Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22990 del 11/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 11/11/2016), n.22990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9790/2015 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato
VINCENZO VITELLO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.S.R., M.V.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GELA, depositata il 08/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 23 maggio 2016 la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:
“Il Tribunale di Gela, con ordinanza ex art. 669-terdecies c.p.c., depositata l’8 ottobre 2014, ha accolto il reclamo proposto dai sigg. M. avverso l’ordinanza con la quale il giudice designato del medesimo Tribunale li aveva condannati a ripristinare il passaggio in terra battuta che collega la strada provinciale (OMISSIS) alla proprietà della sig.ra P..
Avverso l’ordinanza, P.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.
Il ricorso è inammissibile in quanto ha ad oggetto un provvedimento privo del carattere di decisorietà e definitività, essendo destinato ad essere assorbito nella sentenza che decide il merito della domanda possessoria, e comunque dotato di efficacia soltanto endoprocessuale, inidonea al giudicato (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 3629 del 2014)”;
che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., (cfr., Cass. 8517/16);
che non si fa luogo a pronuncia sulle spese in mancanza di difesa delle parti intimate;
che, trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016