Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22995 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. II, 16/09/2019, (ud. 27/05/2019, dep. 16/09/2019), n.22995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10539-2015 proposto da:

T.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato LUIGI

ANNUNZIATA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

VERONA, VIA della VALVERDE 79;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE B.R. & O.A. s.n.c., in

persona del legale rappresentante O.A., rappresentata e

difesa dall’Avvocato FRANCESCO DENTI, ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in MANTOVA, VIA PRINCIPE AMEDEO 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1412/2014 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 2.12.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 26.4.2000, T.M. conveniva in giudizio l’IMRESA EDILE B.R. & O.A. s.n.c. al fine di sentir dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta relativamente al preliminare di acquisto dell’immobile sito in (OMISSIS), stipulato tra le parti in data 8.3.1999, con il quale l’Impresa Edile B. si era impegnata a concludere i lavori per la realizzazione dell’immobile entro il 31.7.1999 e la T. aveva corrisposto la caparra di Lire 25.000.000.

Esponeva l’attrice che, circa un mese prima del termine fissato per la consegna, aveva lamentato il ritardo nell’ultimazione dei lavori, riservandosi la richiesta di risarcimento del danno; ed ogni rapporto si era interrotto quando la convenuta, dopo aver ammesso il ritardo con consegna prevista due mesi dopo il termine inizialmente pattuito, a mezzo comunicazione pervenuta il 14.12.1999, aveva richiesto all’attrice una risposta entro quattro giorni, in assenza della quale la venditrice si sarebbe ritenuta libera da ogni vincolo. La T. rilevava che, a causa del ritardo nella consegna, si era trovata nell’impossibilità di acquistare l’immobile, in quanto la stessa era addivenuta alla decisione di sottoscrivere il preliminare confidando nella concessione di un prestito da parte dello zio, corrispondente alla somma pattuita con il venditore; promessa poi revocata in data 8.9.1999, quando lo zio si era avveduto della mancata consegna dell’immobile, ed aveva preferito investire altrove.

Ciò premesso, l’attrice chiedeva di dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta al preliminare suddetto, con la condanna della stessa a corrispondere alla T. il doppio della caparra pari a Lire 50.000.000.

Si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava la domanda e chiedendo il rigetto della stessa, oltre alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento dell’attrice, con declaratoria di legittimazione della convenuta a trattenere la caparra di Lire 25.000.000 ed al risarcimento delle spese sostenute per realizzare lavori extra capitolato.

Istruita la causa, con sentenza n. 999/2007, depositata in data 5.10.2007, il Tribunale di Mantova dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita, per inadempimento del venditore; condannava la convenuta a corrispondere all’attrice il doppio della caparra, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese di lite.

Contro detta sentenza proponeva appello l’Impresa Edile B., chiedendone la riforma.

Si costituiva in giudizio l’appellata chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, ritenendo le doglianze dell’Impresa Edile non meritevoli di accoglimento.

Con sentenza n. 1412/2014, depositata in data 2.12.2014, la Corte d’Appello di Brescia accoglieva l’appello e dichiarava la risoluzione del preliminare di compravendita dell’8.3.1999 per inadempimento della T. e il diritto dell’Impresa Edile di ritenere la caparra; condannava l’appellata alle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione T.M. sulla base di tre motivi; resiste l’Impresa Edile B.R. & O.A. s.n.c., con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (la) violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., comma 1, in combinato disposto con l’art. 1455 c.c.: l’illogica valutazione circa la gravità dell’inadempimento – e 2697 c.c. – onere della prova, nonchè in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 2729 c.c.”, per non avere la Corte di merito ritenuto giustificabile il rifiuto di adempimento da parte della T., a cagione solo del venir meno del prestito promessole dal parente.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (la) violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1454 c.c. (diffida ad adempiere), art. 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti) e art. 132 c.p.c., n. 4”, essendo illogico affermare che la T. non avrebbe manifestato l’intento di risolvere il preliminare, ma la semplice riserva di risarcimento del danno. Con la sua diffida, la T. comunicava all’impresa di non essere più interessata all’acquisto; laddove, l’impresa B. fissava un termine di soli 4 giorni per l’adempimento, decorso il quale si dichiarava libera di vendere l’immobile a terzi. Anche in questo caso il Giudice di secondo grado, in violazione dell’art. 1455 c.c., non teneva conto del comportamento complessivo della controparte ai fini della valutazione dell’inadempimento, anche in applicazione dei principi di buona fede contrattuale.

1.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (l’)omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia sui seguenti punti: importanza dell’inadempimento di una parte con riguardo all’interesse dell’altra parte ex art. 1455 c.c.; l’offerta formale di consegna dell’immobile formulata dall’impresa B.”. Il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare l’importanza dell’inadempimento (in particolare il ritardo) avendo riguardo all’interesse dell’altra parte (il ritardo è stato rilevante in quanto causa della mancata provvista di denaro), oltre a valutare il comportamento dell’impresa edile, specie in relazione all’irrilevanza dell’offerta formale posta in essere.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica e della dedotta violazione del medesimo parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i motivi primo e secondo vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – I due motivi sono fondati.

2.2. – Evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto che la perdita del mutuo offerto dallo zio (con promessa del 28.5.1999, revocata in data 8.9.1999) fosse circostanza sufficiente a giustificare il rifiuto dell’attrice all’adempimento tardivo, la Corte di merito ha ritenuto viceversa censurabile tale decisione, “non reputando il rifiuto di adempimento della promittente-acquirente giustificabile a cagione solo del venire meno del prestito di denaro promessole dal parente”.

Ma ove anche si ammetta che il rifiuto di adempimento non fosse, per ciò solo, giustificabile (e quindi si configurasse come inadempimento della ricorrente), non è dato comprendere il successivo passaggio logico della sentenza impugnata, là dove si afferma che “nondimeno, dopo l’avvenuta sua revoca (del mutuo), nonostante il perdurante ritardo nella consegna dell’impresa edile la promittente-acquirente liberamente e volutamente non ritenne di chiedere la risoluzione per inadempimento dell’impresa-venditrice ma (…) continuò a manifestare l’intendimento di dare corso al contratto, salvo unicamente riservarsi di chiedere il risarcimento del danno per la ritardata consegna del bene compravenduto, manifestando così il perdurante suo interesse negoziale”; da ciò conseguendo che non fosse “in alcun modo giustificato il rifiuto dell’appellata B. (recte: T.) di adempimento”, e che dunque andasse “dichiarata la risoluzione del contratto del 8.3.99, per inadempimento di T.M. ed il diritto dell’impresa venditrice di ritenere la caparra” (sentenza impugnata, pagine 13-14).

2.3. – Tali assunti appaiono connotati da intrinseca contraddittorietà rispetto alle premesse (ritenute dalla Corte di merito “accertamenti giudiziali” divenuti definitivi per effetto di giudicato interno) dalle quali si ricava la situazione di ritardo nella consegna dei lavori (sentenza impugnata, pagine 10-11), in ragione della quale l’attrice aveva proposto in giudizio la domanda (mai mutata nel coso del giudizio) di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore (cui l’Impresa Edile aveva contrapposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per colpa della attrice).

Immotivatamente e non coerentemente, la Corte di merito non ha, dunque, applicato il principio consolidato secondo cui, ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un’indagine globale ed unitaria dell’intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento (e della loro rispettiva importanza rispetto al sinallagma e all’interesse dell’altra parte) perchè l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell’inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell’art. 1460 c.c., delle difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l’inadempienza dell’altra (Cass. 336 del 2013; Cass. n. 2799 del 1997). Sicchè, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale Cass. n. 13840 del 2010; cfr. Cass. n. 15052 del 2018).

3. – L’accoglimento dei due primi motivi determina l’assorbimento del terzo.

4. – Vanno dunque accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso, con assorbimento del terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, con assorbimento del terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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