Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22995 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/11/2011), n.22995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli

avvocati BULLARO Nino, del Foro di Palermo, e Vito Passalacqua, del

Foro di Marsala, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Palermo in data 23 marzo

2009 nel procedimento n. 887/2008 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza in data

14 giugno 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.L. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso il decreto in data 23 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di equa riparazione, da lui proposta della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti alla Corte di conti con ricorso dell’11 aprile 1983 e definito con sentenza del 27 giugno 2007, avendo considerato infondato e temerario tale giudizio e ritenuto accertata la piena consapevolezza da parte del ricorrente della infondatezza della sua domanda.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo il ricorrente censura il decreto impugnato, per avere la Corte di merito rigettato la domanda sul presupposto che egli avesse la piena consapevolezza della infondatezza della domanda di pensione. Al riguardo deduce che:

la piena consapevolezza della infondatezza della domanda non può essere rilevata d’ufficio, ma deve costituire oggetto di una espressa eccezione di controparte, nella specie non sollevata dall’Amministrazione resistente;

non è stata fornita alcuna prova in ordine alla piena consapevolezza, da parte sua, della infondatezza della propria pretesa, nè sulla mancanza del pregiudizio o comunque sull’esistenza di circostanze impeditive all’accoglimento della domanda; – egli non aveva comunque la piena consapevolezza della infondatezza della domanda.

Il ricorso è fondato. Infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, restando irrilevante l’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria. Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 2006/7139; 2008/24269; 2010/9938).

La Corte di appello di Palermo, nel rigettare la domanda per avere il F. trascurato “quel minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di rendersi conto agevolmente della infondatezza della pretesa”, non si è uniformata all’orientamento sopra enunciato e il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Si deve, in primo luogo, ritenere che non si rinvengono in atti elementi che, alla stregua del principio in precedenza enunciato, consentano di ritenere che il ricorrente, pur proponendo una domanda priva di fondamento, abbia promosso una lite temeraria in difetto di una condizione soggettiva di incertezza e che pertanto non si sia nella specie verificato il pregiudizio morale conseguente all’eccessiva durata della causa, tenuto conto che questo si verifica di regola come effetto della violazione medesima e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2005/21088; 2006/7139).

Rilevato che il giudizio presupposto davanti alla Corte dei conti è stato promosso con ricorso dell’11 aprile 1983 ed è stato definito con sentenza del 27 giugno 2007, la durata complessiva di tale giudizio va stabilita in ventiquattro anni, con conseguente superamento nella misura di ventuno anni del termine ragionevole di durata, determinato per il giudizio di primo grado in tre anni alla stregua dei parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione.

In ordine al criterio per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va considerato che la CEDU, in due decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130).

Nel caso di specie – considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei Conti oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare della circostanza, accertata dal giudice di merito, che il F. nel corso del giudizio pensionistico non ha fornito prova della riferibilità della ferita da lui subita all’espletamento del servizio di militare di leva e non ha quindi tradotto in atti concreti le sue iniziali e generiche doglianze – al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 12.000,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente, avv. Vito Passalacqua, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 12.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore del ricorrente, avv. Vito Passalacqua, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione delle stesse in favore dei difensori del ricorrente, avv. Vito Passalacqua, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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