Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22995 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.02/10/2017),  n. 22995

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8476-2012 proposto da:

ELETTRONICA INDUSTRIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante, pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S. TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO

GRASSI, rappresentata e difesa dall’avvocato OSVALDO GALIZIA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.f. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1063/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/12/2011 R.G.N. 1083/10.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 3-24.11.2011, riuniti gli appelli avverso le sentenze di primo grado che avevano respinto la domanda di accertamento negativo e l’opposizione a cartella proposti dalla Elettronica Industriale s.r.l., rigettava le impugnazioni confermando la decisione di annullamento della cartella esattoriale opposta, la declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto all’entità delle sanzioni e corretto il recupero da parte dell’INPS dell’intera somma relativa allo sgravio previsto dalla L. n. 448 del 2001, art. 44 fruito dalla società;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale sosteneva che, in forza della L. n. 448 del 2001, art. 44 anche nell’ipotesi di assunzioni che importano incremento occupazionale, lo sgravio è ritenuto idoneo a non falsare la concorrenza tra le imprese e quindi a non incidere sugli scambi tra gli Stati membri, solo ove non superi complessivamente i 100.000 Euro e che il superamento della soglia dell’aiuto minore non implica però il recupero dell’eccedenza, bensì il recupero di tutto l’importo perchè non si è più nell’ambito di un aiuto minore;

che avverso detta sentenza propone ricorso Elettronica Industriale s.r.l. con un motivo, illustrato da memoria, nel quale assume la violazione della legge atteso che il superamento nell’arco di un triennio della soglia de minimis in vigore all’epoca (Euro 100mila) non comporta la perdita del beneficio bensì la restituzione della sola eccedenza;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è infondato avendo questa Corte già avuto modo di statuire con riguardo al regime proprio degli aiuti de minimis, che questi in tanto possono costituire una deroga al divieto degli aiuti di Stato previsto dall’art. 87 Trattato CE (ora art. 107 TFUE) in quanto siano contenuti entro la soglia fissata dall’art. 2, comma 2, Regolamento (CE) n. 69/2001;

che non si tratta, infatti, di una franchigia di cui si possa comunque beneficiare, ma di una soglia al di sotto della quale si presume che l’aiuto di Stato non possa comportare alcuna alterazione della concorrenza, per modo che, quando detta soglia viene superata, riacquista pieno vigore la disciplina del divieto, che investe di necessità l’intera somma e non soltanto la parte che eccede la soglia di tolleranza (cfr. in termini Cass. 25269/2016, Cass. n. 11228 del 2011);

che del tutto correttamente, dunque, la Corte di merito ha concluso che, avendo l’odierna ricorrente conguagliato sgravi degli oneri sociali L. n. 448 del 2001, ex art. 44 in misura superiore alla soglia di cui all’art. 2, Regolamento (CE) n. 69/2001, questi ultimi dovevano essere rifusi per intero: il superamento della soglia muta infatti la natura dello sgravio, che non può più essere considerato “aiuto di importanza minore” ai fini dell’applicazione della disciplina concernente gli aiuti de minimis;

che la sentenza impugnata si sottrae quindi alla censure del ricorso che va quindi rigettato con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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