Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22996 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.02/10/2017),  n. 22996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30580-2011 proposto da:

M.M.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

RUSSILLO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la Sede Legale della Società rappresentata e

difesa dall’avvocato STELLARIO VENUTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5757/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/07/2011, R. G. N. 8705/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 14 luglio 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava, sia pure per la ritenuta specificità delle esigenze di carattere sostitutivo di personale addetto al servizio di recapito presso la filiale di (OMISSIS) con diritto alla conservazione del posto (alla base del contratto di lavoro subordinato stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per il periodo 11 luglio – 30 settembre 2003, tra Poste Italiane s.p.a. e M.M.R.), l’appello proposto dalla lavoratrice avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva invece respinto le domanda di nullità del termine ad esso apposto e le conseguenti di conversione del rapporto e di condanna risarcitoria, per la ravvisata risoluzione per mutuo consenso;

che avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso con unico motivo, cui Poste Italiane s.p.a. resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per difetto di specificità della ragione sostitutiva, neppure adeguatamente provata come invece erroneamente ritenuto;

che ritiene il collegio che il motivo sia infondato;

che, infatti, nelle situazioni aziendali complesse in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta, per la specificazione dell’esigenza sostitutiva è sufficiente l’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente: ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25384; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577);

che è pertanto legittima l’apposizione del termine, nell’ipotesi in cui i suddetti elementi individuanti siano stati accertati come esistenti, come appunto nel caso di specie (al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza);

che il ricorso deve essere allora rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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