Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2299 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 31/01/2020), n.2299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23025-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 382/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/01/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 18544/16, sez. 46, accoglieva il ricorso proposto da Bruni Clarice avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo ad estimi catastali.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 382/1/2018, dichiarava inammissibile l’appello per nullità della notificazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria sulla base di un motivo.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella camera di consiglio del 12.11.19 e la deliberazione è stata rinviata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, ed assunta alla successiva udienza del 15.1.2020

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio sostiene la validità dell’atto di appello notificato a mezzo di un servizio di posta privata.

Va premesso che in caso di rinvio della deliberazione rispetto alla data della discussione dell’udienza pubblica (o della esposizione del relatore, ove non vi sia udienza pubblica), il mancato rispetto del termine di 30 giorni di cui all’evocato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, non comporta nullità della decisione, trattandosi di termine ordinatorio, in quanto non espressamente dichiarato perentorio dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 4776 del 2002; Cass. n. 8249 del 2008; Cass. n. 12259 del 2010;Cass. 17163/15).

Ciò posto il motivo è manifestamente fondato.

In via di fatto va premesso che nel caso di specie l’atto di appello è stato depositato presso la CTR il 22.3.17, prima quindi dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, e che la contribuente non si è costituita innanzi al giudice di seconde cure.

Ciò posto occorre attenersi ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno definitivamente chiarito che “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017(Cass. sez un 299/20).

Da ciò discende che in caso di costituzione in giudizio dell’appellato sussiste “la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte. (Cass. sez un 299/20)

Nel caso di specie, non essendosi la contribuente costituita nel giudizio di appello, deve ritenersi la nullità della notifica.

Da ciò consegue la necessità di costituire il corretto contraddittorio nel giudizio di secondo grado.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione affinchè provveda ad un nuovo giudizio disponendo il rinnovo della notifica dell’atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate e provvedendo anche alla liquidazione delle spese della presente fase

P.Q.M.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

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