Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22990 del 02/10/2017

Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.02/10/2017),  n. 22990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20190-2012 proposto da:

I.H. C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIATERESA GRIMALDI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 593/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/06/2012 R.G.N. 784/09.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che I.H. proponeva opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’INPS le richiedeva il pagamento dei contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti, in quanto socia ed amministratrice della Unitron Italia srl, società esercente il commercio per corrispondenza di piccoli strumenti ed accessori ottici;

che accolta l’opposizione e proposto appello dall’INPS, la Corte d’Appello di Firenze (sentenza 14.6.2012) accoglieva parzialmente l’impugnazione rilevando che dall’istruttoria era emerso che, benchè la Unitron Italia srl avesse dato incarico ad altra società (Punti di Vista sas) di curare i rapporti con i clienti italiani, doveva ritenersi che I.H., che trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, fungesse da elemento di raccordo tra società produttrice giapponese e società incaricata della commercializzazione; il che integrava gli estremi della L. n. 1397 del 1960, art. 1, lett. a-b, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, per la sua iscrizione alla gestione commercianti;

che propone ricorso per cassazione I.H. con due motivi, illustrati da memoria, deducendo: 1) che l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scatti in base alla legge solo ove sussistano congiuntamente i quattro requisiti previsti dall’art. 1 suddetto; 2) la mancanza di prova, il cui onere incombeva sull’INPS, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge;

che l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata con la memoria ex art. 378 c.p.c., in relazione al passaggio in giudicato della sentenze nn. 70/2013 e 167/2015 della Corte d’Appello di Firenze, rese tra le stesse parti, le quali, diversamente da quella oggetto di ricorso, hanno affermato la mancanza dei presupposti per l’iscrizione di I.H. alla gestione commercianti, atteso che, per verso, non risulta trattarsi di periodi contributivi coincidenti e venendo in considerazione, per altro verso, presupposti di fatto (come l’abitualità e la prevalenza del lavoro, necessari ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti) aventi caratteristiche di durata (come tali variabili da un periodo ad un altro) e non suscettibili pertanto di essere coperti da giudicato esterno (Cass. SU 13916/2006);

che il ricorso è fondato nel merito, in relazione ai motivi che investono l’inesistenza, sia in fatto che in diritto, dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie – ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dettata con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 – occorre nondimeno che ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dalla L. L. n. 1397 del 1960, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ed in particolare che il socio partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” (requisito previsto alla lett. c);

che allo scopo non è sufficiente l’esercizio di un’attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo; sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017);

che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi accertamento sul punto muovendo soltanto da presunzioni che si fondono su premesse errate e non esaustive (come la natura giuridica di srl della società o come il ruolo di raccordo svolto dalla ricorrente, che è anche amministratrice della società, con la società italiana che svolgeva l’attività di commercializzazione nel nostro Paese) ai fini dell’integrazione dei presupposti richiesti dalla norma per l’iscrizione del socio di srl alla gestione commercianti;

che la sentenza non si è attenuta quindi ai principi sopra richiamati e deve essere pertanto cassata; e non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione alla cartelle esattoriale promossa a suo tempo da I.H.;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche in relazione ai precedenti gradi di merito.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’opposizione. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese dell’intero processo che liquida per il primo grado in Euro 2500 di cui Euro 1000 per diritti, per il secondo grado in Euro 2000 di cui Euro 900 per diritti; per il giudizio di cassazione in Euro 3200 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15 % di spese generali ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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