Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22990 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. I, 16/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 16/09/2019), n.22990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7359/2018 proposto da:

Plisse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini 36, presso lo

studio dell’avvocato Queiroio Stefano, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Corona Sandro, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti Marchi,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura

Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

Fintex Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni 44/46, presso lo

studio dell’avvocato Ravidà Fabrizio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Verzelli Gabriele, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2017 della COMM. RIC. PROV. UFF. CEN. BR.

di ROMA, depositata il 08/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2019 dal Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Plisse s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. 43/2017, pubblicata il l’8 settembre 2017, con la quale – in accoglimento del gravame proposto dalla Fintex s.r.l., avverso la decisione n. 243/2016 della Competente Divisione di opposizione – si stabiliva che il marchio denominato “(OMISSIS)”, registrato dalla Fintex il 30 aprile 2013, non presentai requisiti di confondibilità con il precedente marchio “(OMISSIS)”, registrato dalla Plisse il 19 luglio 2006;

la Fintex s.r.l. ed il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi hanno resistito con controricorso;

Considerato che:

con istanza in data 7 dicembre 2018 – sottoscritta congiuntamente dai difensori della Plissè s.p.a. e della Fintex s.r.l., e trasmessa via p.e.c. al Ministero dello Sviluppo Economico – le parti hanno concordemente richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo la Fintex rinunciato alla registrazione del marchio oggetto del presente giudizio, come da documento allegato all’istanza;

tale concorde richiesta di cessazione della materia del contendere è stata ribadita dalle parti costituite, con le memorie in data 5 e 7 giugno 2019;

Ritenuto che:

nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte debba dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8980);

non avendo nessuna delle parti richiesto la liquidazione delle spese in proprio favore, e tenuto conto del diverso esito dei due gradi del giudizio di merito, che hanno visto entrambe alternativamente soccombenti, si ravvisi l’opportunità di una integrale compensazione fra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere; dichiara compensate fra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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