Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22998 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 11/11/2016), n.22998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17248/2015 proposto da:

IRFIS FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA S.P.A., in persona

del Presidente del consiglio di amministrazione e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, emessa il 20/10/2014 e depositata l’8/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La contribuente Irfis spa ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 33/29/15, depositata l’8/01/15, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso per Irpeg ed Irap relative all’anno 1998.

La CTR, in particolare, affermava l’intervenuta decadenza, in capo alla contribuente, dalla facoltà di impugnare il diniego di rimborso da parte dell’Amministrazione, essendo ormai decorso il termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, dovendo al riguardo individuarsi come dies a quo quello della scadenza dei 90 gg. successivi al 6.12.2000, data della ricezione di istanza di rimborso da parte dell’Amministrazione, con conseguente inammissibilità del ricorso originario.

Rilevava altresì, nel merito, l’errata applicazione da parte dei giudici di prime cure dell’art. 115 c.p.c., posto che la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione non esonerava la contribuente dall’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto al rimborso.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 276 e 329 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 35 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), deducendo il mancato rilievo, da parte della CTR, del “giudicato interno”, in ordine al rimborso delle somme versate per Irpeg ed Irap dall’Irfis a titolo di autotassazione.

Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

A fronte della sentenza della CTP, che aveva interamente accolto la domanda di rimborso della contribuente, comprensiva di somme oggetto di ritenuta alla fonte e di somme versate invece per Irpeg ed Irap, l’Agenzia ha infatti impugnato la sola statuizione relativa alla spettanza delle somme versate per Irpeg oggetto di ritenuta alla fonte, dichiarandosi invece “disponibile – secondo i principi e le modalità già seguite per gli anni precedenti – ad effettuare il rimborso per le somme versate ad altro titolo”.

Da ciò il passaggio in giudicato sul diritto della contribuente al parziale rimborso dei versamenti per autotassazione a titolo Irpeg ed Irap, rilevabile d’ufficio dalla Corte di Cassazione (Cass. 8640/2011; 1284/2007).

Con il terzo, quarto e quinto motivo che, in quanto connessi vanno unitariamente esaminati, la contribuente censura la statuizione con la quale è stata affermata la tardività del ricorso introduttivo, per essere stato proposto oltre il termine per l’impugnazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria.

La censura è fondata.

Il giudice di appello ha infatti affermato che, decorso il termine di 90 gg. dalla data di ricezione dell’istanza di rimborso, la contribuente era in condizione di impugnare la decisione tacita dell’Amministrazione di diniego del rimborso, con la conseguenza che il termine per impugnare doveva ritenersi, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 1, quello ordinario di 60 gg. decorrente appunto dai 90 giorni successivi alla ricezione dell’istanza da parte dell’Amministrazione (6.12.2000).

Tale statuizione è in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere il rimborso di somme che egli assume indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso esplicito o implicito (vale a dire, in tale ultima ipotesi, qualora sia decorso il termine (dilatorio) di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Una volta formatosi il silenzio rifiuto, a seguito del decorso del su menzionato termine di 90 gg., il ricorso è sempre proponibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, fino a quando non si prescrive il diritto alla restituzione (Cass. 6724/2008; 21356/2012).

L’accoglimento del presente motivo, avente ad oggetto la ratio decidendi della pronuncia impugnata, assorbe l’esame dei motivi successivi, con i quali si censura l’affermazione, effettuata della CTR a titolo di mero obiter dictum, secondo cui, fermo l’onere del contribuente di provare i fatti costitutivi del proprio diritto al rimborso, non sarebbe applicabile al caso di specie il principio di “non contestazione”.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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