Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22993 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. II, 16/09/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 16/09/2019), n.22993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14599-2015 proposto da:

COMUNE BARLETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e difeso dagli avvocati

MAURIZIO SAVASTA, DOMENICO CUOCCI MARTORANO;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. TORLONIA 33,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO ASTORRI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 576/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale;

udito l’Avvocato PANARITI Benito con delega depositata in udienza

degli Avvocati del Comune, che si riporta agli atti depositati ed

insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ASTORRI Stefano, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 23.7.2002, il Comune di Barletta conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta, la “Europa Gestioni Immobiliari s.p.a.”, rivendicando la proprietà di una porzione di (OMISSIS), con soprastante palazzo delle Poste, edificato tra il 1920 ed il 1927.

L’attore deduceva che il Regio Commissario di Barletta, con Delib. 18 aprile 1920, n. 41 aveva concesso in proprietà al Ministero delle Poste e dei Telegrafi un’area in (OMISSIS), in (OMISSIS), su cui era stato successivamente edificato il (OMISSIS). Poichè all’atto amministrativo non era seguito un negozio traslativo della proprietà, chiedeva accertarsi l’acquisto del soprastante palazzo per accessione.

Si costituiva l’Europa Gestioni Immobiliaris.p.a., chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto dell’area per usucapione.

Il Tribunale di Bari rigettava la domanda.

In primo luogo, il giudice di prime cure riteneva che l’area trasferita all’Amministrazione delle Poste rientrasse nella categoria dei “beni patrimoniali” disponibili del Comune, disciplinati dall’art. 432 c.c. codice del 1865, suscettibili di essere trasferiti in conformità delle leggi speciali del tempo.

Proponeva appello il Comune di Barletta, resistito dall’Europa Gestioni Immobiliaris.p.a., che spiegava appello incidentale condizionato, con cui chiedeva, in caso di accoglimento dell’appello di dichiarare il suo acquisto per usucapione.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 16.4.2014, rigettava l’appello.

La corte territoriale, sulla base degli atti succedutisi nel tempo, osservava che il Regio Commissario di Barletta, già in data 10.4.1920 aveva emanato un primo atto con cui concedeva in proprietà al Ministro delle Poste un area in (OMISSIS) per la costruzione di un edificio Postelegrafico; era seguito un altro atto, in data 12.6.1960, in cui, a seguito del rilievo da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, il Comune aveva specificato che la concessione in proprietà era avvenuta “a titolo gratuito”. Tali atti, secondo il giudice d’appello, erano idonei a trasferire la proprietà dell’area, tanto che la Giunta Provinciale Amministrativa si era limitata a chiedere al Comune di specificare solo se la disposizione fosse a titolo gratuito o a titolo oneroso. In ogni caso, secondo il giudice d’appello era determinante che, sia con legge dello Stato, e segnatamente con il R.D. 23 aprile 1925, n. 520, con la L. n. 55 del 1994 e con la L. n. 448 del 1998, il (OMISSIS) fosse stato inserito nell’inventario dei beni del patrimonio del Ministero delle Poste e successivamente trasferito alla società Europa Gestioni Immobiliari s.p.a.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Barletta sulla base di sulla base di cinque motivi.

Ha resistito con controricorso l’Europa Gestioni Immobiliari s.p.a., spiegando ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato ad un motivo, cui ha resistito il Comune depositando controricorso.

Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Carmelo Sgroi ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza, il Comune di Barletta ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza impugnata carente di motivazione in ordine alla natura self executing del provvedimento del Commissario Regio, basata apoditticamente sulla presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1125,450 e 936 c.c. del 1865, del TU degli Enti locali del 1915, art. 324 e del R.D. n. 1016 del 1884, artt. 3 ed 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto validamente trasferita la proprietà di un bene facente parte del patrimonio pubblico, indisponibile ed inalienabile, con un atto deliberativo privo di rilevanza esterna e non trascrivibile, non avendo il Commissario Prefettizio il potere di disporre dei beni comunali. Ne conseguirebbe la natura preparatoria dell’atto prefettizio del 10.4.1020, al quale avrebbe dovuto seguire un provvedimento del Consiglio Comunale ed il contratto, quale manifestazione della volontà delle parti, con rilevanza esterna.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1050,1057,1125,436 e 450 c.c. del 1865 e dell’art. 4 Cost e Euro 826,832 e art. 936 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, trattandosi di atto dettato da spirito di liberalità, la donazione sarebbe dovuta avvenire con atto pubblico scritto rogato innanzi al notaio, con contestuale accettazione del donatario, non essendo ipotizzabile l’abbandono liberatorio di un bene immobile.

Con il quarto motivo di ricorso, si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 444 del 1998, art. 40, comma 3, L. n. 555 del 1994, dell’art. 1350 c.c., comma 1, dell’art. 1376c.c., dell’art. 42Cost. e art. 1 CEDU e art. 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente riconosciuto la proprietà del bene in capo alle Poste Italiane s.p.a sulla base della trascrizione, erroneamente effettuata nonostante il bene non facesse parte del patrimonio dell’Amministrazione delle Poste e, comunque, inidonea trasferire la proprietà. L’inserimento dell’area nel patrimonio statale avrebbe valore dichiarativo e non costitutivo, mentre la trascrizione sarebbe funzionale all’opponibilità dell’atto nei confronti dei terzi. Inoltre il trasferimento della proprietà senza indennizzo sarebbe in violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale CEDU, in quanto l’espropriazione del bene sarebbe avvenuto senza un provvedimento di esproprio.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.c. del 1865, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente ritenuto legittimo il trasferimento di un suolo facente parte dei beni di uso pubblico comunale.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

Ai sensi dell’art. 432 c.c. codice civile del 1865″ i beni delle Province e dei Comuni si distinguono in beni di uso pubblico ed in beni patrimoniali.

La destinazione, il modo e le condizioni dell’uso pubblico e le forme di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali”.

Il trasferimento della porzione di (OMISSIS) dal Comune di (OMISSIS) all’Amministrazione delle Poste, con atto del 10.4.1920, è avvenuto con atto dispositivo di diritto pubblico, che aveva come destinatario non un privato ma un’amministrazione dello Stato, che aveva ricevuto il bene per la realizzazione dell’ufficio postale, e, quindi, per lo svolgimento di un’attività di interesse pubblico.

Conseguentemente, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, non era necessario che il trasferimento avvenisse per contratto, nè con atto di donazione, ma con strumenti di caratteri pubblicistico “determinate da leggi speciali”.

Anche la dottrina più autorevole ammette che il trasferimento del diritto dominicale di un bene di uso pubblico possa avvenire da un soggetto pubblico ad un altro soggetto pubblico purchè l’atto abbia lo scopo di perseguire finalità pubblicistiche.

Gli atti amministrativi con cui veniva “concesso in proprietà” all’Amministrazione delle Poste la porzione di (OMISSIS), per la costruzione di un edificio Postale, erano, pertanto, “self executing” e non richiedevano la stipulazione di un atto di natura privatistica, al fine di conseguire l’effetto traslativo della proprietà; trattandosi di beni di uso pubblico, il trasferimento da un ente territoriale, il Comune, ad un’amministrazione dello Stato, l’Amministrazione delle Poste comportava unicamente una diminuzione patrimoniale dell’ente cedente ed un incremento dell’ente cessionario.

Non è pertanto pertinente il richiamo al principio della necessità della forma scritta per la conclusione dei contratti posti in essere dalla pubblica amministrazione o per i contratti ad evidenza pubblica, in quanto tali principi riguardano l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione e non trovano applicazione nei casi di trasferimento di beni tra enti pubblici.

Nè rileva la natura gratuita dell’atto dispositivo da parte del Comune di Barletta, che rileva esclusivamente in relazione alle norme di contabilità pubblica, tanto che la Giunta Provinciale Amministrativa aveva censurato la prima Delib. 18 aprile 1920 unicamente con riferimento all’omessa specificazione sulla gratuità o onerosità dell’atto. Di conseguenza, non essendo necessario un atto negoziale, non era richiesto l’animus domandi, nè la presenza di due testimoni, previste per l’atto di donazione.

A ben vedere, quindi, le questioni poste dal ricorrente relative all’incompetenza dell’organo che aveva emanato il provvedimento, che assume essere non il Commissario Straordinario ma il Consiglio Comunale, ed i profili di contabilità pubblica non incidono sul trasferimento della proprietà del bene all’Amministrazione delle Poste in quanto è stato lo stesso legislatore che, con R.D. 23 aprile 1925, n. 520, istituendo l’Amministrazione Autonoma delle Poste, ha provveduto a dotarla di un patrimonio comprendente il (OMISSIS) che era in via di costruzione.

L’espressa volontà legislativa di attribuire il bene alla società Poste Italiane s.p.a deriva, inoltre, dalla stessa legge, avendo la L. n. 448 del 1998, art. 40 disposto la trascrizione da parte della Conservatoria dei Registri Immobiliari dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, in base al rendiconto, anch’esso approvato con L. 23 settembre 1994, n. 555.

L’individuazione del patrimonio immobiliare di Poste Italiane s.p.a. è avvenuto con legge ed il valore capitale del bene ha contribuito a formare il rendiconto patrimoniale dello Stato per l’anno finanziario 1993, approvato con L. 23 settembre 1994, n. 555.

In esecuzione dell’attribuzione ad una società per azioni di funzioni pubbliche ed essenziali, svolte dalle amministrazioni statali, lo Stato ha dotato le Poste Italiane s.p.a. del patrimonio immobiliare corrispondente a quello dell’Amministrazione delle Poste.

Come correttamente argomentato dalla corte territoriale, l’inserimento del (OMISSIS) di (OMISSIS) aveva valore costitutivo e non meramente ricognitivo, poichè contribuiva a formare il patrimonio della neo costituita società, indipendentemente dalle precedenti vicende giuridiche.

La proprietà dei beni dell’ex amministrazione delle Poste e dei Telegrafi è stata, quindi, individuata attraverso l’inserimento del bene, già appartenente al Comune di Barletta e trasferito all’Amministrazione delle Poste, nel rendiconto statale del 1994.

Non vi è stata, pertanto alcuna violazione delle norme in ordine alla forma dell’atto d’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione delle Poste, non essendo richiesto l’atto negoziale, nè sussiste violazione delle L. n. 555 del 1994 e della L.n. 444 del 1998 che hanno legislativamente attribuito il bene all’Ente Poste Italiane s.p.a., al fine di costituire il patrimonio della neo costituita società.

Il ricorso principale va pertanto rigettato.

Il ricorso incidentale, proposto in via subordinata, va dichiarato assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese vive, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

Sommario

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