Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22993 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18868-2016 proposto da:

R.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI MAZZI;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. 8833/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 14/07/2016, R.G.N. 48270/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con decreto del 14 luglio 2016, il Tribunale di Milano, pronunciando sulla opposizione proposta da R.U. avverso lo stato passivo del fallimento della società (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (in prosieguo (OMISSIS)), diretta all’insinuazione nella procedura concorsuale di crediti per lavoro dipendente, rigettava la stessa confermando l’esclusione parziale del credito vantato, in ordine a indennità sostitutiva del preavviso, ferie, PAR e tredicesima mensilità per l’anno 2012;

– il provvedimento del giudice delegato motivava l’esclusione per avere il lavoratore rinunciato alle spettanze per effetto del “verbale di conciliazione in data 15.1.2012 ed avendo ottenuto il riconoscimento del credito per incentivo all’esodo in luogo dei predetti crediti”;

– avverso il decreto ha proposto ricorso R.U., affidato a quattro motivi;

– il Fallimento non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362,1363,1364,1366,1367 c.c., in relazione alla interpretazione della conciliazione sindacale del 15.10.2012;

– il ricorrente ha esposto che nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla (OMISSIS) era stato sottoscritto in data 31.5.2012 un accordo-quadro con le organizzazioni sindacali, nel quale venivano individuati i lavoratori oggetto di cessione di ramo d’azienda – con prosecuzione del rapporto di lavoro con la società affittuaria – ed i criteri di scelta dei lavoratori che sarebbero stati licenziati, prevedendo in favore di questi ultimi un incentivo all’esodo (Euro 10.000), previa formalizzazione della intesa individuale con verbale di conciliazione sindacale;

– a seguito del licenziamento intimato in data 15 ottobre 2012 egli aveva sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale, nel quale, in corrispettivo della rinuncia ad impugnare il licenziamento, gli veniva attribuito il suddetto incentivo: le competenze chieste in causa non erano state invece oggetto di rinuncia come erratamente ritenuto dal giudice di merito in base alla violazione dei criteri interpretativi della volontà negoziale;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – si deduce l’erronea interpretazione delle norme di legge in materia di TFR maturato in corso di CIG in deroga, nonchè violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 148 del 2015 di attuazione della L. 183 del 2014;

– con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione relativamente alla situazione di altri dipendenti ammessi al passivo;

– con il quarto motivo si deduce l’omessa pronuncia del Tribunale circa la rilevanza, ai fini della decisione, dei cedolini – paga prodotti in giudizio, nei quali sarebbero state riportate le somme a titolo di competenze, preavviso e TFR che erano state ritenute dal Tribunale oggetto di rinuncia;

– il primo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico-giuridiche, sono inammissibili;

– costituisce insegnamento costante di questa Corte, ribadito di recente dalle Sezioni Unite (SU n. 34469 del 27/12/2019) il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;

– nel caso di specie, appare evidente che tutte le censure afferiscono alla conciliazione fra le parti avvenuta in data 15 ottobre 2012, della quale, tuttavia, non v’è traccia nel ricorso nè nell’ambito della documentazione ad esso allegata;

– nell’assenza completa di qualsivoglia allegazione al riguardo, appare di tutta evidenza l’impossibilità per il Collegio di valutare il contenuto dell’accordo conciliativo nonchè dei cedolini che parte ricorrente assume di aver prodotto e, pertanto, di statuire circa le voci retributive asseritamente non oggetto di rinunzia da parte del lavoratore, così avendo modo di verificare la correttezza dell’iter interpretativo del giudice di merito;

– il secondo motivo, con cui si deducono l’erronea interpretazione delle norme di legge in materia di TFR maturato in corso di CIG in deroga, nonchè la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 148 del 2015 di attuazione della L. n. 183 del 2014, è infondato;

– va rilevato, al riguardo, che correttamente la Corte richiama, con riguardo al TFR maturato durante il periodo di tempo in cui il lavoratore è stato in CIGS, l’interpretazione di questa Corte (sul punto, Cass. n. 15978/2009) secondo cui la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di cassa integrazione, erogata ai sensi della L. n. 301 del 1979, grava esclusivamente sull’INPS che, peraltro, sul proprio sito internet, riconosce il proprio obbligo di versamento del TFR durante il periodo di CIG straordinaria allorchè dopo la sospensione non vi sia stata ripresa dell’attività lavorativa come, effettivamente accaduto nel caso del R.;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;

– nulla per le spese essendo parte controricorrente rimasta intimata;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA