Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22993 del 02/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.02/10/2017), n. 22993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23230-2012 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO,
ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 813/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 12/07/2012 R.G.N. 719/11.
Fatto
RILEVATO
1. che con sentenza in data 12 luglio 2012 la Corte di Appello di Salerno, per quanto in questa sede rileva, ha ritenuto infondato il motivo di gravame formulato dall’Inps avverso la sentenza di primo grado, con il quale si deduceva l’improponibilità della domanda, proposta dall’attuale parte intimata, volta ad ottenere la rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 e successive modifiche, non preceduta da domanda amministrativa;
2. che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Inps, affidato ad un motivo, al quale D.M.A. non ha opposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
3. che l’INPS denuncia la violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8 e dell’art. 433 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto proponibile la domanda giudiziaria benchè non preceduta dalla domanda amministrativa;
4. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
5. che con plurime decisioni questa Corte ha chiarito che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’Ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7 è condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 cod. proc. civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (v., fra le tante, Cass. 7 luglio 2015, n. 14020 e Cass. sez. sesta-L 6 marzo 2017, n. 5559);
6. che la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale che, ai sensi dell’art. 443 cod. proc. civ., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell’ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti – presuppone infatti che l’interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell’ente, mentre la mancata presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (v.Cass. 7 luglio 2015 n. 14020, cit. e la giurisprudenza ivi richiamata);
7. che tali principi sono stati riaffermati anche con specifico riferimento al procedimento giudiziario inteso, come nella specie, al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all’INPS (cfr., tra le altre, Cass.sez. sesta – L 18 ottobre 2016 n. 21000);
8. che la sentenza impugnata, discostatasi dagli esposti principi, dev’essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con declaratoria di improponibilità dell’originaria domanda;
9. che le spese dell’intero processo vengono compensate per essersi consolidata la questione in rassegna, con riferimento alla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, successivamente all’instaurazione della lite.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017