Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22996 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17192-2015 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 85/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/02/2015 R.G.N. 648/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Bologna, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 12024/2012, ha riformato le pronunce nn. 580 e 585 del 2005, con le quali il Tribunale di Rovigo aveva accolto i ricorsi proposti da B.T. e S.M., entrambi appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), ed aveva dichiarato il diritto degli stessi L. n. 124 del 1999, ex art. 8, comma 2, al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000;

2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza n. 770/2007 della Corte d’Appello di Venezia che aveva rigettato le domande, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall’ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario;

3. la Corte bolognese ha rilevato che con l’originario ricorso introduttivo la causa petendi dell’azione era stata individuata nel mancato riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio e nessuna censura era stata mossa alla quantificazione dell’assegno ad personam, effettuata sulla base di quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo ARAN del 20.7.2000;

4. solo nell’atto di riassunzione i ricorrenti avevano dedotto di avere subito un peggioramento sostanziale, perchè l’amministrazione non aveva tenuto conto di istituti contrattuali previsti per il personale del comparto enti locali e non aveva incluso nella base di calcolo dell’assegno le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di premio incentivante, indennità di rischio, LED e buoni pasto;

5. il giudice del rinvio ha ritenuto tardive dette allegazioni ed ha precisato che la direttiva 77/187/CEE non poteva essere invocata per ottenere il miglioramento retributivo derivante dalla combinazione della pregressa anzianità raggiunta presso l’ente di provenienza ed il diverso sistema contrattuale in tema di progressione retributiva applicato dall’ente di destinazione;

6. ha aggiunto che era stato prospettato un nuovo tema di indagine, in quanto l’atto di riassunzione implicava l’ampliamento del thema decidendum, ossia l’esame della disciplina contrattuale del comparto di provenienza, finalizzato ad accertare la natura ed il carattere non occasionale delle indennità non confluite nell’assegno;

7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.M. sulla base di quattordici motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., ai quali il MIUR ha opposto difese con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 384 e 437 c.p.c., ed addebita alla Corte territoriale di essersi sottratta al “duplice dictum” della sentenza rescindente, con la quale era stato demandato al giudice del rinvio di accertare se la L. n. 266 del 2005 fosse stata applicata in modo da salvaguardare il trattamento economico complessivo maturato nel 1999 ed era stato precisato anche che, in caso di violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare, ai fini dell’inquadramento, la L. n. 124 del 1999, art. 8;

1.1. il ricorrente evidenzia che la sentenza della Corte di Giustizia era intervenuta quando già la causa era pendente e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto anche d’ufficio accertare se ci fosse stato un peggioramento retributivo non consentito;

2. la violazione dell’art. 437 c.p.c. è denunciata, sotto altro profilo, con la seconda censura, con la quale si sostiene che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata allegata la diminuzione del trattamento retributivo rispetto a quello goduto nell’anno 1999 ed era stata domandata anche la conservazione di tutti i diritti economici e giuridici maturati;

2.1. il ricorrente ribadisce, inoltre, che il divieto di nova in appello non può operare in presenza di uno ius superveniens incidente sulla posizione delle parti e sulle loro pretese;

3. la terza critica addebita al giudice del rinvio “error in procedendo nella interpretazione delle domande promosse nei ricorsi 414 c.p.c., violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.” perchè il peggioramento retributivo era stato dedotto già nell’originario atto introduttivo del giudizio e con il ricorso in riassunzione non era stato formulato un diverso petitum, ossia la rideterminazione dell’assegno ad personam, bensì era stato chiesto di considerare il premio incentivante e l’indennità di rischio ai fini della determinazione della fascia di inquadramento;

4. il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 denuncia la mancanza assoluta di motivazione nonchè la violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, art. 132 c.p.c., art. 111 Cost.;

4.1. il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per le quali ha respinto la domanda di inquadramento formulata con il ricorso in riassunzione e ribadisce che, una volta effettuata la comparazione tenendo conto anche del premio incentivante e dell’indennità di rischio, in caso di accertato peggioramento andava applicato il criterio dell’anzianità;

5. la violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, della direttiva 77/187, della L. n. 124 del 1999, art. 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34 è denunciata, unitamente all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, con il quinto motivo, con il quale si sostiene che la mancata considerazione del premio incentivante, ha determinato la violazione delle norme richiamate in rubrica ed ha impedito la conservazione del trattamento economico complessivo goduto in precedenza;

6. considerazioni analoghe a quelle sopra riassunte vengono svolte nel sesto motivo “sulla ulteriore violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1”, con il quale il ricorrente ribadisce che la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare la classe stipendiale di inquadramento tenendo conto di tutte le voci retributive dell’anno 1999;

7. la settima censura torna a denunciare la violazione della L. n. 266 del 2005, art. 1 unitamente alla violazione dell’art. 437 c.p.c., del principio di non contestazione, dell’art. 115 c.p.c., perchè il Ministero non aveva mai specificamente contestato i conteggi che evidenziavano il peggioramento retributivo derivato dall’omessa valutazione, in sede di inquadramento, del compenso incentivante e dell’indennità di rischio;

7.1. al riguardo, infatti, il resistente si era limitato a sostenere che al momento del passaggio erano state considerate tutte le voci contrattuali previste dall’accordo ARAN dell’anno 2000;

8. con l’ottavo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione ai motivi 3, 4 e 5 dell’atto di riassunzione, sulla necessità di disapplicazione della L. n. 266 del 2005 per violazione degli artt. 47 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;

9. la nona censura addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e dell’art. 1 del protocollo 1 alla stessa allegato nonchè degli artt. 47 e 52, n. 3, della Carta di Nizza del 7.12.2000, perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto disapplicare la norma di interpretazione autentica, alla luce delle plurime pronunce rese dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, da ultimo con la sentenza del 9 settembre 2014 Caligiuri ed altri contro Italia;

10. argomenti non dissimili vengono sviluppati nel decimo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione Europea nonchè dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, del diritto ad un Tribunale indipendente, recepiti come principi generali del diritto dell’Unione;

11. con l’undicesimo motivo, intitolato “violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza, dell’art. 19, comma 1 T.U.E., dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, del principio di collaborazione”, il ricorrente assume che il giudice del rinvio, nel rigettare la domanda per la novità delle allegazioni, gli aveva impedito di far valere diritti garantiti dalla normativa comunitaria, normativa che andava applicata, a prescindere dalle deduzioni dell’atto introduttivo della lite, perchè alla data di deposito del ricorso non era prevedibile lo ius superveniens;

12. in via subordinata, con il dodicesimo motivo, formula istanza di rimessione alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 234 CE sulle questioni prospettate nei motivi 8, 10 e 11;

13. la tredicesima critica assume che la sentenza gravata avrebbe violato l’art. 117 Cost., l’art. 1 del protocollo 1 allegato alla CEDU e l’art. 46 CEDU e sollecita il Collegio a rimettere nuovamente alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218;

14. infine il quattordicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. perchè l’onere di provare il rispetto del divieto di reformatio in peius grava sul Ministero che non l’aveva assolto, non avendo dimostrato di avere garantito al dipendente la conservazione del trattamento economico acquisito;

15. il ricorso deve essere rigettato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c., comma 4, per le medesime ragioni già evidenziate da questa Corte con la recente ordinanza n. 14892/2020, pronunciata in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

16. occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisum della pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018);

17. nel caso di specie questa Corte, con la sentenza n. 12024/2012, non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l’inquadramento disposto dal MIUR in base all’accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, nè ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, doveva essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta, perchè ha chiesto solo al giudice del merito di “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento” ed i criteri fissati ai fini della comparazione sono solo quelli indicati al punto 12 della pronuncia, ove si precisa che il confronto deve essere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario;

17.1. la sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all’esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione “globale”, giacchè al punto 20 della decisione si è limitata a sottolineare, “per completezza” e per escludere che l’accoglimento della domanda fosse conseguenza obbligata di quanto statuito dalla Corte EDU con la pronuncia Agrati, chè alla Corte la questione non era stata compiutamente rappresentata, in quanto i ricorrenti avevano sostenuto di avere perso “tutti gli elementi accessori della retribuzione” mentre, al contrario, ove il trattamento accessorio era venuto specificamente in rilievo, la domanda finalizzata ad ottenerne la conservazione era stata accolta;

17.2. su detto passaggio motivazionale il ricorrente non può fare leva per sostenere, come si legge nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., che al giudice del rinvio sarebbe stato imposto di considerare ai fini della comparazione le voci che vengono specificamente in rilievo in questa sede, perchè l’indagine demandata era solo quella indicata nei punti 12 e 21, che non aggiungono altre precisazioni quanto al concetto di “condizioni meno favorevoli”;

18. ciò detto osserva il Collegio che la Corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenere la novità delle allegazioni del ricorso in riassunzione, perchè il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di ius superveniens, del quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 422/2014);

19. tuttavia l’errore commesso dalla Corte territoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perchè le allegazioni sulle quali il ricorrente fa leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale, non sono idonee allo scopo, e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto;

19.1. dal prospetto riportato alla pagina 16 del ricorso emerge che l’unico trattamento accessorio, del quale secondo lo S. non si sarebbe nel suo caso tenuto conto al momento del passaggio, è rappresentato dal premio annuo incentivante, ossia da un emolumento che non rileva ai fini della comparazione, trattandosi di voce priva dei requisiti di fissità e di continuità, che devono ricorrere ai fini del rispetto del divieto di reformatio in peius;

19.2. deve essere qui ribadito il principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 1 aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perchè si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell’an e nel quantum;

19.3. ne discende che i motivi dal primo al settimo, tutti incentrati sull’errore commesso dal giudice del rinvio e sul mancato apprezzamento di un peggioramento sostanziale, in realtà provato attraverso la produzione documentale, non possono trovare accoglimento ex art. 384 c.p.c., comma 4, in quanto il dispositivo di rigetto della domanda è comunque conforme a diritto e può la Corte limitarsi a correggere la motivazione erronea della pronuncia;

20. quanto agli ulteriori motivi, le ragioni di rigetto o di inammissibilità delle censure vanno tratte dalla motivazione della citata Cass. n. 14892/2020, già richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., che ha respinto analoghi ricorsi e con la quale, in sintesi, si è evidenziato che:

a) la verifica della conformità di una norma di legge alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non costituisce oggetto di domanda ex art. 112 c.p.c., sicchè rispetto alla stessa non è configurabile il vizio di omessa pronuncia;

b) l’art. 6, paragrafo 3, TUE non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, perchè un problema di rispetto dei principi generali dell’Unione Europea si può porre solo nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto dell’Unione stessa, con la conseguenza che, una volta applicata la direttiva 1977/187/CEE nei termini indicati dalla sentenza CGUE 6.9.2011, Scattolon, ogni contrasto risulta superato;

c) l’obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267, comma 3 TFUE, viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa Europea, perchè sulla questione stessa la Corte si è già pronunciata o anche in ragione dell’evidenza dell’interpretazione (punto 38 della cit. Cass. n. 14892/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata);

d) le sentenze della Corte EDU successive a quella del 7 giugno 2011, Agrati, non hanno innovato il quadro della vicenda già apprezzato da questa Corte, che ha costantemente ritenuto (cfr. fra le tante Cass. n. 7859/2019, Cass. n. 4437/2019, Cass. n. 3016/2018) non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica, rilevando che il giudice delle leggi, affermata la propria competenza a compiere la valutazione, ha già ritenuto sussistenti imperativi motivi di interesse generale che, secondo la stessa Corte di Strasburgo, permettono al legislatore di intervenire sul processo in corso;

e) una volta corretta la motivazione della sentenza gravata, non è ravvisabile la denunciata violazione dei principi richiamati nell’undicesimo motivo;

f) è inammissibile la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. perchè la Corte territoriale non ha deciso la controversia sulla base di un’erronea attribuzione dell’onere della prova ed il rigetto della domanda, una volta corretta la motivazione, discende dall’applicazione di principi di diritto, che portano ad escludere il lamentato peggioramento retributivo sostanziale;

21. il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato, con compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’esito alterno dei diversi gradi del giudizio di merito, nonchè del contenuto della presente pronuncia, resa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, sulla base di un principio di diritto affermato in epoca successiva alla notifica dell’impugnazione;

22. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il Adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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