Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22993 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/11/2011), n.22993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via P.

Leonardi Cattolica 3, presso l’avv. FERRARA Silvio, che la

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CASERTA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Caserta in data 14 aprile

2009 nel procedimento n. 121/09;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14

giugno 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.E., nata in (OMISSIS), ricorre per cassazione, sulla base di due motivi e memoria, avverso il decreto in data 14 settembre 2009, con il quale il Giudice di pace di Caserta ha respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta il 22 gennaio 2009, nonchè avverso il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso in pari data dalla Questura di Caserta con divieto di rientrare in Italia prima del decorso di dieci anni, salva specifica autorizzazione del Ministero dell’Interno.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Nell’odierna Camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di legge, lamenta la lesione del suo diritto di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, lesione dedotta anche davanti al Giudice di pace quale motivo di illegittimità della condotta dell’autorità prefettizia.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando ancora violazione di legge, si duole che sia stato leso il suo diritto ad un giusto processo ed alle garanzie procedurali e giurisdizionali assicurate a livello internazionale dalle convenzioni stipulate dall’Italia in materia di protezione umanitaria dei rifugiati.

Il ricorso è inammissibile. Infatti entrambi i motivi di ricorso non sono illustrati con la formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione teraporis (il provvedimento impugnato è stato depositato il 14 aprile 2009). Tale quesito non può essere desunto dal contenuto del motivo, non idoneo ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla citata disposizione, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale e autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. S.U. 2007/20360; Cass. 2007/16002;

2007/23153; 2008/16941; 2008/20409).

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo la Prefettura intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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