Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22995 del 11/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 11/11/2016), n.22995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16976/2015 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7262/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 18/12/2014, depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Lucisano Claudio difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente V.M. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7262/2014, depositata il 29 dicembre 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, determinandone il maggior reddito ai fini Irpef per l’anno 2007 in 27.500,00 Euro.

La CTR, in particolare, escludeva l’efficacia retroattiva del DL 78/2010 e, nel merito, confermava la rideterminazione del reddito effettuata dai primi giudici, che avevano in particolare considerato il valore dell’autovettura del contribuente in ragione del 50%.

Con i primi due motivi di ricorso il contribuente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in subordine, per mancanza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR abbia del tutto omesso di pronunciare e comunque di fornire un supporto motivazionale sul motivo di appello avente ad oggetto la nullità dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio.

I motivi sono destituiti di fondamento.

La CTR, infatti, nell’affrontare direttamente la questione relativa alla retroattività del D.L. n. 78 del 2010, ha implicitamente, ma inequivocabilmente, respinto il motivo di impugnazione con il quale il contribuente ha dedotto la nullità dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio.

Ed invero il giudice di appello nell’affermare la legittimità della mancata instaurazione del contraddittorio in conseguenza della non retroattività del D.L. n. 78 del 2010, ha escluso l’esistenza di un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio da parte dell’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione.

Tale statuizione è in linea con il recente arresto delle Ss.Uu. secondo cui, in tema di tributi “non armonizzati”, come nel caso di specie, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito (Cass. Ss.Uu. 24823/15).

Con il terzo motivo si denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, ed L. n. 212 del 2000, art. 10, censurando l’impugnata sentenza per aver escluso la portata retroattiva della disposizione del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, anche per anni anteriori al 2009.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già affermato, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente (Cass. 7485/2010; Cass. 27076/2009).

Ed invero, solo a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, in vigore dal 31 maggio 2010 e che non ha efficacia retroattiva (Cass. 21041/2014), è configurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del contraddittorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5.

Va inoltre escluso, come già sopra evidenziato, in materia di Imposte dirette ed Irap (in quanto tributi c.d. non armonizzati), che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge (Cass. Ss.Uu. 24823/2015).

Con il quarto motivo si denunzia violazione del D.M. 10 settembre 1992, artt. 2 e 3, per avere la CTR ritenuto corretto l’utilizzo del parametro, costituito dal valore dell’autovettura del contribuente in ragione del 50%, nonostante il carattere strumentale della stessa.

Pure tale censura non è fondata.

La CTR ha infatti ritenuto, con valutazione di merito che non è sindacabile nella presente sede, che l’autovettura, considerata l’attività di commercialista svolta dal contribuente, fosse di uso promiscuo e non anche unicamente strumentale all’attività professionale, ed ha dunque ritenuto corretta, confermando l’identica valutazione del primo giudice, la considerazione, ai fini del redditometro, di metà del valore della stessa.

Con il quinto motivo si denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo l’omessa pronuncia in ordine a specifici motivi di appello.

Tale censura è fondata.

La sentenza impugnata non ha infatti disposto su alcuni motivi di impugnazione, dotati di autonoma rilevanza in quanto relativi ad aspetti della pretesa impositiva che non possono ritenersi implicitamente assorbiti dalle statuizioni espresse della sentenza impugnata, quali il periodo di disponibilità e l’effettivo valore attribuito dall’Ufficio all’autovettura del contribuente, nonchè la legittimità del ricorso, da parte del giudice di primo grado, al criterio equitativo per la determinazione del reddito del contribuente, in relazione all’insufficiente personalizzazione delle risultanze del redditometro da parte dell’Ufficio.

PQM

La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione all’unico motivo accolto.

Rinvia per nuovo esame, nei limiti di cui in motivazione, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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