Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22994 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1740-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

F.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 408/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/07/2014 R.G.N. 2586/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 408/2014, pubblicata in data 3 luglio 2014, la Corte d’appello di Milano, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di F.R. avverso la decisione del Tribunale di Milano che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di revoca dell’incarico di capo team integrato di controllo conferito alla F. ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.i. del personale dell’Agenzia delle Entrate e condannato quest’ultima a pagare alla dipendente la somma di Euro 3.575,00;

premetteva la Corte territoriale che il Tribunale aveva ritenuto l’illegittimità della revoca (prima della scadenza) del sopraindicato incarico di capo team (rispetto al quale F.R. non aveva manifestato alcuna volontà di rinuncia) per non essere sussistenti le condizioni ex art. 19 c.c.n.i. ed evidenziato, con riguardo alla partecipazione della F. ad un secondo interpello, che la relativa domanda “doveva intendersi di fatto rinunciata” una volta ottenuto l’incarico di capo team;

tanto premesso, riteneva che l’Agenzia appellante si fosse limitata a riprodurre pedissequamente la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado sottraendosi così all’onere di specificazione dei motivi e trascurando del tutto le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo;

3. F.R. non ha svolto attività difensiva;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione di legge (artt. 324 e 112 c.p.c.);

censura la sentenza impugnata per aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso;

sostiene, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, di aver censurato la sentenza di primo grado in modo puntuale e specifico;

2. il motivo è inammissibile;

i rilievi, infatti, non sono chiari ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo;

la ricorrente si è, infatti, limitata ad una (parziale) trascrizione della sentenza di primo grado e di intere pagine dell’atto di appello con sostanziale richiesta alla Corte di legittimità di ricercare all’interno di tali contenuti se un motivo specifico fosse stato articolato e di individuare, dunque, quale fosse la sua esatta portata ma ciò non costituisce rituale adempimento dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l’inammissibilità del ricorso stesso (v. Cass. 18 giugno 2018, n. 15936);

peraltro, gli atti suddetti non sono stati allegati al ricorso nè sono state fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della individuazione degli stessi con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo ed alla precisa collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rendendo anche la mancanza di tali indicazioni il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19 aprile 2016, n. 7701 e più di recente Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469);

3. dalle suesposte considerazioni discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

4. nulla va disposto per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

5. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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