Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2299 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 31/01/2011), n.2299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10901/2006 proposto da:

A.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VALTERO Moreno, giusta procura speciale; alle liti a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SESTRI SPA;

– intimata –

avverso il provvedimento n R.G. 1630/05 del GIUDICE DI PACE di

ALBENGA del 16/01/06, depositato il 19/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.G.F. impugna per cassazione, con ricorso 22.2.06, l’ordinanza 19.1.06 con la quale il G.d.P. di Albenga ne ha dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa a contravvenzioni stradali, sulla considerazione che, riassunto innanzi a quell’ufficio il giudizio già introdotto innanzi al G.d.P. di Savona a seguito di declaratoria d’incompetenza per territorio pronunziata da quest’ultimo con provvedimento in udienza del 21.6.05, detto provvedimento non era stato depositato unitamente all’atto di riassunzione.

Il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione delle norme poste dal giudice a quo al la base dell’impugnata ordinanza (L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 , art. 50c.p.c., art. 125 disp. att. c.p.c.) assumendo che nè le norme del codice di rito impongono di allegare copia del provvedimento negativo sulla competenza, nè quelle sul rito speciale consentono la declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione per motivi diversi dalla tardiva proposizione della stessa.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale con relazione ex art. 380 bis c.p.c., nella quale il Consigliere designato ha evidenziato quanto segue:

“Il ricorso, ammissibile in quanto regolato ratione temporis dalla normativa antecedente il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è manifestamente fondato sotto il secondo dei prospettati profili che assorbe il primo.

Il giudice a quo ha, infatti, utilizzato, come sembra desumibile dal testo dell’impugnato provvedimento, lo strumento decisorio dell’ordinanza ante causam ed inauditae partes della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, riservato alle sole ipotesi di tardiva proposizione dell’opposizione accertata ex actis, mentre nella specie non solo più non si verteva in tema di tempestività o meno dell’opposizione, a suo tempo proposta innanzi al G.d.P. di Savona, ma si trattava, eventualmente, d’accertare la tempestività della riassunzione rispetto al termine fissato dal detto G.d.P. od, in difetto, dall’art. 50 c.p.c., ed, inoltre, neppure la pretesa intempestività della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, comma 1, risultava ex actis.

Al qual riguardo la costante giurisprudenza di questa Corte (e pluribus, Cass. 25.11.08 n. 281437, 22.1.07 n. 1279, 21.9.06 n. 20426, 23.5.05 n. 10770, ma già SS.UU. 28.1.02 n. 1006 e 30.7.99 n. 8276) ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, grava sull’opponente l’onere della prova di aver tempestivamente proposto l’opposizione, sicchè, al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli, è tenuto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell’atto opposto a lui notificato; la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa ed inconfutabile dell’intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività; onde soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche d’ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile”.

Dalla rilevata manifesta fondatezza deriva che il ricorso può essere deciso con la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., ricorrendo l’ipotesi prevista da tale norma al comma 1, n. 5″.

Il Collegio, condividendo le ragioni della relazione – cui, comunicata alle parti costituite ed al P.G., non sono state opposte note critiche ritiene doversi accogliere il ricorso sotto l’esaminato assorbente profilo eppertanto annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuora valutazione ad altro giudice pari ordinato che s’indica nel G.d.P. di Albenga, in persona di diverso giudicante, al quale è anche rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese, al G.d.P. di Abenga in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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