Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2299 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2299 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA
sul ricorso 3156-2017 proposto da:
TORO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato NURI
VENTURELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NICOLETTA MANTICA;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato
MATTEO MUNGARI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1203/2016 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata il 18/11/2016;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Cons. Dott. DANILO SESTINI.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione
semplificata;
Rilevato che:

rigettato la domanda del Toro), la Corte di Appello di Genova
ha affermato il concorso colposo (nella misura de 30%) della
Celestri nella determinazione del sinistro in cui il Toro aveva
riportato lesioni e ha conseguentemente condannato la
medesima Celestri e la sua assicuratrice, in solido, al
risarcimento dei danni (per la quota corrispondente e previa
detrazione degli importi già versati al Toro dall’INAIL);
la Corte ha ritenuto non superata dall’accertamento della
condotta colposa del Toro la presunzione di responsabilità
gravante sulla conducente dell’altro veicolo coinvolto (ex art.,
2054, 2° co. cod. civ.), ma ha ritenuto prevalente -e pari al
70%- il contributo colposo del Toro, che aveva effettuato il
sorpasso della vettura della Celestre (impegnata in una
manovra di svolta a sinistra) procedendo a «velocità elevata e
imprudente, senza tener in alcun conto la possibilità che
qualche veicolo potesse tagliargli la strada per portarsi sulle vie
laterali», e che, «una volta accortosi della manovra della
Celestri, cercò egualmente, ma inutilmente di superarla sulla
sinistra»,
il Toro ha proposto ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi, cui ha resistito la sola UNIPOLSAI Assicurazioni
s.p.a..
Considerato che:
con i quattro motivi, il ricorrente censura la Corte
rilevando che l’aver ritenuto «la responsabilità preponderante
Ric. 2017 n. 03156 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

in riforma della sentenza di primo grado (che aveva

del Toro nella causazione del sinistro appare confliggente non
solo con ogni norma e/o disposizione di legge, ma
intrinsecamente contraddittoria ed erroneamente motivata» e
assumendo che «a fronte di una evidente responsabilità della
[…] Celestri per converso nessuna violazione di norma del CDS

ricorrente»;
le censure sono inammissibili nella parte in cui
prospettano vizi motivazionali in termini (di insufficienza,
erroneità o contraddittorietà della motivazione) non più
deducibili ai sensi del nuovo testo dell’art. 360, n. 5) cod. proc.
civ. e senza che venga prospettato l’omesso esame di specifici
fatti decisivi;
sono egualmente inammissibili le censure che deducono la
violazione di norme di diritto, che, senza individuare specifiche
affermazioni in iure contrastanti con gli orientamenti di
legittimità, le postulano sulla base di una diversa ricostruzione
del sinistro e si limitano -dunque- a veicolare una non
consentita rivisitazione del fatto, funzionale all’accoglimento
della tesi della responsabilità esclusiva del Celestri o di un suo
prevalente contributo colposo.
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con
condanna alle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al
30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art.
13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura

Ric. 2017 n. 03156 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-3-

neanche di comportamento può essere […] imputata al

del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma, 15.11.2017
Il Presidente

Il Funzionario Giudiziariu
t ssa Rossana Riccardi

di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA