Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22995 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 17/08/2021), n.22995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19185-2018 proposto da:

B.L., in proprio e quale legale rappresentante della EICO

SNC di B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PUCCI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5478/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5478/23/2017 del 5 giugno 2017, pubblicata il 18 dicembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, n. 213/2016, di rigetto dei ricorsi proposti dalla società di persone EI. Co, società in nome collettivo di B.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla ridetta B. in proprio, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso altrettanti avvisi di accertamento relativi ai seguenti tributi per l’anno 2009: imposta sul reddito delle persone fisiche, addizionali pertinenti, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto.

2. – La contribuente, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 15 giugno 2018, affidato a quattro motivi.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 30 luglio 2018.

4. – La controricorrente, con memoria del 26 giugno 2020, esponendo – e documentando – che la ricorrente ha definito la controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, ha chiesto dichiararsi la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

A corredo della memoria la controricorrente ha allegato pertinente comunicazione della Agenzia delle entrate di Brescia.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito in legge con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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