Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22994 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.02/10/2017),  n. 22994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1-2012 proposto da:

S.M. C.F.(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore,elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso

dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA

CORETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1321/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/12/2010 R.G.N. 1364/09.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1321/2010, accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta da S.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo tra la S. e l’azienda “La speranza” nell’anno 2006 per 102 giornate, negato dal primo giudice, ordinando all’Inps l’iscrizione della lavoratrice nell’elenco dei lavoratori agricoli subordinati del Comune di Campagna per il relativo anno;

che il ricorso di S.M. ha domandato la cassazione della sentenza per un motivo, illustrato da memoria ed articolato sotto il profilo duplice della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed, in via subordinata, dell’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella circostanza che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla domanda di condanna dell’Inps alla erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola che era stata richiesta sia al Tribunale, alla pag. 2 n.7 e 4 del ricorso, che alla Corte d’appello alla pag. 16 n. 2 delle conclusioni del ricorso in appello;

che ha resistito l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dall’Inps e ravvisata nella circostanza che il vizio di omessa pronuncia non sia stato fatto valere come ragione di nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) ma come violazione di legge o vizio di motivazione;

che in particolare il vizio, benchè erroneamente denunziato in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 o in subordine n. 5, può essere preso in esame da questa Corte alla luce, dell’evoluzione interpretativa che può dirsi costante – benchè non ancora univoca al momento del deposito della ricorso – e frutto degli sviluppi ermeneutici successivi – e rispettosa dell’esigenza di effettività della tutela del diritto azionato in giudizio, per cui può dirsi che ormai, pur permanendo l’indispensabilità di un’articolazione del ricorso per cassazione in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, non è necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, sicchè l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta più, di norma, alla riqualificazione della sua sussunzione entro diversa fattispecie dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, alla sola condizione che, nello sviluppo stesso del motivo, il ricorrente articoli con coerenza argomenti a sostegno di una tesi giuridica manifestamente riconducibile alla fattispecie malamente indicata (in tali espressi sensi, relativamente al vizio di omessa pronuncia: Cass. Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass. n. 4036 del 20 febbraio 2014);

che pertanto, anche la nullità della sentenza o del procedimento, derivante da error in procedendo, che deve essere necessariamente proposta in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è utilmente fatta valere con un motivo sia pure incongruamente od erroneamente rubricato ai sensi del n. 3 o n. 5 della stessa norma (se non altro, nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 134 del 2012), se l’errore nell’applicazione di norme processuali è comunque adeguatamente prospettato come tale e se sono addotti motivi in punto di prospettata corretta individuazione della norma processuale da applicare e di quella violata;

che nella specie, si invoca in modo privo di equivoci nella sostanza una nullità da error in procedendo, dal momento che si sostiene che la violazione di legge malamente ipotizzata investirebbe l’art. 112 cod. proc. civ. proprio per l’omessa pronuncia su un capo di domanda ovvero, in subordine, la insufficienza della motivazione nel caso in cui si riscontrasse un rigetto implicito della domanda stessa: e tanto basta ad integrare un’idonea contestazione di un vizio sussumibile, al di là di quanto indicato nella rubrica o nella esposizione del motivo, entro la corretta categoria dell’art. 360, n. 4;

Che il motivo è, altresì, fondato giacchè risulta dagli atti di parte debitamente richiamati, riprodotti ed allegati attraverso il deposito delle copie autentiche dei fascicolo d’ufficio, che S.M., oltre al riconoscimento del diritto all’iscrizione nel registro dei lavoratori agricoli per l’anno 2006 per 102 giornate, aveva pure chiesto la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione oggetto della domanda indicata nel ricorso introduttivo di primo grado; che su tale domanda la Corte d’appello di Salerno ha omesso di pronunciarsi per cui il motivo va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione affinchè giudichi sulla domanda omessa, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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