Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22990 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/08/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 17/08/2021), n.22990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1450/2015 R.G. proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe

Ferrari 35, presso l’avv. Corinna Marzi, che, unitamente all’avv.

Barbara Capri, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia

(Palermo), Sez. 30, n. 204/30/13, del 12 novembre 2013, depositata

il 27 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio

2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la

parte ricorrente ha depositato memoria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione relativamente alla donazione di due terreni edificabili fatta da A.A. ai propri figli E., G. e R.: l’Ufficio accertava un conguaglio divisionale a favore di A.R. e a carico dei fratelli G. ed E. e liquidava le relative maggiori imposte. Il ricorso avverso il suddetto atto impositivo proposto da A.E. era accolto in primo grado sulla base di una ritenuta insufficienza di motivazione. L’appello dell’Ufficio era parzialmente accolto con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio;

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia una supposta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, ribadendo che l’avviso era a suo giudizio privo di sufficiente motivazione;

3. La censura non è fondata. La sentenza impugnata, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ha affermato la sufficienza dell’indicazione del nell’atto impositivo del criterio astratto con la successiva prova in giudizio delle ragioni dell’accertamento, dando atto della compiuta indicazione dei terreni e delle relative caratteristiche, segnalandone l’ubicazione in zona di alto pregio: è inoltre posto in evidenza l’allegazione all’avviso di rettifica della perizia dell’Agenzia del Territorio che aveva orientato la condotta dell’Ufficio, concludendo per il pieno rispetto dei criteri indicati dalla norma di cui il contribuente denuncia la violazione senza convincenti motivazioni contrarie;

4. Così anche per quanto riguarda il rispetto del medesimo decreto, art. 51, la cui supposta violazione è oggetto del secondo motivo. In proposito il giudice d’appello espone una valutazione, non adeguatamente contestata nel ricorso, secondo la quale assume valore decisivo il fatto che le parti abbiano concordato in Euro 204,00 mq il valore degli stessi terreni nella successiva compravendita di essi, definito con atto di accertamento con adesione, tenuto conto che al tempo della donazione e al tempo della vendita indice di edificabilità fosse lo stesso. I restanti motivi restano assorbiti;

5. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e agli oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito e agli oneri di legge, compensate quelle della fase di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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