Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2299 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2682-2008 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’ avvocato CHIARA TURCO, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 772/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/01/2007 R.G.N. 11158/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’Avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.1.2006 – 17.1.2007, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da B.D., già dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con qualifica impiegatizia, riconobbe il diritto dell’appellante all’inclusione della retribuzione percepita per lavoro straordinario nel calcolo dei cc.dd. istituti indiretti, condannando per l’effetto l’Istituto al pagamento delle somme dovute per 13^ mensilità, 14^ mensilità e ferie, ritenendo che, alla luce delle previsioni contrattuali collettive, il compenso per lavoro straordinario dovesse essere computato fino alla data di entrata in vigore del CCNL 1992 (ossia fino al 31.10.1992). Avverso la suddetta sentenza l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. L’intimata B.D. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge (art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie), lamentando l’erroneità dell’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 21 del CCNL vigente sino all’ottobre 1992, dovendo ritenersi che il riferimento a quanto complessivamente percepito per la prestazione lavorativa non poteva essere letto in senso omnicomprensivo, ma, piuttosto, all’insieme dei compensi fissi.

2. Deve premettersi che, prevedendo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) il ricorso per cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in tali ipotesi questa Corte, analogamente a quanto già in precedenza stabilito in tema di interpretazione dei contratti collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, può procedere alla diretta interpretazione dei contratti, secondo i criteri di cui agli arti. 1362 e ss. c.c., procedendo all’esame dell’intero contratto ex art. 1363 c.c. e non delle sole clausole denunciate.

3. Deve preliminarmente affrontarsi la questione, sollevata dal PG e, comunque, rilevabile d’ufficio, inerente al deposito per intero dei contratti collettivi su cui il ricorso si fonda, essendosi la parte ricorrente limitata a riportare in ricorso il testo di alcuni articoli, o di loro parti, e di allegare al ricorso medesimo solo parti dei predetti contratti.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, (nel testo attualmente vigente, applicabile nella presente controversia ratione temporis) recita che:

“Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilità …4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che tale norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 15495/2009), riferendosi ai “contratti o accordi collettivi senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli o parti di articoli del contratto, dovendo inoltre essere letta congiuntamente al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 laddove è previsto che il ricorso deve contenere la specifica indicazione … dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Tale scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento, che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrre solo una parte del documento, nonchè con i canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.) e, in particolare, con la regola di interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), che implica la necessità di avere a disposizione il testo nella sua interezza.

Ne consegue che, nonostante l’avvenuta riproduzione nel ricorso delle disposizioni che regolano la materia per cui è causa, proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento trattato.

4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile. La non ancora avvenuta formazione, al momento della proposizione del ricorso, di un preciso orientamento ermeneutico in ordine alla portata del disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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