Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22995 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19382-2015 proposto da:

N.A., C.A., L.R., tutti domiciliati

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELANTONIO

FRANCO;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati DONATELLA MORAGGI, LAURA DAMIANI,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1010/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/07/2014 R.G.N. 3651/2010.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1010/2014, pubblicata in data 17 luglio 2014, la Corte d’appello di Bari, pronunciando sull’impugnazione di N.A., C.A. e L.R. nei confronti dell’INAIL (succeduto nelle funzioni all’ISPESL), confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti nei confronti dell’ISPESL (dal quale i predetti erano stati assunti con contratti a tempo determinato) intesa ad ottenere il risarcimento del danno per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 consistente nella condanna dell’Istituto alla ricostruzione economica dello stipendio in godimento, facendo confluire in quello iniziale dell’ultima assunzione tutto il maturato economico stipendiale ed accessorio relativo ai precedenti periodi;

in sede di gravame gli odierni ricorrenti avevano lamentato che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto di essere stato investito della sola questione della simulazione dei pregressi contratti a temine laddove i lavoratori avevano inteso reclamare che, in violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, l’amministrazione, al momento della definitiva assunzione, non avesse tenuto conto dei pregressi periodi lavorativi;

riteneva, al contrario, la Corte territoriale che il Tribunale avesse ben individuato la domanda promossa, precisata nel “mancato calcolo dell’anzianità pregressa maturata nei due rapporti di lavoro da costoro già svolti con lo stesso datore di lavoro” e che fosse condivisibile la motivazione del rigetto della pretesa argomentata dal primo giudice, non emergendo che i lavoratori avessero posto in discussione la validità ed efficacia dei contratti a termine;

riteneva che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 si fondasse sul presupposto indefettibile della illegittimità dell’assunzione a termine e pertanto nella specie non potesse essere invocato per il preteso riconoscimento del danno;

2. avverso tale sentenza N.A., C.A. e L.R. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. l’INAIL ha resistito con controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 della direttiva comunitaria 1999/70/CE, della clausola 4 dell’Accordo quadro sui contratti a tempo determinato, del D.Lgs. n. 368 del 2001, degli artt. 3 e 36 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);

assumono che il diritto del lavoratore a tempo determinato ad avere lo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato comporta che nello stesso vanno ricompresi anche gli scatti di anzianità;

evidenziano di aver sempre svolto le medesime mansioni e che tra un contratto e l’altro non vi è mai stata una sensibile interruzione così da far perdere ai dipendenti la professionalità acquisita;

2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 113 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);

censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che la questione dell’anzianità di servizio fosse diversa e nuova rispetto a quella proposta con il ricorso introduttivo ove sarebbe stata dedotta solo l’esistenza di un danno che la norma richiamata dagli stessi lavoratori ricollega solo alla violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione;

sostengono di non aver introdotto alcun elemento nuovo e rilevano che la Corte territoriale, avendo individuato la domanda “nel mancato calcolo dell’anzianità pregressa maturata nei due rapporti di lavoro degli appellanti già svolti con il medesimo datore di lavoro” non avrebbe dovuto ritenere che “non vi è luogo all’applicazione dell’art. 36 cit. ed al preteso risarcimento del danno così come individuato” e respingere la domanda ma avrebbe dovuto accogliere la stessa se pur sulla base di principi di diritto diversi da quelli prospettati in primo grado ovvero sulla base di quei principi di diritto specificati in sede di atto di appello (non discriminazione e giusta retribuzione);

3. il ricorso, in entrambi i motivi in cui è articolato, è inammissibile;

3.1. si evince dalla sentenza impugnata che “nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio che cristallizza la causa petendi ed il petitum della controversia, anche per la disamina del giudice del gravame, gli appellanti hanno dedotto espressamente la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 per avere l’ISPEL assunto i ricorrenti dapprima con contratti a termine e poi con contratto a tempo indeterminato, ma azzerando i precedenti periodi lavorativi e non riconoscendo i benefici economici ad essi riconducibili”;

nella ricostruzione della domanda come effettuata dalla Corte territoriale le pretese dei ricorrenti avevano avuto come presupposto la violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte della pubblica amministrazione;

3.2. come è noto, la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v., da ultimo, Cass. 10 giugno 2020, n. 11103);

3.3. nella specie le censure, così come formulate non risultano conformi alle suddette indicazioni nè da un punto di vista formale nè da un punto di vista sostanziale;

3.4. escluso che nella fattispecie si verta in tema di qualificazione giuridica della fattispecie o che risulti violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (denunciandosi da parte dei ricorrenti solo l’erronea applicazione del divieto di jus novorum’ in appello), la questione che si pone attiene al significato da attribuire alle espressioni lessicali utilizzate nel contenuto testuale della domanda introduttiva, venendo in rilievo pertanto l’interpretazione della domanda che è operazione riservata al giudice del merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (v. Cass. 5 febbraio 2004, n. 2148), e dunque risulti travisato il contenuto della domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio con conseguente errato convincimento che il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova (cfr. Cass. 24 giugno 2004, n. 11755; Cass. 13 luglio 2004, n. 12909);

3.5. d’altra parte, anche a volere riqualificare correttamente le censure svolte come errore sulla espressione lessicale intesa come fatto-significante, risolventesi in una omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata nei due rapporti a termine, i ricorrenti avrebbero dovuto confutare in modo esplicito e specifico l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello nella rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda giudiziale, argomentando in modo critico l’errore in cui sarebbe caduto il Giudice di merito nell’affermare che in sede di atto introduttivo del giudizio la pretesa aveva riguardato esclusivamente il risarcimento del danno per la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione convenuta e che solo in sede di gravame, e quindi inammissibilmente, erano stati introdotti nuovi elementi di fatto e di diritto del tutto differenti e pertanto preclusi dal divieto dell’jus novorum (si consideri, al riguardo, che per giurisprudenza consolidata di questa Corte costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicchè risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine: v. Cass. 19 settembre 2016, n. 18299; Cass. 30 giugno 2005, n. 13982; Cass. 25 giugno 2003, n. 10128; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2080);

3.6. a tal fine occorreva in primis adempiere all’onere di specifica descrizione del fatto e quindi del contenuto del ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

orbene, tale onere è stato solo parzialmente osservato avendo i ricorrenti riprodotto alla lettera unicamente le conclusioni del ricorso di primo grado e riportato una mera sintesi narrativa di quanto asseritamente dedotto a sostegno della domanda;

le suddette laconiche indicazioni, oltre a non assolvere al prescritto requisito di ammissibilità, non prospettano, peraltro, alcun diverso contenuto della domanda idoneo a sostenere l’assunto difensivo;

4. per tali motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

5. l’onere delle spese del giudizio di legittimità resta a carico dei ricorrenti, in applicazione della regola generale della soccombenza;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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