Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22992 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.02/10/2017),  n. 22992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15666-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.R.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/03/2012 R.G.N. 763/10.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 3 marzo 2012 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l’eccezione di decadenza – sollevata dall’INPS in riferimento ad una domanda amministrativa presentata nel 2000 e non azionata in giudizio – valorizzando la seconda istanza amministrativa presentata nel giugno 2005 la cui proposizione riteneva non preclusa dal giudicato di inammissibilità formatosi sulla prima domanda amministrativa;

2. che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese D.R.I., con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

3. che l’Inps denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 324 cod. proc. civ., del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni, assumendo l’erronea valorizzazione, da parte della Corte di merito, agli effetti del citato art. 47, di una ulteriore domanda amministrativa, prescindendo da una prima domanda amministrativa rispetto alla quale il termine decadenziale era irrimediabilmente spirato e si era formato il giudicato, per non essere stata gravata da appello la relativa declaratoria di inammissibilità pronunciata in primo grado;

4. che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

5. che,infatti, la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e la concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi;

6. che più volte la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass., Sez.U, n. 12718 del 2009), ha statuito che la decadenza sostanziale di cui si discute è di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 cod. civ.), in quanto dettata a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (con il solo limite del giudicato);

7. che in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del d.P.R. n. 639 del 1970, citato art. 47 in plurime decisioni questa Corte ha affermato che la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l’istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi (v., fra le ultime, Cass. sez. sesta – L 22 dicembre 2016, n. 26760 e i numerosi precedenti ivi richiamati);

8. che questa Corte ha anche ribadito, con i precedenti già citati, che il citato art. 47, per l’ampio riferimento fatto alle “controversie in materia dì trattamenti pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;

9. che il profilo che investe la formazione del giudicato rimane assorbito dalla rilevata improponibilità di una seconda ed ulteriore domanda amministrativa;

10. che, pertanto, la sentenza impugnata, non conformatasi agli esposti principi, dev’essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito va dichiara inammissibile l’originaria domanda;

11. che l’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e la problematicità delle stesse costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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