Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22994 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 11/11/2016), n.22994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16746/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato SAMAN DADMAN, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI DI MATTEO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2751/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/12/2013, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Gianni Di Matteo, per il controricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente N.F. per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2751/6/14, depositata il 6 maggio 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, a carico del contribuente per l’anno 2002.

La CTR, in particolare, premesso che la mancata presentazione all’invito al contraddittorio formulato dall’Ufficio non poteva determinare la perdita del diritto di difesa in capo al contribuente, affermava altresì, nel merito, che i dati forniti dal contribuente medesimo risultavano sufficienti a superare le presunzioni adottate dall’Ufficio, dovendo ritenersi che, sulla base degli elementi e documenti prodotti, questi avesse provato di avere una capacità reddituale idonea al sostenimento delle spese contestate.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, denunziando la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione, sub specie di motivazione “apparente” e motivazione “perplessa”.

La doglianza è destituita di fondamento atteso che, a parte taluni passaggi non del tutto lineari, risulta evidente la ratio decidendi e l’iter logico delle principali statuizioni della sentenza impugnata, risultando chiaramente indicati gli elementi posti a fondamento del convincimento del giudice (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Con il secondo motivo denunziando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), l’Agenzia censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il mancato adempimento all’invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio non può ritenersi talmente rilevante da far perdere al contribuente il priprio diritto di difesa.

Il motivo è fondato.

Si osserva infatti che secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – giusti i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenzi (Cass. 22126/2013).

Questa Corte ha altresì precisato che la sanzione dell’inutilizzabilità opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purchè accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze derivanti dalla sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco (Cass. 10489/2014).

A tali principi non risulta essersi conformata la CTR nell’impugnata sentenza, in quanto, a fronte della dedotta inutilizzabilità dei documenti prodotti dal contribuente soltanto in sede contenziosa per violazione del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, ha senz’altro affermato che “la mancata risposta del contribuente nella fase pre contenziosa non poteva implicare la perdita in capo a questi del proprio diritto di difesa”.

L’accoglimento di tale motivo, inficiando la complessiva valutazione del materiale probatorio sulla base del quale la CTR risulta aver fondato il proprio convincimento assorbe l’esame degli ulteriori motivi.

PQM

La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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