliberandi cui avrebbe avuto diritto (Cass. n. 15069/2017);

è evidente che, rispetto al ragionamento svolto dalla Corte, l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento (che parte ricorrente vorrebbe oggetto di nuovo accertamento) rappresenta un antecedente logico – fattuale, non giuridico – che non può essere ulteriormente posto in discussione, in quanto considerato dalla Corte come accertato nel primo giudizio di appello e, quindi, posto a fondamento del principio di diritto enunciato;

nè parte ricorrente, in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., ha allegato elementi da cui potesse evincersi che proprio quell’aspetto avesse formato oggetto di impugnazione e, cioè, che fosse stata posta in discussione la natura di impugnativa della lettera con cui, come attestato dalla Corte, non solo si chiedeva l’esplicitazione dei motivi ma si contestava, al contempo, l’intervenuto licenziamento, asserendone l’illegittimità;

nessun difetto di pronunzia può quindi ravvisarsi nella decisione di merito che, anzi, ha dato conto del principio di diritto ed implicitamente affermato che, ad esso adeguandosi, non avrebbe più potuto riesaminare la questione inerente la natura della lettera del 10 agosto 2007;

relativamente al secondo motivo di ricorso, afferente alla violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 e art. 2110 c.c. in ordine alla mancata specificazione dei singoli periodi di malattia, va rilevato che il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 21042 del 23/08/2018), secondo cui, in tema di licenziamento per superamento del comporto, anche nel regime successivo all’entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 37, il datore di lavoro non deve specificare nella comunicazione i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, quali il numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato;

per quanto concerne la lamentata lesione, in entrambi i motivi, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, giova evidenziare che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

nel caso di specie, appare evidente che la richiesta di rivalutazione della portata della lettera del 10 luglio 2007 così come quella concernente la diversa valutazione dell’obbligo del datore di lavoro di comunicare i singoli periodi di malattia implicherebbe una rivalutazione in fatto della vicenda, inammissibile in sede di legittimità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e art. 13, commi 1 bis e 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5250,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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